Un Comune deve costruire una scuola. Un'azienda pubblica deve acquistare nuove attrezzature. Un ente deve affidare un servizio informatico. Una società che opera nei servizi di pubblica utilità deve realizzare un'importante infrastruttura.
In tutti questi casi il valore economico del contratto può avere un'importanza decisiva.
Negli appalti pubblici europei esistono infatti delle soglie economiche: superare o meno determinati importi contribuisce a stabilire quale disciplina europea deve essere applicata alla procedura.
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 agosto 2026 – 2ª Serie Speciale Unione Europea, n. 66 contiene due decisioni del Comitato misto dello Spazio economico europeo dedicate proprio a questo tema.
La Decisione n. 102/2026 integra nell'accordo SEE gli aggiornamenti delle soglie per il periodo 2026-2027 riguardanti appalti pubblici, settori speciali e concessioni. La Decisione n. 103/2026 interviene invece sulle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE.
Dietro una modifica apparentemente tecnica c'è quindi una conseguenza molto concreta: cambiando una soglia può cambiare il regime europeo applicabile a una gara.
La soglia è un valore economico di riferimento previsto dalla normativa europea.
Serve, in termini semplificati, a distinguere le procedure che raggiungono gli importi per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni delle direttive europee sugli appalti da quelle che restano sotto tali valori.
Non bisogna però interpretare male il concetto.
Sotto soglia non significa “senza regole”.
Un'amministrazione non può semplicemente spendere liberamente perché il contratto non raggiunge una determinata cifra.
Significa piuttosto che il quadro procedurale applicabile può essere diverso.
Immaginiamo, solo come esempio didattico, che una determinata disciplina europea diventi applicabile oltre una soglia X.
Un Comune prepara un appalto del valore di poco inferiore a X.
In quel caso si troverà da una parte della soglia.
Se invece il valore stimato dell'appalto supera X, la procedura si troverà dall'altra parte.
Non è necessariamente il progetto a essere cambiato radicalmente.
È cambiato il suo rapporto con il valore economico stabilito dalla normativa.
Per questo le soglie non sono semplicemente numeri destinati agli uffici amministrativi: possono incidere sulla preparazione della gara e sugli adempimenti richiesti.
Il provvedimento principale pubblicato verso la fine del fascicolo è la Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2026 del 20 marzo 2026.
La decisione modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE.
Il Comitato stabilisce che devono essere integrati nell'accordo SEE tre regolamenti delegati della Commissione europea:
Regolamento delegato (UE) 2025/2150, che modifica la direttiva 2014/25/UE per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027.
Regolamento delegato (UE) 2025/2151, che modifica la direttiva 2014/23/UE per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027.
Regolamento delegato (UE) 2025/2152, che modifica la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027.
Sono quindi coinvolti tre grandi blocchi della disciplina europea.
Il primo riguarda la direttiva 2014/24/UE.
È il settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi contemplati da quella direttiva.
Per capire la differenza possiamo utilizzare tre esempi molto semplici.
Un Comune che acquista computer sta effettuando, in termini generali, un acquisto di forniture.
Un'amministrazione che affida un'attività professionale o un servizio può trovarsi davanti a un appalto di servizi.
Un ente che affida la costruzione di un edificio si trova invece nell'ambito dei lavori.
La Decisione SEE n. 102/2026 integra nell'accordo SEE il regolamento delegato 2025/2152 che aggiorna proprio le soglie di questa direttiva per il 2026-2027.
Il secondo blocco riguarda la direttiva 2014/25/UE.
Il provvedimento pubblicato in Gazzetta integra il regolamento delegato 2025/2150, relativo alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione disciplinati da questa direttiva.
Si tratta della disciplina europea riferita ai cosiddetti settori speciali.
Per il cittadino è sufficiente ricordare il principio: non tutti gli appalti pubblici ricadono nello stesso identico quadro normativo.
Esistono discipline differenti a seconda del settore e della natura dell'ente o dell'attività interessata.
Il terzo intervento riguarda le concessioni.
Il regolamento delegato 2025/2151 modifica le soglie previste dalla direttiva 2014/23/UE per gli anni 2026-2027 e viene anch'esso integrato nell'accordo SEE attraverso la Decisione n. 102/2026.
Una concessione non deve essere confusa automaticamente con un normale appalto.
In termini divulgativi, è una forma contrattuale nella quale l'operatore economico assume caratteristiche e rischi legati alla gestione o allo sfruttamento dell'opera o del servizio secondo la disciplina applicabile.
