Quattro questioni, quattro settori completamente diversi e una domanda comune: le norme oggi in vigore rispettano pienamente la Costituzione?
È questo il filo conduttore della Gazzetta Ufficiale n. 35 del 2 settembre 2026, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale. Il fascicolo non pubblica nuove leggi né sentenze definitive della Consulta: contiene quattro atti di promovimento del giudizio costituzionale, cioè ordinanze con cui diversi giudici chiedono alla Corte costituzionale di verificare altrettante discipline.
Per chi ha poco tempo, ecco la Gazzetta spiegata in cinque minuti: cosa contiene, cosa potrebbe cambiare e chi deve prestare attenzione.
È la precisazione più importante dell'intero numero.
Un'ordinanza di rimessione non è una sentenza della Corte costituzionale. È il provvedimento con il quale un giudice, durante un procedimento, ritiene rilevante e non manifestamente infondato un dubbio sulla costituzionalità di una norma e trasmette la questione alla Consulta.
Il procedimento viene quindi sospeso, per quanto necessario, in attesa della decisione costituzionale.
Nel fascicolo del 2 settembre troviamo quattro ordinanze:
n. 123 – Tribunale di Milano: rogatorie internazionali e diritto della difesa a contestarne l'esecuzione;
n. 124 – Tribunale di Imperia: proporzionalità delle pene per il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare;
n. 125 – Consiglio di Stato: contributi amministrativi imposti agli operatori delle comunicazioni elettroniche;
n. 126 – Corte dei conti: Fondo anticipazione di liquidità e bilanci degli enti locali.
Vediamoli uno per uno.
La prima questione nasce davanti al Tribunale di Milano.
Il caso riguarda una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalla Repubblica di San Marino e l'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo.
Il giudice italiano aveva disposto sequestri fino alla concorrenza di 2,7 milioni di euro a favore di una parte civile e 6 milioni di euro a favore di un'altra.
Il punto costituzionale, però, non riguarda direttamente l'entità delle somme.
Riguarda il diritto di difesa.
Una rogatoria internazionale è, semplificando, una richiesta attraverso la quale l'autorità giudiziaria di uno Stato domanda a quella di un altro Stato di compiere un atto necessario a un procedimento.
Il Tribunale di Milano concentra il dubbio sull'articolo 724 del codice di procedura penale.
Secondo la ricostruzione dell'ordinanza, contro la decisione che dà esecuzione alla rogatoria non esiste un rimedio che consenta alla difesa di contestare davanti al giudice italiano proprio la mancanza dei presupposti necessari per procedere al riconoscimento. L'incidente di esecuzione esistente non permette infatti, secondo il diritto vivente ricostruito dal Tribunale, di rimettere in discussione il merito di quanto già deciso sull'ammissibilità della rogatoria.
Il Tribunale non sostiene che una persona debba essere necessariamente avvisata prima del sequestro.
Un atto di questo genere può dover rimanere segreto per essere efficace.
La questione è diversa: dopo l'esecuzione, deve esserci la possibilità di rivolgersi a un giudice per contestare i presupposti che hanno consentito all'Italia di dare seguito alla richiesta straniera?
Il Tribunale di Milano ritiene che il dubbio meriti l'intervento della Consulta e chiama in causa gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, oltre alle garanzie europee sulla tutela giurisdizionale.
Chi è interessato: persone e imprese coinvolte in procedimenti giudiziari internazionali, proprietari di beni colpiti da sequestri richiesti da autorità straniere, avvocati penalisti e operatori della cooperazione giudiziaria.
Situazione oggi: nessun nuovo diritto di opposizione è stato ancora introdotto da questa ordinanza. Bisogna attendere la Corte costituzionale.
Immaginiamo che un'autorità giudiziaria straniera chieda all'Italia di sequestrare il conto corrente di un imprenditore.
L'Italia esegue la richiesta.
