Il numero 8 del 25 febbraio 2026 della Gazzetta Ufficiale – Serie speciale Corte costituzionale – contiene decisioni che incidono direttamente sulla vita dei Comuni, sulla libertà personale, sui bilanci pubblici e perfino sulle immunità parlamentari. Si tratta di questioni che possono sembrare tecniche, ma che in realtà toccano diritti fondamentali e il funzionamento concreto delle istituzioni.
La decisione più rilevante riguarda una legge della Regione Valle d’Aosta che aveva introdotto tre importanti novità nei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti).
Primo punto: il limite ai mandati di sindaco e vicesindaco.
La legge regionale prevedeva che, dopo quattro mandati consecutivi, un sindaco o un vicesindaco non potesse ricandidarsi immediatamente.
Per capire il problema, occorre chiarire un concetto: quando si parla di elettorato passivo si intende il diritto di essere eletti (diverso dall’elettorato attivo, che è il diritto di votare). Limitare i mandati significa incidere su questo diritto.
La Corte ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima perché la materia dell’ordinamento degli enti locali – cioè le regole fondamentali su Comuni e Province – è in larga parte riservata allo Stato dall’art. 117 della Costituzione. Anche le Regioni a statuto speciale, come la Valle d’Aosta, pur avendo maggiore autonomia, devono rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento statale.
In sostanza: se la legge statale non prevede un limite nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, la Regione non può introdurlo autonomamente.
Secondo punto: chi può fare l’assessore?
La legge valdostana stabiliva che gli assessori (cioè i componenti della giunta comunale, l’organo esecutivo che affianca il sindaco nell’amministrazione) dovessero essere scelti esclusivamente tra i consiglieri comunali eletti.
Nel sistema statale, invece, nei piccoli Comuni lo statuto può consentire la nomina anche di cittadini esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
La Corte ha ritenuto incostituzionale anche questa scelta, perché la Regione ha eliminato una possibilità prevista dalla disciplina statale, alterando un equilibrio considerato principio generale.
Terzo punto: parenti in giunta.
La legge regionale vietava la nomina in giunta del coniuge, dei parenti e degli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco.
Qui la questione riguarda il bilanciamento tra:
il diritto di partecipare alla vita pubblica (art. 51 Costituzione),
e il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione).
La disciplina statale vieta la presenza in giunta di parenti entro il terzo grado del sindaco. La Regione aveva modificato questo equilibrio, restringendo in parte e ampliando in parte il divieto.
Anche in questo caso la Corte ha ritenuto che la Regione non potesse ridisegnare autonomamente questo bilanciamento, trattandosi di materia coperta da principi fondamentali statali.
Il messaggio è chiaro: l’autonomia speciale non consente di modificare regole che appartengono all’ossatura dell’ordinamento degli enti locali.
La Corte si è poi occupata dei Comuni in dissesto finanziario, cioè enti che non riescono più a far fronte ai propri debiti.
In questi casi, la legge prevede la presentazione di un bilancio stabilmente riequilibrato: un piano dettagliato per rimettere in ordine i conti.
La questione riguardava i termini perentori (cioè scadenze rigide, il cui mancato rispetto produce effetti automatici). Se il Comune non rispetta i termini, scatta lo scioglimento.
Alcuni giudici avevano dubitato della legittimità di questo automatismo. La Corte ha però dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, affermando che la rigidità del sistema è giustificata dall’esigenza di garantire serietà e affidabilità nei conti pubblici.
In altre parole: la stabilità finanziaria può giustificare regole molto severe.
Altro tema delicato: le immunità parlamentari.
Il caso riguardava dichiarazioni rese dall’allora senatore Matteo Renzi in una trasmissione televisiva. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità, cioè l’impossibilità di sottoporre quelle dichiarazioni a giudizio penale perché collegate all’attività parlamentare.
Il Tribunale di Potenza aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La Corte ha respinto il ricorso, riconoscendo che esisteva il cosiddetto nesso funzionale: le dichiarazioni, pur rese fuori dal Parlamento (extra moenia), erano collegate all’attività politica svolta come parlamentare.
Il cosiddetto Daspo antirissa è un provvedimento che vieta a una persona di accedere a determinati locali o aree pubbliche per prevenire disordini.
La versione “aggravata” si applica a soggetti già destinatari di misure di prevenzione.
La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva un controllo giudiziario tempestivo entro termini rigidi (48 ore + 48 ore), come avviene in altri casi.
Qui entra in gioco l’art. 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale e stabilisce che ogni limitazione deve essere sottoposta a controllo del giudice.
La Corte ha affermato un principio molto importante: quando una misura incide significativamente sulla libertà personale, servono garanzie procedurali rapide e rigorose.
Oltre alle decisioni già prese, il fascicolo contiene le cosiddette ordinanze di rimessione.
Si tratta di atti con cui un giudice, durante un processo, sospende il giudizio e chiede alla Corte costituzionale di verificare se una legge sia conforme alla Costituzione.
Tra i temi più rilevanti:
Edilizia residenziale pubblica e stranieri (Piemonte):
si discute se sia legittimo attribuire punteggi più alti a chi risiede nella Regione da 15, 20 o 25 anni. Il tema tocca il principio di eguaglianza.
Pensioni e cumulo contributivo:
si contesta che il meccanismo di calcolo possa penalizzare chi ha periodi lavorativi meno retribuiti.
Esecuzione forzata:
questione tecnica ma importante sul decreto di trasferimento dell’immobile pignorato e sulla cancellazione dei diritti gravanti sul bene.
Divieto di commercio delle infiorescenze di canapa:
il tema riguarda il rapporto tra politica della sicurezza e libertà economica, con possibili riflessi penali.
Esdebitazione nel Codice della crisi d’impresa:
si discute se i creditori che non partecipano alla procedura concorsuale siano trattati in modo conforme alla Costituzione.
Questo numero della Gazzetta mostra con chiarezza il ruolo della Corte costituzionale come arbitro dell’equilibrio tra autonomia e unità dell’ordinamento.
Da un lato, le Regioni – anche quelle a statuto speciale – possono esercitare ampi poteri. Dall’altro, esistono principi fondamentali che garantiscono uniformità su diritti politici, funzionamento dei Comuni e libertà personali.
Per i cittadini, il messaggio è semplice ma fondamentale: le regole delle istituzioni locali, la possibilità di candidarsi, la libertà personale e la gestione dei soldi pubblici sono tutte materie coperte da precise garanzie costituzionali. E quando sorgono dubbi, l’ultima parola spetta alla Corte.