Per esempio, costruire semplicemente un'opera per un'amministrazione dietro pagamento e ottenere il diritto di gestire economicamente un servizio o un'infrastruttura non sono necessariamente la stessa operazione giuridica.
La Gazzetta contiene un altro provvedimento che rischia di passare inosservato.
È la Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2026, sempre del 20 marzo 2026.
Anche questa modifica l'allegato XVI dell'accordo SEE, ma integra un regolamento diverso: il regolamento delegato (UE) 2025/2487 della Commissione del 2 dicembre 2025.
Il regolamento modifica la direttiva 2009/81/CE per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
Siamo quindi davanti a un ulteriore ambito della disciplina europea degli appalti, distinto dalle tre direttive richiamate dalla Decisione n. 102/2026.
A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: se le norme sono europee, perché serve una decisione del Comitato misto SEE?
SEE significa Spazio economico europeo.
L'accordo SEE permette di estendere una parte molto ampia delle regole del mercato interno anche ai Paesi EFTA partecipanti allo Spazio economico europeo.
Quando una normativa UE rilevante viene aggiornata, occorre quindi incorporare gli atti pertinenti nell'accordo SEE secondo il meccanismo previsto dall'accordo stesso.
Ed è esattamente ciò che fanno queste decisioni.
La n. 102/2026 inserisce nell'allegato XVI i riferimenti ai regolamenti 2025/2152, 2025/2150 e 2025/2151.
La n. 103/2026 aggiunge invece il regolamento 2025/2487 al punto dell'allegato XVI relativo alla direttiva 2009/81/CE.
C'è un dettaglio importante per leggere correttamente il fascicolo.
Le due decisioni SEE pubblicate nella Gazzetta del 24 agosto identificano e incorporano i regolamenti europei che modificano le soglie, ma nel testo delle decisioni qui pubblicato non viene riprodotta la tabella con tutti gli importi monetari delle nuove soglie.
La Decisione n. 102/2026 rimanda infatti ai regolamenti delegati UE 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, mentre la n. 103/2026 rimanda al regolamento 2025/2487.
Per questo, basandoci esclusivamente sul fascicolo analizzato, non sarebbe corretto inventare o attribuire alle decisioni importi che il loro testo non riporta.
Quello che possiamo affermare con certezza è che gli aggiornamenti riguardano le soglie applicabili alle categorie indicate dai quattro regolamenti.
Per una pubblica amministrazione il primo passaggio è sempre determinare correttamente il valore stimato dell'appalto.
Questo valore non è un dettaglio contabile da sistemare alla fine.
È uno degli elementi che consentono di individuare il quadro giuridico applicabile alla procedura.
Immaginiamo un Comune che debba affidare la costruzione di una nuova palestra.
L'ufficio tecnico prepara il progetto e viene stimato il valore dell'affidamento.
Quel valore dovrà essere confrontato con le soglie pertinenti e con la normativa applicabile.
Se cambia la soglia, un contratto dello stesso valore può trovarsi in una posizione diversa rispetto al regime europeo.
Pensiamo ora a una piccola o media impresa che vende computer alle amministrazioni pubbliche.
L'impresa vede pubblicato un bando per la fornitura di centinaia di postazioni informatiche.
Per capire quali regole disciplinano la procedura non basta sapere che si tratta di “computer”.
Occorre conoscere:
La soglia può quindi avere conseguenze anche per l'impresa che vuole partecipare.
Le regole europee sugli appalti hanno una funzione importante nel mercato interno: rendere possibile una competizione più ampia per determinati contratti pubblici.
Quando una gara rientra pienamente nella disciplina europea pertinente, il sistema mira a garantire condizioni di trasparenza e accesso al mercato secondo le regole comuni applicabili.
Per un'impresa significa poter guardare non soltanto agli affidamenti della propria città o del proprio Paese, ma anche a opportunità presenti in altri mercati.
L'integrazione delle norme nell'accordo SEE contribuisce proprio ad allargare questo quadro regolatorio comune.
Un possibile equivoco è pensare che, se superare una soglia comporta un determinato regime, sia sufficiente dividere un contratto in tanti affidamenti più piccoli.
Il principio da comprendere è l'opposto: il valore stimato dell'appalto deve essere determinato secondo le regole applicabili.
Non è quindi corretto interpretare le soglie come un sistema per decidere arbitrariamente quanto grande debba essere una gara al solo scopo di evitare una disciplina.
