Geotermia nel Lazio, nuove regole per case e condomìni: potenza, sonde, TRT e autorizzazioni

Serie Regioni N. 0 26/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 26/09/2026 22:44
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Riscaldare un'abitazione d'inverno e raffrescarla d'estate sfruttando lo scambio termico con il terreno. È questa, in termini semplici, una delle applicazioni della geotermia a bassa entalpia utilizzata negli edifici.

Nel Lazio cambiano alcune delle regole tecniche e amministrative per realizzare questi impianti.

Il Regolamento regionale 29 dicembre 2025, n. 26 modifica infatti il precedente regolamento regionale n. 2 del 4 gennaio 2022 sulla disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

Il provvedimento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30 dicembre 2025 ed è riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie speciale – Regioni, n. 37 del 26 settembre 2026.

Non si tratta semplicemente di qualche correzione terminologica. Il regolamento ridefinisce le categorie degli impianti, aggiorna le procedure, stabilisce soglie di potenza e profondità e precisa alcuni obblighi per progettisti e proprietari.

Come funziona un piccolo impianto geotermico

Per capire la norma bisogna partire dal funzionamento dell'impianto.

Il terreno può essere utilizzato come sorgente con cui scambiare energia termica. Negli impianti a circuito chiuso vengono installate nel sottosuolo delle sonde geotermiche, collegate attraverso tubazioni a una pompa di calore.

Il regolamento definisce la pompa di calore geotermica come una macchina capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. Può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio e, più in generale, per produrre acqua calda o refrigerata.

Pensiamo al terreno come a un grande serbatoio termico naturale.

L'impianto non deve essere confuso con le grandi centrali geotermoelettriche: qui stiamo parlando delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, comprese quelle destinate agli edifici.

Circuito chiuso e circuito aperto: qual è la differenza

La normativa distingue innanzitutto due grandi famiglie.

Negli impianti a circuito chiuso il fluido circola all'interno di tubazioni e sonde interrate e scambia calore con il terreno.

Il regolamento definisce il fluido termovettore come il fluido che circola nell'impianto a circuito chiuso e viene utilizzato per trasportare e utilizzare il calore.

Gli impianti a circuito aperto, invece, possono interessare corpi idrici superficiali o falde acquifere sotterranee. La disciplina regionale distingue anche il caso nel quale il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee rimangono confinati nella falda superficiale.

La differenza è importante perché cambiano anche le procedure amministrative applicabili.

Le nuove categorie degli impianti geotermici

Uno degli interventi più rilevanti del regolamento è la sostituzione dell'articolo 6 della disciplina precedente.

Gli impianti vengono ora classificati sulla base di caratteristiche precise.

Una prima categoria comprende gli impianti a circuito chiuso al servizio di edifici esistenti, quando non vengono alterati volumi e superfici, non cambia la destinazione d'uso, non si interviene sulle parti strutturali, non aumenta il numero delle unità immobiliari e non crescono i parametri urbanistici.

Per questa categoria la potenza termica deve essere inferiore a 50 kW.

Le sonde orizzontali non devono superare i 2 metri di profondità, mentre quelle verticali non devono superare gli 80 metri.

Una seconda categoria riguarda impianti a circuito chiuso con potenza inferiore a 100 kW.

In questo caso le sonde orizzontali possono arrivare fino a 3 metri, mentre quelle verticali possono raggiungere una profondità massima di 170 metri.

Esiste poi una categoria per gli impianti a circuito chiuso con potenza maggiore o uguale a 100 kW e inferiore a 2.000 kW, con sonde che possono superare i 170 metri ma devono rimanere sotto i 400 metri.

Il regolamento disciplina inoltre gli impianti a circuito aperto. Per quelli su corpo idrico superficiale o falda acquifera sotterranea sono indicate una potenza inferiore a 2.000 kW e una profondità fino a 400 metri.

Non tutti gli impianti seguono la stessa procedura

Questa classificazione non serve soltanto ai tecnici.

Serve soprattutto a determinare quale percorso amministrativo seguire.

