Nel numero 7 del 18 febbraio 2026 della Gazzetta Ufficiale – Serie speciale Corte costituzionale – compare una vicenda che riguarda un tema molto attuale: gli affitti turistici.
La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una norma secondo cui chi voleva affittare camere o appartamenti ammobiliati per ferie doveva farlo nello stesso edificio in cui aveva la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se impresa).
Tradotto in parole semplici: se possiedo un appartamento in un edificio ma non ci abito, non avrei potuto affittarlo ai turisti, perché la legge pretendeva che io risiedessi proprio lì.
Il Governo ha impugnato questa norma davanti alla Corte costituzionale sostenendo che:
limitava in modo irragionevole il diritto di proprietà (cioè il diritto del proprietario di utilizzare il proprio immobile);
violava la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), cioè la libertà di svolgere un’attività economica;
invadeva competenze che spettano allo Stato, come la disciplina dell’ordinamento civile (le regole sui diritti di proprietà e sui contratti) e la tutela della concorrenza.
Inoltre, si sosteneva che la norma potesse entrare in conflitto anche con il diritto dell’Unione europea, in particolare con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, che garantiscono la possibilità di esercitare attività economiche senza restrizioni territoriali ingiustificate.
In realtà, la Corte non è entrata nel merito della questione.
Nel frattempo, infatti, la Provincia autonoma di Bolzano ha abrogato (cioè eliminato) la norma contestata. A quel punto il Governo ha rinunciato al ricorso.
Nel processo costituzionale, quando chi ha presentato il ricorso rinuncia e la controparte accetta, il procedimento si chiude senza una decisione di merito. Tecnicamente si parla di estinzione del processo.
La Corte quindi non ha detto se la norma fosse costituzionale o no: ha semplicemente preso atto che non esisteva più.
Nonostante ciò, il caso resta significativo perché mostra il delicato equilibrio tra:
autonomia legislativa delle Province speciali,
competenze dello Stato,
libertà economiche,
diritto di proprietà.
Molto più complessa e delicata è la seconda questione pubblicata nello stesso numero della Gazzetta: quella sollevata dal Tribunale di Napoli sull’articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Per capire il problema dobbiamo spiegare alcuni concetti.
Quando una persona è indagata o imputata per un reato, il giudice può applicare delle misure cautelari. Si tratta di provvedimenti che limitano la libertà prima della sentenza definitiva, non come punizione, ma per evitare pericoli (ad esempio fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato).
Le misure cautelari possono essere:
meno gravi, come il divieto di avvicinamento alla vittima;
intermedie, come gli arresti domiciliari;
più gravi, come la custodia cautelare in carcere.
Negli ultimi anni, nei casi di violenza domestica o stalking, è stato introdotto l’uso del braccialetto elettronico. Si tratta di un dispositivo che consente di controllare a distanza il rispetto delle prescrizioni (per esempio la distanza minima dalla persona offesa).
La norma contestata stabilisce che, se l’indagato:
manomette il braccialetto,
oppure compie condotte gravi o ripetute che ne impediscono il funzionamento,
il giudice deve sostituire la misura in atto con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
Qui nasce il dubbio di costituzionalità.
Secondo il Tribunale di Napoli, questa previsione crea un automatismo: una volta accertata la violazione non lieve, il giudice non può valutare se una misura meno grave (come gli arresti domiciliari) sia comunque sufficiente.
Il giudice richiama il principio di proporzionalità, che in diritto significa che la limitazione della libertà deve essere:
idonea allo scopo,
necessaria (cioè non esiste una misura meno grave altrettanto efficace),
proporzionata in senso stretto (non eccessiva rispetto al pericolo).
Secondo il Tribunale, imporre sempre il carcere impedisce di applicare il criterio del “minor sacrificio necessario”, cioè scegliere la misura meno afflittiva possibile.
La questione riguarda tre articoli fondamentali della Costituzione:
art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza),
art. 13 (inviolabilità della libertà personale),
art. 27 (principio di colpevolezza e finalità non afflittiva anticipata).
In sostanza, il dubbio è questo: è costituzionale una norma che obbliga il giudice al carcere senza lasciargli spazio per valutare il caso concreto?
La Corte costituzionale dovrà decidere se questo automatismo è compatibile con la Costituzione oppure se viola il principio secondo cui ogni restrizione della libertà deve essere calibrata sulla situazione specifica.
Le due parti della Gazzetta raccontano, in realtà, un filo conduttore comune: il tema della proporzionalità e del bilanciamento tra poteri pubblici e diritti individuali.
Nel caso degli affitti turistici si discute di quanto il legislatore possa limitare il diritto di proprietà e l’attività economica.
Nel caso del braccialetto elettronico si discute di quanto lo Stato possa comprimere la libertà personale senza una valutazione individualizzata.
Sono questioni diverse, ma entrambe toccano il cuore della Costituzione: il rapporto tra autorità e libertà.
E proprio per questo, anche quando un processo si estingue o una questione è ancora pendente, questi casi rappresentano un osservatorio privilegiato per capire come evolve il diritto costituzionale italiano.