Le decisioni SEE analizzate non disciplinano nel dettaglio questo problema: incorporano gli aggiornamenti delle soglie. Ma il concetto è essenziale per non fraintendere il significato pratico di una soglia europea.
La Gazzetta analizzata ci dice che i regolamenti delegati 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 modificano le soglie per gli anni 2026-2027.
Questo fa capire un'altra caratteristica importante: le soglie europee non sono necessariamente numeri immutabili per sempre.
Possono essere aggiornate attraverso gli atti previsti dalla normativa.
Per amministrazioni, responsabili delle gare e imprese non è quindi sufficiente conservare una vecchia tabella.
Bisogna verificare quale soglia sia applicabile nel periodo interessato.
Nel fascicolo compare più volte l'espressione regolamento delegato.
Un regolamento delegato è un atto adottato dalla Commissione europea sulla base di una delega contenuta nell'atto legislativo dell'Unione, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa europea.
Nel nostro caso questi atti vengono utilizzati per aggiornare le soglie previste dalle direttive interessate.
È quindi il regolamento delegato a contenere la modifica normativa delle soglie; la decisione del Comitato misto SEE serve invece a incorporare l'atto pertinente nell'accordo SEE.
Sono due passaggi distinti.
È un'altra espressione burocratica che può creare confusione.
Integrare un atto nell'accordo SEE significa, in termini divulgativi, inserire quell'atto nel quadro normativo dell'accordo affinché trovi applicazione nel sistema SEE secondo le modalità previste dall'accordo stesso.
La Decisione 102/2026 modifica materialmente l'allegato XVI aggiungendo:
il regolamento 2025/2152 al punto relativo alla direttiva 2014/24/UE;
il regolamento 2025/2150 al punto relativo alla direttiva 2014/25/UE;
il regolamento 2025/2151 al punto relativo alla direttiva 2014/23/UE.
È quasi come aggiornare l'indice normativo di un grande manuale comune: quando cambia una regola europea rilevante, bisogna inserire anche il nuovo aggiornamento nel sistema SEE.
Per la Decisione n. 103/2026 il testo stabilisce l'entrata in vigore il 21 marzo 2026, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
La nota aggiunge che non era stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
È importante distinguere anche qui la data della decisione SEE dalla disciplina temporale dei regolamenti sulle soglie.
Nel caso della Decisione 102/2026, il fascicolo specifica espressamente che i regolamenti incorporati modificano le soglie per gli anni 2026-2027.
Per un Comune, una Provincia o un'altra amministrazione, l'aggiornamento delle soglie richiede soprattutto attenzione nella fase iniziale della gara.
Prima di pubblicare una procedura occorre capire:
quale tipo di contratto si sta affidando;
quanto vale;
quale disciplina è applicabile;
quale soglia deve essere utilizzata nel periodo interessato.
Un errore nella classificazione o nel valore della procedura può trascinarsi nelle fasi successive.
È un po' come imboccare un'autostrada: bisogna sapere quale ingresso prendere prima di partire, perché correggere il percorso quando si è già molto avanti può diventare complicato.
Anche le aziende devono prestare attenzione.
Un'impresa che partecipa abitualmente alle gare pubbliche dovrebbe conoscere non soltanto il proprio settore commerciale, ma anche la fascia economica nella quale si collocano normalmente i contratti a cui partecipa.
Un'impresa edile può essere interessata alle soglie dei lavori.
Una società informatica può essere interessata agli appalti di servizi o forniture.
Un operatore che gestisce infrastrutture o servizi attraverso una concessione deve guardare alla disciplina delle concessioni.
Le soglie possono quindi contribuire a determinare quali procedure e quali opportunità di mercato diventano rilevanti per l'azienda.
Immaginiamo che il Comune di “Borgo Europa” debba realizzare una nuova scuola.
Il progetto ha un valore economico importante.
Prima ancora di pubblicare il bando, l'amministrazione deve stimare correttamente il valore dell'appalto e confrontarlo con la normativa e le soglie vigenti.
Se il contratto raggiunge la soglia pertinente, entrano in gioco le disposizioni previste per quella fascia.
Supponiamo ora che le soglie vengano aggiornate.
Il progetto della scuola può essere identico.
Il costo può essere identico.
Ma la sua posizione rispetto alla soglia può cambiare.
Ecco perché cambiare una soglia può cambiare le regole applicabili alla gara senza cambiare materialmente l'opera da costruire.