Per gli impianti a circuito chiuso della prima categoria prevista dall'articolo 6, lettera a), il regolamento disciplina la presentazione di una comunicazione per l'installazione delle sonde geotermiche.

Per gli impianti a circuito chiuso ricompresi nella lettera c), invece, viene disciplinata la segnalazione certificata di inizio attività, normalmente conosciuta come SCIA.

Per gli impianti a circuito aperto della lettera e) è invece prevista l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

In altre parole, non esiste un unico iter burocratico valido per qualunque impianto geotermico.

Potenza, profondità, caratteristiche dell'impianto e modalità di scambio con il sottosuolo incidono sulla procedura da seguire.

Che cos'è il TRT e perché diventa importante

Una delle sigle da conoscere è TRT, cioè Test di Risposta Termica.

Il regolamento lo definisce come una prova sperimentale che permette di conoscere le proprietà di scambio termico del sottosuolo necessarie al corretto dimensionamento delle sonde geotermiche.

In termini semplici, prima di decidere quante sonde installare e come dimensionarle bisogna sapere quanto efficacemente quel terreno riesce a scambiare calore.

È un po' come voler acquistare un impianto di riscaldamento senza conoscere le dimensioni e le caratteristiche energetiche dell'edificio: senza i dati corretti si rischierebbe di progettare un sistema troppo piccolo oppure sovradimensionato.

Impianti fino a 50 kW: possibile alternativa al TRT

Il regolamento introduce una previsione importante per gli impianti più piccoli.

Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica non superiore a 50 kW, la progettazione può essere effettuata, in alternativa al TRT, ricavando i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura oppure dalle stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti.

Questo significa che il TRT non rappresenta necessariamente l'unica strada per questa fascia di impianti.

Il progettista può utilizzare informazioni già disponibili quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Sopra 50 e fino a 100 kW aumentano le verifiche sul terreno

La situazione cambia per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza superiore a 50 kW e fino a 100 kW.

Per questi impianti i parametri termici del sottosuolo devono essere determinati mediante un TRT oppure attraverso un'adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.

È una distinzione pratica molto importante per progettisti, condomìni e imprese.

Più aumenta la dimensione dell'impianto, maggiore diventa l'esigenza di conoscere in maniera specifica le caratteristiche del terreno sul quale si sta intervenendo.

Una sonda pilota può diventare parte dell'impianto

Il regolamento precisa anche come effettuare il TRT nei casi in cui la prova è prescritta.

Il test viene condotto su una sonda pilota.

Una volta effettuata la prova, quella stessa sonda può successivamente entrare a far parte del campo complessivo delle sonde dell'impianto.

In pratica, la perforazione utilizzata per studiare il comportamento termico del terreno non deve necessariamente rimanere una struttura utilizzata esclusivamente per il test.

Perforazioni: serve una direzione lavori qualificata

Un'altra modifica interessa direttamente i cantieri.

Per la realizzazione delle sonde geotermiche, la direzione dei lavori del cantiere di perforazione deve essere affidata a un professionista abilitato all'esercizio della professione, iscritto al proprio albo e in possesso delle competenze previste dalla normativa richiamata dal regolamento.

Per il proprietario o per un condominio significa che la realizzazione delle perforazioni non può essere considerata semplicemente come l'installazione di una normale apparecchiatura domestica.

La parte sotterranea dell'impianto richiede progettazione e controllo professionale.

Attenzione alle aree Natura 2000

La possibilità di realizzare un impianto deve inoltre essere verificata rispetto alle caratteristiche ambientali del luogo.

Gli impianti situati all'interno dei siti della Rete Natura 2000 sono sottoposti anche alla procedura di valutazione d'incidenza.

La valutazione d'incidenza è, in termini semplici, uno strumento utilizzato per verificare se un progetto possa produrre effetti significativi sugli habitat e sulle specie protette presenti in questi territori.

Quindi un terreno tecnicamente adatto alla geotermia non significa automaticamente che l'impianto possa essere realizzato senza ulteriori verifiche.

Cosa succede nelle aree con vincoli paesaggistici o archeologici

Il regolamento affronta anche il caso delle installazioni in zone sottoposte a tutela.

