Serie Europea n.76 del 28/09/2026

Unione Europea N. 76 28/09/2026 Pubblicato il 28/09/2026 23:00
Condividi questo articolo

Gazzetta UE del 28 settembre 2026: commercio con Messico e USA, Iran, CBAM e peste suina africana

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 2026, 2ª Serie speciale – Unione Europea, n. 76, è un fascicolo eccezionalmente ampio: supera le 4.000 pagine e raccoglie soprattutto accordi commerciali internazionali e provvedimenti europei adottati nel luglio 2026. 20260928_076

Il documento è dominato dal nuovo rapporto tra Unione europea e Messico, ma contiene anche interventi importanti sui rapporti commerciali con gli Stati Uniti, sulle misure restrittive relative all'Iran, sul CBAM e sulla peste suina africana, con conseguenze anche per l'Italia. 20260928_076

UE e Messico: nasce un nuovo quadro strategico

Il provvedimento quantitativamente più importante è il nuovo accordo di partenariato strategico tra Unione europea, Stati membri e Messico.

L'obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare il dialogo politico e la cooperazione e, parallelamente, favorire maggiori scambi commerciali e investimenti.

Non si parla quindi soltanto di importazioni ed esportazioni. Il nuovo rapporto comprende cooperazione su diritti umani, sicurezza, giustizia, migrazione, protezione dei dati, consumatori, ambiente, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e numerosi altri settori.

A questo quadro generale si affianca l'accordo interinale sugli scambi, cioè lo strumento che disciplina più direttamente la componente commerciale.

In termini semplici, l'UE e il Messico stanno sostituendo il precedente sistema di relazioni con un quadro molto più ampio e moderno. Quando il nuovo accordo entrerà pienamente in vigore, sostituirà sia l'accordo del 1997 sia l'accordo interinale commerciale. 20260928_076

Perché interessa anche le imprese italiane

Per un'impresa italiana che vende o acquista prodotti in Messico, l'accordo non è soltanto diplomazia internazionale.

Il testo interviene su numerosi aspetti del commercio e comprende anche la tutela delle indicazioni geografiche. La decisione UE prevede espressamente le procedure attraverso cui potranno essere modificate le liste delle indicazioni geografiche tutelate e quelle relative alle bevande spiritose. 20260928_076

Per capire il meccanismo, si può pensare a un'azienda agroalimentare italiana: quando un prodotto protetto entra in un mercato straniero, non conta soltanto il dazio pagato alla frontiera. Conta anche poter impedire che un concorrente utilizzi impropriamente un nome geografico tutelato.

Il nuovo sistema UE-Messico crea quindi un quadro che interessa esportatori, produttori agroalimentari, imprese di servizi e aziende che intendono investire nei due mercati.

UE-USA: restano sospese le contromisure commerciali

Un altro provvedimento importante riguarda gli Stati Uniti.

Nel 2025 l'UE aveva previsto misure di riequilibrio, cioè contromisure commerciali comprendenti dazi supplementari su determinati prodotti statunitensi e restrizioni relative ad alcune esportazioni europee.

Queste misure erano collegate ai dazi statunitensi applicati, tra l'altro, ad acciaio, alluminio, veicoli, componenti automobilistici e altre categorie di prodotti. 20260928_076

Dopo l'intesa politica UE-USA del 2025, l'applicazione delle contromisure europee era stata sospesa. Con il regolamento 2026/1893 la Commissione mantiene la sospensione, considerando anche gli interventi europei del giugno 2026 sui dazi applicati a determinate merci statunitensi. 20260928_076

In pratica, l'UE mantiene per il momento congelate quelle contromisure.

Per imprese importatrici ed esportatrici significa evitare, almeno nell'attuale quadro, l'attivazione delle misure aggiuntive previste dal precedente regolamento.

Iran: cambiano alcune deroghe alle misure restrittive

Il fascicolo contiene inoltre diversi provvedimenti relativi alle misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Qui è importante evitare una semplificazione: non si tratta soltanto dell'introduzione di nuove sanzioni.

Il regolamento UE 2026/1867 modifica infatti il regime esistente prevedendo condizioni attraverso le quali le autorità competenti possono autorizzare determinate operazioni.

Tra le finalità previste figurano scopi alimentari, agricoli, medici e umanitari. Sono inoltre contemplate determinate necessità delle rappresentanze diplomatiche dell'UE e degli Stati membri in Iran. 20260928_076

Un secondo intervento riguarda il regime collegato al sostegno militare iraniano alla guerra russa contro l'Ucraina, ai gruppi ed entità armati in Medio Oriente e nel Mar Rosso e alle azioni che compromettono la libertà di navigazione.

Anche qui vengono previste deroghe per determinati beni e tecnologie destinati, tra l'altro, a usi medici o farmaceutici, finalità umanitarie, emergenze sanitarie, catastrofi naturali e attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche. 20260928_076

Misura restrittiva significa, in questo contesto, una limitazione giuridica europea applicata a determinate operazioni, soggetti, beni o attività. Deroga significa invece un'eccezione consentita dalla normativa, normalmente subordinata a condizioni e autorizzazioni.

