La vigilanza sul mondo delle assicurazioni diventa ancora più digitale. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 13 agosto 2026 è pubblicato il Provvedimento IVASS n. 171, che modifica e integra il Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 sulla trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche previste dal Codice delle assicurazioni private.
Il provvedimento riguarda soprattutto il modo in cui le imprese assicurative comunicano all'IVASS informazioni sulla propria struttura societaria: amministratori, organi di controllo, responsabili di funzioni fondamentali, azionisti, partecipazioni, fornitori di attività esternalizzate e altre figure aziendali.
Per il normale assicurato, quindi, non significa dover compilare un nuovo modulo o cambiare la propria polizza. La novità opera principalmente dietro le quinte del sistema assicurativo, rendendo più strutturato il flusso di informazioni tra compagnie e autorità di vigilanza.
Per comprendere la novità bisogna conoscere una sigla: RIGA.
RIGA – Registro Imprese e Gruppi Assicurativi è il sistema attraverso il quale vengono gestite e trasmesse digitalmente una serie di informazioni anagrafiche e societarie riguardanti imprese e gruppi assicurativi.
Il Regolamento IVASS n. 55/2024 ha disciplinato questo sistema di trasmissione digitale. La banca dati è alimentata attraverso uno specifico applicativo sviluppato dalla Banca d'Italia per conto dell'IVASS e l'accesso avviene tramite un portale web. Il sistema prevede inoltre controlli sui dati inseriti e verifiche di coerenza successive.
In termini semplici, possiamo immaginare RIGA come una grande anagrafe digitale specializzata del settore assicurativo.
Il Regolamento n. 55 risale all'aprile 2024. Con il Provvedimento n. 171 dell'8 luglio 2026, IVASS interviene su alcuni aspetti della disciplina per precisare quali informazioni devono entrare nel sistema e con quali tempistiche.
Sul sito ufficiale IVASS è disponibile anche il testo consolidato del Regolamento n. 55, cioè la versione che incorpora le modifiche introdotte dal Provvedimento n. 171/2026.
Provvedimento IVASS n. 171/2026 e documentazione ufficiale
Una delle modifiche più significative riguarda l'articolo 9 del Regolamento.
Le imprese interessate devono inserire nel sistema informazioni anagrafiche e societarie riguardanti determinate persone, partecipazioni e strutture collegate alla compagnia.
Tra queste rientrano le informazioni relative agli organi di amministrazione, gestione e controllo.
In pratica, RIGA deve consentire alla vigilanza di conoscere in maniera strutturata chi occupa determinate posizioni all'interno della compagnia.
Devono essere registrate informazioni come nomina, scadenza, rinnovo e variazione degli incarichi, anche quando determinati incarichi siano sottoposti all'autorizzazione dell'IVASS.
Il provvedimento comprende anche i titolari delle cosiddette funzioni fondamentali dell'impresa.
Con questa espressione si indicano funzioni particolarmente importanti per il governo e il controllo dell'impresa assicurativa.
Non stiamo quindi parlando semplicemente dell'elenco di tutti i dipendenti della compagnia.
RIGA concentra l'attenzione su persone e strutture che hanno ruoli rilevanti ai fini della gestione e della vigilanza.
Quando determinate funzioni vengono affidate all'esterno, le informazioni possono riguardare anche i responsabili presso i fornitori.
Un altro elemento importante riguarda la proprietà e gli equilibri societari.
Il sistema comprende informazioni relative agli azionisti, ai patti parasociali e alle partecipazioni dirette o indirette di controllo, qualificate o in grado di esercitare un'influenza notevole.
Patto parasociale significa, in modo semplificato, un accordo tra alcuni soci attraverso il quale vengono stabilite determinate regole sul comportamento degli azionisti o sull'esercizio dei loro diritti.
Per la vigilanza assicurativa sapere formalmente chi possiede le azioni può infatti non essere sufficiente: è importante anche comprendere chi è realmente in grado di esercitare un'influenza significativa sulla società.
Le compagnie assicurative possono affidare all'esterno alcune attività.
È la cosiddetta esternalizzazione, spesso indicata anche con il termine inglese outsourcing.
Il nuovo testo comprende tra le informazioni da inserire in RIGA anche quelle relative ai fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività considerate essenziali o importanti, quando vengono esternalizzate.
Facciamo un esempio.
Una compagnia potrebbe affidare a un soggetto esterno una funzione rilevante. Dal punto di vista della vigilanza, il fatto che l'attività sia stata affidata a un'altra società non deve renderla invisibile.
