Nove questioni costituzionali, nove problemi molto concreti: dalla vendita delle infiorescenze di canapa all'IMU pagata dalle imprese, dalle occupazioni di immobili agli indennizzi per i familiari delle vittime di reati violenti.
La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16 settembre 2026, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, raccoglie nove atti di promovimento del giudizio della Corte, numerati dal 133 al 141.
Tradotto dal linguaggio giuridico: diversi giudici italiani, durante procedimenti reali, hanno incontrato norme sulle quali nutrono dubbi di costituzionalità e hanno chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi.
La prima cosa da sapere, quindi, è questa: le norme di cui parliamo non sono state automaticamente cancellate o modificate.
La Gazzetta pubblica le domande rivolte alla Consulta. Le risposte arriveranno con le successive decisioni della Corte costituzionale.
Ecco l'intero numero spiegato in circa cinque minuti.
Il primo caso arriva dal Tribunale di Roma e riguarda il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall'articolo 633 del codice penale.
La questione nasce da una differenza con il nuovo articolo 634-bis, introdotto nel 2025 per determinate occupazioni di immobili destinati a domicilio altrui.
Per quest'ultimo reato è prevista una causa di non punibilità quando chi ha occupato l'immobile collabora con l'autorità e lo rilascia volontariamente secondo le condizioni previste dalla legge.
Una possibilità analoga non è invece prevista dall'articolo 633.
Il Tribunale osserva che si potrebbe creare una situazione apparentemente paradossale: la causa di non punibilità può operare per la fattispecie più grave dell'articolo 634-bis, punita con la reclusione da due a sette anni, ma non per quella meno grave prevista dall'articolo 633.
Nel caso concreto, l'imputata aveva volontariamente rilasciato un immobile di proprietà ATER dopo la richiesta della polizia locale.
Chi è interessato: persone coinvolte in procedimenti per occupazione di immobili, proprietari ed enti pubblici proprietari di patrimonio immobiliare.
Cosa cambia davvero oggi: nulla automaticamente. Il Tribunale ha chiesto alla Consulta di verificare la norma rispetto al principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione.
Il secondo procedimento è particolarmente importante per la pubblica amministrazione.
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – torna sulla disciplina economica del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, cioè gli staff degli organi politici regionali.
La normativa regionale aveva previsto un unico emolumento mensile destinato a sostituire diverse componenti del trattamento economico accessorio.
La Corte dei conti mette in discussione sia le disposizioni regionali sia una successiva norma statale che ha fatto salvi determinati atti e rapporti giuridici precedentemente sorti.
Ci sono anche numeri rilevanti.
Secondo l'ordinanza, nel triennio 2021-2023 gli emolumenti complessivamente corrisposti al personale degli uffici di staff sono stati pari a 7.492.565,56 euro, a fronte di un'autorizzazione di spesa indicata in 5,9 milioni.
Per il 2023, dopo le detrazioni illustrate nell'ordinanza, le spese specificamente contestate ammontano a circa 722.594 euro.
La questione investe principi come competenza legislativa dello Stato, equilibrio di bilancio, buon andamento della pubblica amministrazione e uguaglianza.
Chi è interessato: Regione Campania, personale degli staff politici regionali e, più in generale, amministrazioni regionali e dipendenti pubblici interessati da discipline analoghe.
Cosa cambia davvero oggi: il giudizio sul rendiconto interessato dalla questione resta legato all'esito del controllo costituzionale. Non c'è ancora una decisione definitiva della Consulta.
È probabilmente una delle questioni destinate a ricevere maggiore attenzione.
Il Tribunale di Brescia contesta diversi aspetti delle modifiche introdotte nel 2025 alla legge n. 242 del 2016 sulla filiera agroindustriale della canapa.
La nuova disciplina vieta una serie di attività relative alle infiorescenze di canapa e ai prodotti che le contengono o ne sono costituiti, richiamando le disposizioni sanzionatorie del testo unico sugli stupefacenti.