CBAM: corretti i valori utilizzati nei calcoli

Un provvedimento molto tecnico ma rilevante per alcune imprese riguarda il CBAM, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Il regolamento di esecuzione 2026/1740 corregge gli allegati I e IV del precedente regolamento 2025/2621.

La Commissione ha rilevato che alcuni indicatori relativi ai percorsi produttivi erano mancanti o inesatti, rendendo impossibile calcolare correttamente determinati adeguamenti. Le tabelle vengono quindi corrette e integrate. 20260928_076

CBAM è il sistema europeo che collega determinate importazioni al contenuto di emissioni di carbonio associate alla produzione.

Per un normale consumatore la modifica è molto tecnica e indiretta. Per un'impresa coinvolta nell'importazione delle merci interessate dal CBAM, invece, una correzione dei parametri utilizzati nei calcoli può avere rilevanza operativa.

Peste suina africana: cambiano le zone di restrizione anche in Italia

Questo è uno dei provvedimenti con l'effetto territoriale più immediatamente comprensibile.

Nel luglio 2026 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Toscana, vicino al confine tra un'area già classificata come zona di restrizione II e una zona di restrizione I.

La Commissione ritiene quindi aumentato il livello di rischio e dispone che l'area italiana interessata precedentemente classificata come zona I passi alla zona di restrizione II, con conseguente ridefinizione dei confini. 20260928_076

Il regolamento modifica complessivamente le zone interessate in Italia, Croazia e Polonia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 20260928_076

Per allevatori e operatori della filiera suinicola questa classificazione è importante perché le zone di restrizione sono collegate alle misure sanitarie e alle condizioni per la movimentazione di animali e prodotti.

Un esempio semplice: se un allevamento si trova in un territorio che passa a una categoria di rischio più elevata, non significa automaticamente che i suoi animali siano malati. Significa però che l'attività si trova all'interno di un'area nella quale vengono applicate misure più rigorose per evitare la diffusione del virus.

Cosa cambia concretamente per i cittadini

Per la maggior parte dei cittadini gli effetti di questo numero della Gazzetta saranno prevalentemente indiretti.

Il nuovo rapporto UE-Messico può incidere nel tempo su commercio, investimenti, prodotti importati ed esportazioni europee. La sospensione delle contromisure UE-USA evita per il momento l'applicazione delle misure commerciali previste. Le norme sull'Iran riguardano soprattutto operatori economici, istituzioni e soggetti che effettuano determinate operazioni internazionali.

Il CBAM interessa soprattutto le imprese coinvolte nelle importazioni soggette al meccanismo.

La peste suina africana, invece, produce conseguenze territorialmente più dirette per allevatori, aziende agricole, operatori della filiera e autorità delle zone coinvolte.

FAQ – Domande frequenti

Qual è il provvedimento principale della Gazzetta?
Per dimensioni e portata, il nuovo quadro di partenariato e commercio tra Unione europea e Messico, che occupa gran parte del fascicolo.

L'accordo UE-Messico riguarda soltanto i dazi?
No. Il quadro comprende commercio e investimenti ma anche cooperazione politica, sicurezza, giustizia, ambiente, sviluppo sostenibile, diritti, protezione dei consumatori e numerosi altri settori.

L'UE ha introdotto nuovi dazi contro gli Stati Uniti?
Il provvedimento pubblicato mantiene invece sospese le misure di riequilibrio previste dal regolamento del 2025. 20260928_076

Cosa cambia per la peste suina africana in Italia?
A seguito di un focolaio individuato in un suino selvatico in Toscana, viene aggiornata la classificazione delle aree soggette a restrizioni e una zona passa dal livello I al livello II. 20260928_076

La peste suina africana rappresenta un rischio per le persone?
Il provvedimento esaminato disciplina una malattia dei suini detenuti e selvatici e concentra le proprie misure sulla sanità animale, sulle movimentazioni e sulla filiera.

Cosa cambia con il CBAM?
Vengono corretti alcuni indicatori e valori tecnici necessari per effettuare correttamente i calcoli previsti dal sistema europeo. 20260928_076

Le modifiche sull'Iran eliminano le restrizioni?
No. Il quadro restrittivo resta in essere, ma vengono disciplinate specifiche possibilità di autorizzazione e deroghe, per esempio per determinate finalità mediche, umanitarie o diplomatiche. 20260928_076

Paragone semplice per capire questi provvedimenti

Immaginiamo l'Unione europea come un grande condominio.

Con il Messico sta riscrivendo un accordo complessivo su come collaborare, commerciare e risolvere determinati problemi comuni.

Con gli Stati Uniti decide, per il momento, di lasciare nel cassetto alcune contromisure commerciali.

Con l'Iran mantiene diversi divieti, ma precisa in quali circostanze possono essere autorizzate eccezioni.

Con il CBAM corregge alcune tabelle utilizzate per fare i conti.

Con la peste suina africana, infine, ridisegna sulla mappa le aree nelle quali servono precauzioni sanitarie più stringenti.

Incorpora questo articolo

Copia e incolla questo codice HTML nel tuo sito web:

Anteprima:

Nota: Il widget è completamente responsive e si adatta automaticamente alla larghezza del contenitore.

Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.