Corte Costituzionale

Serie Costituzionale n.11 del 12/03/2023

12/03/2025 Gazzetta n. 11

Il numero 11 della Gazzetta Ufficiale – Serie Corte Costituzionale del 12 marzo 2025 raccoglie sette importanti sentenze della Corte e vari atti di promovimento, tutti di grande rilievo per l’equilibrio tra competenze statali e regionali, oltre che per la tutela dei diritti individuali.

Particolarmente significativa è la sentenza n. 22, che dichiara incostituzionale una norma della Provincia autonoma di Bolzano riguardante la sanatoria di abusi edilizi sopravvenuti. La Corte ha ribadito che le Regioni, anche a statuto speciale, devono rispettare i principi fondamentali contenuti nel Testo Unico dell’Edilizia, soprattutto in materia di sanatoria e di criteri sanzionatori. È stata giudicata illegittima la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria per semplice conformità urbanistica sopravvenuta, in assenza di “doppia conformità”, così come la commisurazione della sanzione al costo di costruzione anziché al valore venale dell’opera.

La sentenza n. 23 interviene sul nuovo istituto di “definizione anticipata” del procedimento penale minorile. La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma che attribuiva la competenza decisionale esclusiva al GIP, ritenendo necessaria una valutazione da parte di un organo collegiale per meglio tutelare il minore. Al contempo, ha ritenuto infondate le questioni sulla tempistica del programma rieducativo e sul ruolo dei servizi minorili.

Altro snodo importante è la sentenza n. 24, che dichiara illegittimo l’automatismo nell’esclusione dai permessi premio per i detenuti che abbiano commesso reati dolosi durante la detenzione. La Corte ha riaffermato il principio rieducativo della pena, sottolineando come ogni situazione debba essere valutata nel merito e non con criteri assoluti.

La sentenza n. 25 riguarda la cittadinanza per stranieri: la Corte ha censurato l’assenza di una clausola di esonero dall’obbligo di conoscenza della lingua italiana per soggetti con gravi patologie o disabilità. È stato ritenuto che la norma violi il principio di uguaglianza sostanziale e i diritti delle persone con disabilità.

In materia di conflitti tra Stato e Regioni, la sentenza n. 26 si pronuncia sul servizio idrico integrato in Calabria: pur rigettando il ricorso regionale, la Corte riconosce la spettanza allo Stato di determinare subentri normativi tramite la Corte di Cassazione.

La sentenza n. 27, invece, ha ritenuto non fondate le questioni sulla mancata possibilità di attenuazione della pena in casi di uso di documenti contraffatti, ritenendo le norme attuali compatibili con i principi costituzionali.

Infine, la sentenza n. 28 boccia la legge della Regione Sardegna che vietava nuovi impianti da fonti rinnovabili per un massimo di 18 mesi, ritenendola lesiva degli obblighi europei e delle competenze statali in materia energetica.

Sul fronte degli atti di promovimento, da segnalare:

Il ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Calabria contro il Ministero dei Trasporti sul sistema elettronico per i fogli di servizio NCC.

L’ordinanza della Corte d’appello di Catania sulla mancata inclusione dei dirigenti nel divieto di licenziamento durante il Covid.

L’ordinanza del Tribunale di Milano sulla compatibilità del giudice nel giudizio di rinvio.

L’ordinanza del Tribunale di Bolzano sulle misure anti-Covid nel settore ristorazione.

L’ordinanza del Tribunale di Siena su poteri istruttori nella fase predibattimentale.

L’ordinanza della Corte di Cassazione sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.