Il problema sottoposto alla Corte riguarda anche i prodotti che siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa.
Nel procedimento da cui nasce la questione, le analisi effettuate sulla quasi totalità dei reperti avevano rilevato abbondante CBD e soltanto tracce non quantificabili di Delta-9-THC, con caratteristiche ricondotte alla canapa industriale.
Il Tribunale solleva diversi dubbi: dall'utilizzo del decreto-legge alla proporzionalità della risposta penale, fino alla libertà d'impresa e al rapporto con le norme europee sulla circolazione delle merci.
Chi è interessato: aziende agricole, trasformatori, distributori, cannabis shop, commercianti e operatori dell'intera filiera della canapa.
Cosa cambia davvero oggi: il divieto non è stato cancellato. Il procedimento di Brescia è stato sospeso e dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale.
Il Tribunale di Pisa porta alla Consulta una questione che mette direttamente in rapporto giustizia e condizioni economiche.
Per determinate categorie di reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.
Il costo, però, è posto a carico del condannato.
Nel caso esaminato dal giudice, una persona ammessa al patrocinio pubblico e in difficoltà economica avrebbe dovuto affrontare un costo superiore a 1.000 euro per partecipare al percorso.
La domanda diventa quindi molto semplice: è costituzionalmente ragionevole subordinare un beneficio penale a un percorso che una persona economicamente fragile potrebbe non essere materialmente in grado di pagare?
Il Tribunale chiede alla Consulta di valutare la mancata previsione della gratuità oppure di un sistema di anticipazione statale delle spese per determinate persone in difficoltà economica.
Chi è interessato: persone condannate che devono seguire questi percorsi, strutture che li organizzano e sistema giudiziario.
Cosa cambia davvero oggi: i corsi non diventano automaticamente gratuiti. È stata sollevata una questione costituzionale.
La quinta questione arriva dalla Corte di cassazione e riguarda un caso processuale particolare.
Un imputato può essere prosciolto per particolare tenuità del fatto e, contemporaneamente, essere condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Quindi, anche in presenza di un proscioglimento, la sentenza può avere conseguenze economiche concrete.
Il problema riguarda la possibilità dell'imputato di appellare questa decisione quando si tratta di un reato punito con pena alternativa.
La Cassazione chiede alla Corte costituzionale di valutare la limitazione prevista dall'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale.
Chi è interessato: imputati, parti civili, avvocati e operatori della giustizia penale.
Cosa cambia davvero oggi: nessuna nuova possibilità generale di appello è stata ancora introdotta. Bisogna attendere la Consulta.
Il sesto caso interessa direttamente il mondo delle imprese.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia mette in discussione le norme che impediscono la deduzione dell'ICI e dell'IMU pagate sugli immobili strumentali ai fini dell'IRAP.
Un immobile strumentale è, semplificando, un immobile utilizzato nell'attività dell'impresa: per esempio uno stabilimento o un edificio necessario allo svolgimento dell'attività economica.
Il caso concreto nasce da una richiesta di rimborso relativa alle annualità IRAP 2017-2020 per 320.132 euro, oltre interessi.
La questione costituzionale riguarda gli articoli 3 e 53 della Costituzione, quindi uguaglianza e capacità contributiva.
La domanda di fondo è comprensibile anche senza essere tributaristi: se l'IMU sull'immobile strumentale rappresenta un costo dell'attività economica, è costituzionalmente legittimo impedirne la deduzione nella determinazione dell'IRAP?
Chi è interessato: soprattutto imprese proprietarie di immobili strumentali e professionisti del settore fiscale.
Cosa cambia davvero oggi: non nasce automaticamente un nuovo diritto generalizzato al rimborso. La questione deve essere decisa dalla Corte costituzionale.
Un'altra ordinanza arriva dal Tribunale di Perugia.
Il caso riguarda il sistema pubblico di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti e, in caso di morte, per determinati familiari.
La legge stabilisce un ordine tra i beneficiari.