Quando gli impianti vengono realizzati in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica o ambientale, oppure quando sono necessari ulteriori atti di assenso previsti dalla normativa statale o regionale, l'amministrazione comunale competente deve provvedere alla loro acquisizione secondo la procedura richiamata dal regolamento.

Per chi vuole realizzare un impianto questo è un punto da controllare prima dell'apertura del cantiere.

Una casa situata in un'area senza particolari vincoli e una villa in una zona paesaggisticamente tutelata possono quindi trovarsi davanti a percorsi amministrativi differenti.

Il RIG e la conclusione dei lavori

Compare poi un altro acronimo importante: RIG.

Il regolamento prevede che il proprietario, entro un anno dalla data di registrazione al RIG, debba certificare l'avvenuta conclusione dei lavori compilando l'apposita sezione del registro.

Questo passaggio rende evidente che gli adempimenti non terminano necessariamente nel momento in cui parte il cantiere.

È necessario completare anche la fase amministrativa successiva alla realizzazione.

Cosa cambia per una famiglia

Immaginiamo una famiglia proprietaria di una villetta esistente nel Lazio.

Vuole sostituire il tradizionale sistema di climatizzazione con una pompa di calore geotermica collegata a sonde verticali.

Prima di iniziare i lavori non basta scegliere la pompa di calore.

Occorre stabilire la potenza dell'impianto, la profondità delle sonde, verificare in quale categoria normativa rientra il progetto e controllare l'eventuale presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o archeologici.

Se l'impianto rientra nella fascia più piccola prevista dalla norma, fino a 50 kW nelle condizioni disciplinate, il progettista può utilizzare in alternativa al TRT anche dati tecnici già disponibili sul sottosuolo.

Se invece la potenza supera 50 kW e arriva fino a 100 kW, servirà un TRT oppure un'adeguata campagna di indagini geologiche e termiche.

Cosa cambia per un condominio

Pensiamo ora a un condominio che voglia realizzare un sistema geotermico centralizzato.

La potenza richiesta potrebbe essere superiore a quella necessaria per una singola abitazione.

Diventa quindi ancora più importante stabilire correttamente la categoria dell'impianto.

Se si supera la soglia dei 100 kW, entrano in gioco le disposizioni previste per gli impianti a circuito chiuso di maggiore potenza, fino al limite inferiore a 2.000 kW indicato dal regolamento.

Per l'amministratore e i condomini significa che, oltre alla decisione condominiale e agli aspetti economici, bisogna affidare la progettazione a professionisti capaci di verificare fin dall'inizio il corretto percorso tecnico e amministrativo.

Cosa cambia per tecnici e progettisti

Per geologi, ingegneri, progettisti e professionisti del settore il regolamento rende particolarmente importante la classificazione preliminare dell'impianto.

Bisogna verificare almeno quattro elementi: tipologia del circuito, potenza termica, profondità delle sonde e caratteristiche del sito.

La norma aggiorna inoltre la terminologia tecnica facendo riferimento al decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 settembre 2022.

Viene definitivamente utilizzata la denominazione TRT – Test di Risposta Termica, sostituendo in diversi punti del precedente regolamento il riferimento al GRT.

Cosa cambia per le imprese

Per le aziende che realizzano perforazioni e impianti geotermici, la modifica normativa significa innanzitutto lavorare all'interno di un quadro aggiornato.

L'impresa deve coordinarsi con progettisti e direzione lavori verificando preventivamente quale procedura amministrativa sia necessaria.

Particolare attenzione va riservata ai cantieri di perforazione, per i quali il nuovo testo richiama espressamente la presenza di una direzione lavori affidata a un professionista abilitato e competente.

Quando sono entrate in vigore le nuove regole

Il regolamento regionale n. 26 stabilisce espressamente che entra in vigore dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il provvedimento risulta pubblicato nel BUR Lazio n. 107 del 30 dicembre 2025.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nazionale del 26 settembre 2026 non rappresenta quindi la data dalla quale iniziano ad applicarsi le modifiche.

