La Gazzetta Ufficiale – Serie Corte Costituzionale n. 10 del 5 marzo 2025 si concentra su due rilevanti atti di promovimento del giudizio costituzionale, sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Regione Siciliana, riguardanti rispettivamente il settore della sanità pubblica e quello energetico, con riflessi profondi sul bilanciamento delle competenze tra Stato e Regioni.
Il primo caso è il ricorso del Governo contro la legge regionale della Puglia n. 41/2024, che introduce la figura dello psiconcologo nell’ambito dell’assistenza ai malati oncologici. La legge prevede un progetto sperimentale biennale, con assunzioni a tempo determinato per fornire supporto psicologico a pazienti, familiari e operatori sanitari. Tuttavia, il ricorso solleva numerose questioni di legittimità costituzionale: secondo il Governo, la Regione avrebbe ecceduto le proprie competenze creando una figura professionale non prevista a livello statale, violando così l’art. 117 della Costituzione in materia di “professioni” e “coordinamento della finanza pubblica”. In particolare, il Governo contesta l’utilizzo di risorse regionali vincolate dal piano di rientro sanitario e l’assenza di fondamento normativo per la figura dello psiconcologo, non ancora riconosciuta nemmeno a livello legislativo nazionale.
Il secondo ricorso è invece presentato dalla Regione Siciliana e riguarda il decreto legislativo n. 190/2024, che riforma le procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili, includendo anche quelli off-shore. La Regione contesta l’esclusione delle competenze regionali nel procedimento autorizzatorio unico per tali impianti, denunciando una violazione dello Statuto speciale siciliano e di vari articoli della Costituzione. Secondo la Sicilia, la normativa statale avrebbe centralizzato eccessivamente le decisioni, soprattutto sugli impianti marini, escludendo le Regioni da valutazioni di impatto ambientale e dalla pianificazione, ledendo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione e tutela paesaggistica. Il ricorso richiama anche la giurisprudenza costituzionale che riconosce il valore trasversale dell’ambiente e la necessità di contemperare interessi locali e nazionali.
Entrambi i ricorsi mettono in luce il delicato equilibrio tra esigenze nazionali di uniformità e accelerazione (in sanità e nella transizione energetica) e le prerogative regionali, specialmente nei contesti di autonomia differenziata o di statuti speciali.