Il problema sollevato a Milano è questo: una volta effettuato il sequestro, l'interessato deve avere un rimedio effettivo per sostenere davanti a un giudice italiano che mancavano i requisiti necessari affinché quella richiesta straniera fosse riconosciuta?
È questa, in sostanza, la domanda arrivata alla Consulta.
Il secondo caso arriva dal Tribunale di Imperia e riguarda l'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione.
Nel procedimento due imputati erano accusati di aver trasportato sei cittadini extracomunitari verso la Francia, dietro un corrispettivo di 300 euro per passeggero.
La combinazione contestata riguarda il fatto che siano coinvolte almeno cinque persone e che l'azione sia commessa allo scopo di ottenere un profitto.
Il giudice non mette in discussione in generale la possibilità di punire il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.
La questione riguarda quanto severamente possa essere punito il fatto concreto.
Nel caso esaminato, l'ordinanza calcola una cornice che può arrivare, prima degli effetti del rito scelto, da 8 a 24 anni di reclusione, accompagnata da una multa indicata in 150.000 euro per ciascun imputato.
Il Tribunale si domanda se una pena minima così elevata lasci al giudice spazio sufficiente per adeguare la sanzione alla gravità effettiva della condotta.
La proporzionalità della pena significa che la sanzione deve mantenere un rapporto ragionevole con la gravità concreta del reato.
Il giudice di Imperia richiama in particolare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
La questione è stata quindi sollevata con riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione e all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta europea. Il processo è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.
Se la Consulta ritenesse fondata la questione, il tema centrale sarebbe consentire un trattamento sanzionatorio compatibile con il principio di proporzionalità.
Ma attenzione: la Gazzetta del 2 settembre non riduce le pene e non dichiara incostituzionale l'articolo 12.
Pubblica soltanto l'ordinanza che porta il problema davanti alla Corte.
Chi è interessato: imputati in procedimenti per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, magistrati, avvocati penalisti e, più in generale, tutti i procedimenti nei quali deve essere applicata la specifica combinazione normativa contestata.
Un conto è una grande organizzazione criminale strutturata per il traffico internazionale di migranti.
Altro è un episodio con caratteristiche e pericolosità concrete differenti.
Il problema posto dal giudice non è stabilire che il secondo comportamento debba restare impunito: è capire se la legge lasci spazio sufficiente per differenziare la pena in base alla reale gravità del fatto.
La terza ordinanza arriva dal Consiglio di Stato e interessa il settore delle comunicazioni elettroniche.
Il procedimento nasce dal ricorso di Uno Communications S.p.A. nei confronti delle amministrazioni ministeriali e riguarda anche la richiesta di restituzione di contributi amministrativi pagati negli anni dal 2009 al 2018.
Sotto esame finiscono l'articolo 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003, cioè il Codice delle comunicazioni elettroniche, e l'articolo 1 dell'Allegato 10.
Parliamo dei diritti amministrativi, cioè contributi imposti alle imprese del settore per coprire determinati costi amministrativi legati alla gestione e al controllo del sistema delle autorizzazioni e degli obblighi previsti per reti e servizi.
Il principio indicato dalla disciplina europea è che questi oneri siano applicati alle imprese secondo criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti.
Ed è qui che nasce il problema.
Tra gli aspetti sottoposti alla Corte costituzionale c'è anche il criterio introdotto per gli operatori con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000.
La disciplina esaminata contempla, per determinate attività, un contributo di 500 euro ogni 1.000 utenti.
Secondo il Consiglio di Stato, un criterio fondato sul numero degli utenti potrebbe non riflettere adeguatamente l'effettiva capacità reddituale e produttiva di ciascuna impresa.
E questo, secondo l'ordinanza, potrebbe rendere più difficile l'accesso al mercato e ostacolare la concorrenza.
La questione riguarda il modo in cui vengono determinati e distribuiti determinati costi amministrativi nel mercato delle comunicazioni.