Questo è un dettaglio importante: per i provvedimenti regionali pubblicati nella 3ª Serie speciale bisogna distinguere la successiva pubblicazione nazionale dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale indicata dalla norma per la sua entrata in vigore.

Perché questa modifica interessa anche chi non conosce la geotermia

La norma è molto tecnica, ma il tema riguarda direttamente la trasformazione energetica degli edifici.

Una pompa di calore geotermica utilizza infatti il sottosuolo come elemento fondamentale dello scambio termico necessario al funzionamento dell'impianto.

Per il cittadino il messaggio essenziale è questo: realizzare un impianto geotermico non significa semplicemente acquistare una pompa di calore e installarla.

Bisogna considerare contemporaneamente edificio, terreno, potenza, profondità delle sonde, procedura amministrativa e possibili vincoli presenti sull'area.

FAQ – Domande frequenti

Che cosa cambia con il nuovo regolamento del Lazio sulla geotermia?

Vengono aggiornate definizioni, categorie degli impianti, procedure amministrative e alcune prescrizioni tecniche. La disciplina distingue gli impianti anche in funzione della potenza, della profondità delle sonde e del tipo di circuito.

Un piccolo impianto domestico deve sempre effettuare il TRT?

Non necessariamente. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza non superiore a 50 kW, nelle condizioni disciplinate dal regolamento, la progettazione può utilizzare in alternativa dati di letteratura o stratigrafie disponibili dell'area o di siti adiacenti.

Cosa succede se l'impianto supera 50 kW?

Per gli impianti a circuito chiuso con potenza superiore a 50 kW e fino a 100 kW, i parametri termici del terreno devono essere determinati mediante TRT oppure attraverso un'adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica.

Che cos'è il TRT?

È il Test di Risposta Termica: una prova sperimentale utilizzata per conoscere le proprietà di scambio termico del sottosuolo e dimensionare correttamente le sonde geotermiche.

Serve sempre la stessa autorizzazione?

No. Il regolamento disciplina procedure differenti in funzione della categoria dell'impianto: tra queste compaiono comunicazione, SCIA e autorizzazione unica.

Cosa succede se l'immobile è in un'area paesaggisticamente protetta?

Possono essere necessari ulteriori atti di assenso. Il regolamento prevede che l'amministrazione comunale competente provveda alla loro acquisizione secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.

E se l'impianto è all'interno di un sito Natura 2000?

È prevista anche la procedura di valutazione d'incidenza indicata dalla normativa sulla protezione degli habitat naturali e delle specie.

Chi deve dirigere i lavori di perforazione?

La direzione dei lavori del cantiere per la realizzazione delle sonde deve essere affidata a un professionista abilitato, iscritto al proprio albo e dotato delle competenze previste dalla normativa richiamata dal regolamento.

Dopo aver realizzato l'impianto ci sono altri adempimenti?

Sì. Il regolamento prevede che il proprietario certifichi la conclusione dei lavori nell'apposita sezione del RIG entro un anno dalla registrazione.

Quando è entrato in vigore il regolamento?

Il regolamento stabilisce l'entrata in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il provvedimento è stato pubblicato nel BUR Lazio n. 107 del 30 dicembre 2025.

Paragone semplice per capire la norma

Pensiamo alla realizzazione di un impianto geotermico come alla scelta delle fondamenta di una casa.

Non basta sapere quanto sarà grande l'edificio. Bisogna conoscere anche il terreno sul quale verrà costruito.

Con la geotermia accade qualcosa di simile.

Una piccola villetta con un impianto sotto i 50 kW può, nelle condizioni previste dalla norma, essere progettata utilizzando anche informazioni già disponibili sul sottosuolo.

Un edificio che necessita di una potenza maggiore richiede invece informazioni più specifiche: sopra 50 e fino a 100 kW il regolamento richiede un TRT oppure un'adeguata campagna di indagini.

E se il terreno si trova in una zona protetta, entrano in gioco ulteriori controlli.

La logica è quindi semplice: più cambiano dimensioni, caratteristiche e localizzazione dell'impianto, più cambia il percorso tecnico e amministrativo necessario per realizzarlo correttamente.

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