Un'amministrazione deve acquistare un nuovo sistema informatico per gestire pratiche, pagamenti e documenti.
Il contratto comprende software, assistenza e servizi tecnici.
La prima domanda non dovrebbe essere soltanto: “Qual è l'azienda più conveniente?”.
Prima bisogna stabilire correttamente la procedura.
Il valore stimato del contratto e la disciplina applicabile determinano il percorso che l'amministrazione deve seguire.
Solo dopo arriva la competizione tra gli operatori.
Pensiamo a un ente che affidi a un operatore la gestione di una determinata infrastruttura o servizio attraverso una concessione.
Qui non si guarda semplicemente alle soglie degli appalti ordinari.
La Decisione SEE n. 102/2026 ricorda proprio che esiste un aggiornamento specifico delle soglie delle concessioni, attraverso il regolamento delegato 2025/2151 e la direttiva 2014/23/UE.
È la dimostrazione che la parola generica “gara” può nascondere strumenti giuridici differenti.
Il quadro dell'approfondimento può essere riassunto così.
Direttiva 2014/24/UE
Appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e concorsi di progettazione.
Direttiva 2014/25/UE
Appalti di forniture, servizi e lavori e concorsi di progettazione nei settori disciplinati da questa direttiva.
Direttiva 2014/23/UE
Concessioni.
Direttiva 2009/81/CE
Appalti di forniture, servizi e lavori appartenenti allo specifico ambito disciplinato da questa direttiva.
Le prime tre vengono aggiornate nell'accordo SEE dalla Decisione n. 102/2026; la quarta dalla Decisione n. 103/2026.
Che cosa cambia con le decisioni pubblicate nella Gazzetta del 24 agosto 2026?
Le decisioni incorporano nell'accordo SEE regolamenti delegati dell'UE che aggiornano le soglie in materia di appalti, concessioni, forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione nei diversi ambiti normativi interessati.
Quali anni riguardano le nuove soglie degli appalti ordinari, settori speciali e concessioni?
I regolamenti 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 richiamati dalla Decisione SEE 102/2026 riguardano le soglie per gli anni 2026-2027.
Quali direttive sono coinvolte?
La Decisione 102/2026 riguarda le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE. La Decisione 103/2026 riguarda invece la direttiva 2009/81/CE.
La Gazzetta analizzata indica gli importi esatti delle nuove soglie?
Le decisioni SEE pubblicate nel fascicolo identificano i regolamenti che modificano le soglie, ma nei relativi testi qui pubblicati non viene riportata una tabella completa degli importi. Per conoscere i valori monetari occorre consultare i regolamenti delegati richiamati.
Sotto la soglia europea un Comune può affidare liberamente un contratto?
No. “Sotto soglia” non significa assenza di regole. Significa che occorre individuare la diversa disciplina applicabile al contratto.
Perché il valore stimato di una gara è così importante?
Perché permette, insieme agli altri elementi della procedura, di capire quale disciplina e quale soglia risultino pertinenti.
Le soglie sono uguali per tutti i tipi di contratto?
No. Il fascicolo stesso distingue appalti pubblici, settori disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE, concessioni e appalti rientranti nella direttiva 2009/81/CE.
Perché queste norme interessano le imprese?
Perché il regime applicabile alla gara incide sulle procedure alle quali possono partecipare e sul quadro regolatorio attraverso cui un contratto pubblico viene aperto alla concorrenza.
Che cos'è il Comitato misto SEE?
Nel contesto di queste decisioni è l'organo che modifica gli allegati dell'accordo SEE per incorporare gli atti europei pertinenti. Entrambe le decisioni analizzate modificano l'allegato XVI dedicato agli appalti.
Immaginiamo un aeroporto con due percorsi per i passeggeri.
La destinazione è la stessa, ma oltre un determinato criterio bisogna utilizzare un percorso con controlli e procedure specifiche.
La soglia europea funziona in maniera simile.
Un appalto da una parte della soglia segue il regime pertinente a quella situazione; quando il valore raggiunge la soglia prevista, diventano applicabili le disposizioni europee previste per quel contratto.
Se viene spostata la linea che separa i due percorsi, alcuni contratti possono ritrovarsi da una parte diversa rispetto a prima.
Per questo una modifica composta apparentemente soltanto da qualche cifra può avere conseguenze operative importanti per Comuni, amministrazioni, aziende pubbliche e imprese che partecipano alle gare.
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