La nuova Legge 9 giugno 2026, n. 104 introduce regole specifiche sul consenso informato nelle scuole per le attività che trattano temi legati alla sessualità. In pratica, prima che uno studente partecipi a determinate attività, la scuola dovrà informare le famiglie in modo chiaro e ottenere un consenso preventivo, scritto e consapevole.
La scuola dovrà chiedere il consenso dei genitori, oppure dello studente se maggiorenne, prima dello svolgimento di attività riguardanti la sessualità. Il consenso non potrà essere generico: le famiglie dovranno poter vedere prima il materiale didattico e conoscere finalità, obiettivi, contenuti, argomenti, modalità dell’attività ed eventuale presenza di esperti esterni.
Consenso informato significa che una persona autorizza qualcosa dopo aver ricevuto informazioni sufficienti per decidere. Nel caso della scuola, vuol dire che i genitori non dovranno firmare “al buio”, ma avranno diritto a sapere cosa sarà spiegato, con quali materiali e da chi.
Un esempio semplice: se una scuola organizza un incontro con un’associazione esterna, i genitori dovranno sapere prima chi interverrà, quali temi saranno affrontati e quale materiale sarà usato.
Per le attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell’offerta formativa, la richiesta dovrà arrivare almeno sette giorni prima dello svolgimento dell’attività.
Il Piano triennale dell’offerta formativa, spesso chiamato PTOF, è il documento con cui ogni scuola descrive la propria identità educativa, i progetti, le attività e l’organizzazione didattica.
Se la famiglia non aderisce, lo studente non partecipa all’attività. Per alcune attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola dovrà garantire attività formative alternative.
È come quando una classe partecipa a un laboratorio specifico: chi non aderisce non viene lasciato senza nulla da fare, ma deve essere inserito in un’altra attività coerente con il percorso scolastico.
La legge stabilisce che nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono escluse attività didattiche, progettuali o altre attività aventi ad oggetto temi legati alla sessualità.
Gli esperti esterni non potranno essere coinvolti senza una procedura interna. Serviranno la deliberazione del collegio dei docenti e l’approvazione del consiglio di istituto. La scelta dovrà considerare titoli, esperienza professionale, scientifica o accademica, coerenza educativa e adeguatezza rispetto all’età degli studenti.
Per le famiglie aumenta il diritto a essere informate. Per le scuole cresce l’obbligo di trasparenza. Per gli studenti maggiorenni aumenta la responsabilità personale nella scelta.
La norma cambia soprattutto il rapporto tra scuola e famiglia: non elimina il ruolo educativo della scuola, ma introduce un passaggio formale di informazione e autorizzazione.
La scuola deve sempre chiedere il consenso?
Sì, per le attività indicate dalla legge che riguardano temi attinenti alla sessualità.
Chi firma il consenso?
I genitori, oppure lo studente se è maggiorenne.
I genitori possono vedere il materiale prima?
Sì. La scuola deve mettere a disposizione il materiale didattico prima dell’attività.
Quanto preavviso deve dare la scuola?
Almeno sette giorni prima dell’attività, nei casi previsti dalla norma.
Cosa accade se non firmo?
Lo studente non partecipa all’attività; in alcuni casi la scuola deve proporre un’attività alternativa.
È come una gita scolastica: prima di partire, la scuola spiega dove si va, chi accompagna gli studenti, cosa si farà e chiede l’autorizzazione. Con questa legge, un meccanismo simile viene applicato alle attività scolastiche su temi legati alla sessualità.