La Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 contiene diversi provvedimenti di interesse pubblico, ma il tema che avrà probabilmente l’impatto più diretto sulle famiglie è la nuova legge sul consenso informato in ambito scolastico, che introduce nuove regole per le attività educative riguardanti la sessualità. Accanto a questa novità trovano spazio interventi sulla pubblica amministrazione, sulla trasformazione digitale, sulla sanità e sulla tutela delle eccellenze agroalimentari italiane.
La nuova Legge n. 104 del 9 giugno 2026 stabilisce che le scuole devono acquisire il consenso preventivo dei genitori (o degli studenti maggiorenni) prima dello svolgimento di attività che riguardino temi legati alla sessualità.
Le famiglie dovranno poter visionare in anticipo:
Il consenso dovrà essere richiesto almeno sette giorni prima dell'attività prevista.
Per le attività extracurricolari e per quelle di ampliamento dell’offerta formativa riguardanti la sessualità sarà necessario un consenso scritto.
In caso di mancata adesione:
La norma introduce una disposizione particolarmente rilevante:
nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie vengono escluse attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti alla sessualità.
La legge stabilisce inoltre che eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività scolastiche dovranno essere selezionati attraverso criteri definiti dal collegio docenti e approvati dal consiglio d’istituto.
La scelta dovrà basarsi su:
Un altro provvedimento importante riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vengono rafforzati:
L’obiettivo è consolidare le attività legate al PNRR, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alla gestione delle nuove competenze strategiche dello Stato.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) inserisce nell’elenco previsto dalla legge 648/1996 due medicinali destinati a patologie particolarmente complesse:
Si tratta di decisioni che possono ampliare le opzioni terapeutiche disponibili per pazienti affetti da malattie rare o con limitate alternative di cura.
La Gazzetta contiene anche diversi provvedimenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni certificate.
Tra i principali:
Questi provvedimenti servono a garantire controlli, promozione e difesa delle denominazioni di origine sui mercati nazionali e internazionali.
Le novità che avranno l’effetto più immediato riguardano soprattutto le famiglie.
I genitori avranno infatti maggiori strumenti per conoscere in anticipo i contenuti delle attività scolastiche legate alla sessualità e potranno decidere consapevolmente sulla partecipazione dei figli.
Parallelamente, il rafforzamento della trasformazione digitale e delle strutture della Presidenza del Consiglio punta a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, mentre le decisioni dell’AIFA possono incidere direttamente sulle possibilità di cura per alcune categorie di pazienti.
La scuola dovrà sempre chiedere il consenso per attività sulla sessualità?
Sì, quando si tratta delle attività previste dalla legge che affrontano tali temi.
I genitori potranno vedere il materiale didattico?
Sì, la normativa prevede la possibilità di visionare preventivamente il materiale utilizzato.
Cosa succede se il consenso non viene dato?
A seconda del tipo di attività, lo studente potrà non partecipare oppure essere inserito in attività formative alternative predisposte dalla scuola.
Gli esperti esterni potranno intervenire liberamente nelle scuole?
No. Dovranno essere selezionati secondo criteri definiti dagli organi scolastici competenti.
Quando entrano in vigore le nuove disposizioni?
Con la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità applicative previste dagli istituti scolastici.
Immaginiamo che una scuola voglia organizzare un incontro con esperti esterni per parlare di educazione affettiva e sessuale.
Con le nuove regole, la situazione assomiglia a quella di una gita scolastica: prima dell’evento i genitori devono ricevere informazioni dettagliate, conoscere chi parteciperà, quali argomenti saranno affrontati e dare il proprio consenso. Se non desiderano aderire, la scuola dovrà gestire la situazione secondo quanto previsto dalla legge e dal piano formativo dell’istituto.