Se la Consulta accogliesse le questioni, sarebbe necessario verificare esattamente quali parti del sistema vengano dichiarate illegittime e con quali effetti.
Non è invece corretto affermare oggi che i contributi siano stati cancellati o che tutte le imprese abbiano automaticamente diritto a un rimborso.
Il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio giudizio e ha investito la Corte costituzionale delle questioni relative, tra l'altro, agli articoli 3, 11, 97 e 117 della Costituzione, oltre a disposizioni del diritto dell'Unione europea.
Chi è interessato: operatori telefonici, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, piccoli operatori con meno di 50.000 utenti, amministrazioni competenti e imprese che hanno controversie sui contributi amministrativi.
Il cittadino non è chiamato a pagare direttamente il contributo oggetto dell'ordinanza.
Ma le regole economiche per entrare e rimanere in un mercato possono incidere sulla concorrenza.
Se un piccolo operatore sostiene un peso proporzionalmente maggiore rispetto alla propria capacità economica, potrebbe avere più difficoltà a competere con aziende più grandi.
La questione, quindi, non riguarda direttamente la bolletta di domani mattina, ma le condizioni di concorrenza nel mercato delle comunicazioni.
L'ultimo provvedimento è quello che interessa direttamente la finanza degli enti locali.
La questione arriva dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, durante l'esame dei rendiconti finanziari 2022, 2023 e 2024 del Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato.
Il protagonista è il Fondo anticipazione di liquidità (FAL).
In estrema sintesi, le anticipazioni di liquidità hanno permesso agli enti di ottenere risorse per far fronte a debiti già esistenti. Ma ricevere liquidità da restituire non significa ottenere una nuova entrata liberamente spendibile.
Il FAL serve a evitare proprio che questa operazione produca artificialmente nuova capacità di spesa.
La norma prevede che, quando viene rimborsata una quota annuale dell'anticipazione con risorse correnti, il FAL venga ridotto dello stesso importo.
Ma stabilisce anche che la quota del risultato di amministrazione così liberata sia iscritta nell'entrata dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga a determinati limiti previsti per gli enti.
La Corte dei conti dubita della costituzionalità proprio di questo meccanismo.
Secondo l'ordinanza, potrebbe consentire una capacità di spesa finanziata in disavanzo, senza una corrispondente entrata, con possibili problemi rispetto all'equilibrio di bilancio e alla necessaria copertura delle spese.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021: secondo la Corte dei conti, il nuovo sistema potrebbe riprodurre effetti strutturali già censurati in quella decisione.
La Corte costituzionale dovrà valutare la compatibilità dell'articolo 52, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 con gli articoli 81, 97 e 136 della Costituzione.
La questione è particolarmente importante per gli enti in disavanzo, perché riguarda il confine tra risorse contabilmente applicabili e reale copertura della spesa.
Chi è interessato: Comuni ed enti locali, sindaci, assessori al bilancio, responsabili finanziari, segretari comunali, revisori dei conti e amministratori locali.
E indirettamente anche i cittadini, perché dagli equilibri finanziari di un Comune dipende la sostenibilità nel tempo dei servizi pubblici.
Se dovessimo ridurre le 40 pagine del fascicolo a quattro domande, sarebbero queste:
Rogatorie internazionali: chi subisce in Italia gli effetti di un provvedimento giudiziario straniero deve avere un rimedio per contestarne i presupposti?
Immigrazione: la legge lascia al giudice abbastanza spazio per applicare una pena proporzionata alla gravità concreta del favoreggiamento?
Telecomunicazioni: i contributi amministrativi imposti agli operatori sono davvero proporzionati e compatibili con la concorrenza?
Bilanci comunali: la quota liberata del FAL può essere utilizzata senza creare una capacità di spesa priva di una corrispondente entrata?
Sono questi i quattro nodi costituzionali contenuti nel numero.
Nell'immediato, niente cambia automaticamente.
Questa è probabilmente la conclusione più importante per chi legge la Gazzetta senza essere un giurista.