Prima vengono coniuge e figli. In loro mancanza i genitori. Fratelli e sorelle entrano in gioco soltanto nelle ulteriori condizioni stabilite dalla legge, tra cui l'assenza dei genitori e i requisiti relativi a convivenza e carico.
Nel procedimento esaminato, il fratello di una vittima di omicidio era rimasto escluso dall'indennizzo statale mentre la madre aveva ottenuto 50.000 euro.
Il Tribunale chiede alla Corte costituzionale di verificare questa disciplina anche alla luce della direttiva europea 2004/80/CE.
Chi è interessato: familiari delle vittime di reati intenzionali violenti e persone che richiedono l'indennizzo pubblico.
Cosa cambia davvero oggi: l'ordine dei beneficiari non viene modificato dalla semplice pubblicazione dell'ordinanza.
Il Tribunale di Perugia solleva poi una questione sull'articolo 96 del codice di procedura civile.
È la disposizione relativa alla cosiddetta responsabilità aggravata, applicabile alla parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice pone però un problema ulteriore: in determinate situazioni dovrebbe poter essere condannato in solido anche il difensore?
L'ordinanza fa riferimento alle ipotesi nelle quali il professionista abbia promosso un'azione inammissibile o manifestamente infondata oppure abbia persistito consapevolmente in un'iniziativa giudiziaria pretestuosa o contraria alla giurisprudenza consolidata.
Condanna in solido significa, in termini semplici, che più soggetti possono essere obbligati per lo stesso debito secondo le regole della solidarietà.
Chi è interessato: avvocati, clienti e parti coinvolte nei processi civili.
Cosa cambia davvero oggi: non esiste, per effetto di questa Gazzetta, una nuova responsabilità automatica degli avvocati. Il Tribunale ha chiesto alla Consulta di esaminare la mancata previsione indicata nell'ordinanza.
L'ultimo caso arriva dalla Corte d'appello di Bari.
La questione riguarda nuovamente l'articolo 593 del codice di procedura penale, questa volta dal punto di vista del pubblico ministero.
Una modifica del 2024 stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per determinate categorie di reati previste dall'articolo 550 del codice di procedura penale.
Nel procedimento esaminato era stata impugnata una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La Corte d'appello ha quindi rimesso alla Consulta la questione relativa alla limitazione del potere di impugnazione dell'accusa.
Chi è interessato: pubblici ministeri, imputati, parti civili e più in generale il sistema del processo penale.
Cosa cambia davvero oggi: la limitazione all'appello non viene eliminata dalla pubblicazione dell'ordinanza. Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla questione.
Se abbiamo soltanto mezzo minuto, il numero del 16 settembre si può riassumere così.
Casa: viene contestata la disparità tra diverse fattispecie di occupazione quando l'immobile viene volontariamente restituito.
Pubblica amministrazione: sotto esame gli emolumenti degli staff politici della Regione Campania e la successiva norma statale di salvaguardia.
Canapa: arriva alla Consulta il divieto relativo alle infiorescenze, anche rispetto ai prodotti concretamente privi di efficacia drogante.
Giustizia: vengono sollevate questioni sui costi dei percorsi di recupero, sul diritto di appello dell'imputato, sulla responsabilità processuale e sull'appello del pubblico ministero.
Imprese e fisco: viene contestata l'indeducibilità ICI/IMU dall'IRAP per gli immobili strumentali.
Vittime: viene messo in discussione il sistema che stabilisce quali familiari possano ottenere l'indennizzo statale per i reati intenzionali violenti.
Questa è la parte più importante dell'intero approfondimento.
Non sono state pubblicate nove sentenze di incostituzionalità.
Sono state pubblicate nove ordinanze con cui giudici diversi chiedono alla Corte costituzionale di controllare altrettante questioni.
La differenza è sostanziale.
Un giudice, durante un processo, ritiene che una norma necessaria per decidere il caso possa essere incompatibile con la Costituzione. Se la questione è rilevante e viene considerata non manifestamente infondata, sospende il procedimento e la trasmette alla Consulta.
A quel punto sarà la Corte costituzionale a decidere.
Per questo un titolo come “La Corte costituzionale cancella il divieto sulla canapa” sarebbe oggi scorretto.
Allo stesso modo, non possiamo ancora dire che l'IMU sia diventata deducibile dall'IRAP, che i corsi di recupero siano diventati gratuiti o che i fratelli delle vittime abbiano acquisito automaticamente un nuovo diritto all'indennizzo.
Le possibili novità dipenderanno dalle future decisioni della Corte.
Il fascicolo interessa categorie molto diverse.
Ci sono cittadini coinvolti in procedimenti penali e civili; imprese proprietarie di immobili strumentali; agricoltori, trasformatori e commercianti della filiera della canapa; dipendenti e amministrazioni regionali; avvocati; persone che devono frequentare determinati percorsi di recupero; familiari delle vittime di reati violenti.
È proprio questa varietà a rendere interessante il numero 37 della 1ª Serie Speciale.
La Corte costituzionale può sembrare un'istituzione lontana dalla vita quotidiana. In realtà, dietro concetti come ragionevolezza, capacità contributiva, diritto di difesa, proporzionalità della pena o uguaglianza ci sono questioni estremamente concrete: chi paga una tassa, chi può ottenere un indennizzo, chi può fare appello, chi sostiene il costo di un percorso obbligatorio e quali prodotti un'impresa può commercializzare.
Questa Gazzetta contiene nuove leggi?
Il fascicolo analizzato appartiene alla 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale e contiene nove atti di promovimento del giudizio della Corte. Il suo elemento centrale non è quindi l'introduzione di nove nuove leggi, ma la pubblicazione di questioni di costituzionalità sorte in procedimenti giudiziari.
Le norme contestate smettono di essere applicate dopo la pubblicazione?
Non automaticamente. La pubblicazione dell'ordinanza di rimessione non equivale a una dichiarazione d'incostituzionalità.
Qual è la questione che riguarda maggiormente le imprese?
Due casi hanno una dimensione economica particolarmente evidente: la disciplina delle infiorescenze di canapa, che interessa un'intera filiera produttiva e commerciale, e la questione ICI/IMU-IRAP relativa agli immobili strumentali delle imprese.
Ci sono novità immediate per chi vende prodotti di canapa?
La Gazzetta non contiene una sentenza della Consulta che abbia cancellato il divieto. Il Tribunale di Brescia ha sospeso il procedimento e rimesso le questioni alla Corte costituzionale.
L'IMU pagata dalle imprese diventa deducibile dall'IRAP?
Non per effetto dell'ordinanza pubblicata. La Corte di giustizia tributaria ha chiesto alla Consulta di verificare la costituzionalità della disciplina contestata.
I percorsi di recupero diventano gratuiti per chi ha difficoltà economiche?
Non ancora. Il Tribunale di Pisa ha sollevato proprio questo problema, ma spetterà alla Corte costituzionale pronunciarsi.
Quando sapremo cosa cambia realmente?
Quando saranno pubblicate le decisioni della Corte costituzionale relative alle singole questioni. A quel punto sarà necessario analizzare ciascuna pronuncia per comprenderne portata ed effetti.
Pensiamo alla Corte costituzionale come a un controllo di sicurezza sulle regole.
Nove giudici stanno gestendo nove casi differenti. Durante il loro lavoro incontrano una regola che devono applicare e si domandano: “Questa disposizione rispetta davvero la Costituzione?”.
Il giudice ordinario non prende una gomma e cancella la legge.
Sospende il proprio procedimento e invia la domanda alla Corte costituzionale.
La Gazzetta del 16 settembre pubblica proprio queste domande.
Perciò oggi sappiamo quali norme sono finite sotto la lente della Consulta e perché.
Per sapere quali cambieranno davvero dobbiamo aspettare le risposte.
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