Non sono state pubblicate quattro nuove leggi e non sono state pronunciate quattro sentenze di incostituzionalità.
Sono state aperte quattro questioni davanti alla Corte costituzionale.
Gli effetti concreti dipenderanno dalle future decisioni della Consulta.
Questo numero è però importante perché permette di capire quali norme sono oggi sotto esame e perché potrebbero cambiare domani.
Ci sono almeno quattro categorie che dovrebbero prestare particolare attenzione agli sviluppi.
Chi è coinvolto in rogatorie e sequestri internazionali dovrà seguire il procedimento sull'articolo 724 c.p.p.
Avvocati penalisti e imputati interessati dalla specifica disciplina sul favoreggiamento dell'immigrazione dovranno seguire la questione sulla proporzionalità delle pene.
Le imprese di telecomunicazioni dovranno osservare il giudizio sui diritti amministrativi.
Comuni, revisori e responsabili finanziari degli enti locali dovranno invece seguire la decisione sul FAL.
Per tutti gli altri, queste quattro vicende mostrano concretamente come funziona il controllo costituzionale: una norma può essere in vigore e continuare a essere applicata, mentre un giudice chiede alla Consulta di stabilire se sia compatibile con i principi superiori dell'ordinamento.
La Gazzetta del 2 settembre 2026 contiene nuove leggi?
No. Si tratta della 1ª Serie Speciale dedicata alla Corte costituzionale. Questo fascicolo contiene quattro atti di promovimento del giudizio costituzionale.
Le quattro norme sono già state dichiarate incostituzionali?
No. I giudici hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. La decisione spetta alla Corte costituzionale.
Le pene per il favoreggiamento dell'immigrazione sono già diminuite?
No. L'ordinanza di Imperia mette in discussione la proporzionalità della specifica disciplina sanzionatoria, ma non la modifica.
I contributi delle società di telecomunicazioni sono stati aboliti?
No. Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Consulta questioni riguardanti il sistema dei diritti amministrativi e i relativi criteri.
È stato modificato il FAL dei Comuni?
No. La Corte dei conti ha chiesto alla Consulta di verificare la costituzionalità della specifica disposizione relativa alla quota liberata e al suo utilizzo nell'esercizio successivo.
Una rogatoria internazionale può essere contestata con un nuovo ricorso da oggi?
Non per effetto di questa Gazzetta. Il Tribunale di Milano ha proprio sollevato il problema dell'assenza di un rimedio che consenta alla difesa di contestare i presupposti della decisione di dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria.
Quando sapremo cosa cambia veramente?
Quando la Corte costituzionale deciderà le singole questioni. Sarà necessario leggere ogni futura pronuncia per stabilire se la questione viene accolta, respinta o dichiarata inammissibile e quali effetti ne conseguono.
Immaginiamo quattro automobili che arrivano contemporaneamente alla revisione.
Una riguarda il diritto di difesa, una le pene, una la concorrenza nelle telecomunicazioni e una i bilanci comunali.
I giudici hanno individuato quattro possibili problemi e hanno mandato le vetture al controllo.
La Corte costituzionale è l'officina che dovrà stabilire se quei problemi esistono davvero.
Il 2 settembre non è stato ancora emesso il verdetto finale: la Gazzetta ci informa che il controllo è iniziato.
In appena quattro procedimenti la Gazzetta mette insieme diritto di difesa, politica criminale, diritto europeo, concorrenza e finanza pubblica.
Ed è proprio qui che una pubblicazione apparentemente molto tecnica diventa interessante anche per chi non lavora nel diritto.
Dietro formule come rogatoria, cornice edittale, diritti amministrativi o Fondo anticipazione di liquidità ci sono domande molto più semplici: posso difendermi? La pena è proporzionata? Le imprese competono alle stesse condizioni? Un Comune può spendere davvero quelle risorse?
Sono le risposte della Corte costituzionale, quando arriveranno, a dirci cosa cambierà davvero.
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