È un po' come un'impresa che affida la contabilità a uno studio esterno: il lavoro non viene più svolto fisicamente dentro l'azienda, ma continua ad avere grande importanza per il funzionamento dell'impresa.
Il nuovo articolo 9 comprende inoltre le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.
Questo punto è particolarmente importante nel settore assicurativo, dove una compagnia può far parte di strutture societarie articolate e internazionali.
La vigilanza, quindi, non osserva necessariamente una società come se fosse un'isola, ma deve poter ricostruire anche il contesto del gruppo al quale appartiene.
Il Provvedimento n. 171 modifica anche l'articolo 16 del Regolamento n. 55 e interviene sulle tempistiche di trasmissione.
Qui bisogna fare una distinzione importante.
Quando la normativa di riferimento stabilisce già un termine, deve essere rispettato quel termine.
Quando invece non è previsto un termine specifico, le informazioni devono essere trasmesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni.
Per alcune informazioni particolarmente sensibili, relative all'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali, il termine è invece non superiore a 15 giorni.
Questa differenza è fondamentale perché introduce una regola pratica facilmente comprensibile:
30 giorni come limite generale quando manca un diverso termine normativo; 15 giorni per determinate cariche e funzioni fondamentali.
Il sistema è costruito in modo da non trasformare l'attesa di un'autorizzazione in una zona grigia informativa.
Per le informazioni relative agli incarichi per cui opera il termine di 15 giorni, la trasmissione attraverso RIGA è prevista anche quando sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS.
L'obiettivo è permettere all'autorità di vigilanza di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie.
Sì, ma non come regola ordinaria.
Il testo prevede che eventuali deroghe dovute a eventi di natura eccezionale debbano essere preventivamente concesse dall'IVASS.
Non basta quindi che l'impresa decida autonomamente di rinviare la comunicazione perché ha incontrato una difficoltà organizzativa.
La digitalizzazione assume un significato più interessante quando si osserva come funziona tecnicamente il sistema.
RIGA prevede controlli durante l'immissione dei dati e successivi controlli di coerenza tra le segnalazioni.
Quando emergono anomalie nella seconda fase, queste vengono comunicate al soggetto segnalante attraverso il sistema; l'ente è tenuto ad analizzarle e risolverle.
Quindi non siamo davanti alla semplice sostituzione di un foglio di carta con un modulo online.
Il vero cambiamento consiste nella creazione di informazioni strutturate che possono essere controllate e confrontate più facilmente.
Per le imprese il messaggio è abbastanza chiaro: l'anagrafica societaria destinata alla vigilanza deve essere aggiornata, coerente e trasmessa entro tempi definiti.
Se cambia una figura importante nella governance aziendale, se viene modificato un incarico o se intervengono altre variazioni soggette alla disciplina, il flusso informativo deve essere gestito attraverso RIGA secondo le regole previste.
Ciò significa che compagnie e gruppi assicurativi devono coordinare procedure societarie, compliance, sistemi informatici e personale responsabile delle segnalazioni.
Qui è importante evitare un equivoco.
Il provvedimento non modifica direttamente il prezzo della RC Auto, non introduce una nuova polizza obbligatoria e non cambia automaticamente franchigie, massimali o condizioni dei contratti assicurativi dei cittadini.
L'effetto sul consumatore è prevalentemente indiretto.
Un sistema di vigilanza che dispone di informazioni societarie più strutturate e aggiornate può conoscere meglio i soggetti vigilati e controllarne più efficacemente organizzazione e governance.
In altre parole, il cittadino probabilmente non vedrà comparire sul proprio contratto la scritta “RIGA”, ma può beneficiare indirettamente di una vigilanza basata su informazioni più organizzate e tempestive.
Immaginiamo la compagnia assicurativa Alfa.
Viene nominato un nuovo soggetto in una delle cariche per cui la disciplina prevede la segnalazione.
Prima di pensare al provvedimento come a una complicata norma finanziaria, immaginiamo semplicemente un registro digitale.
La compagnia deve aggiornare il sistema indicando le informazioni richieste sulla nuova nomina. Se si tratta di uno degli incarichi per cui opera il termine speciale, la comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni.
Se invece cambia un'altra informazione soggetta a segnalazione per la quale non esiste già uno specifico termine normativo, opera la regola della trasmissione tempestiva e comunque entro 30 giorni.
Il principio è semplice: chi vigila deve poter sapere in tempi certi come cambia la struttura dell'impresa vigilata.
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione non consiste soltanto nel permettere al cittadino di scaricare un certificato online.
Esiste una digitalizzazione meno visibile che riguarda i rapporti tra autorità e imprese.
RIGA appartiene a questa seconda categoria.
L'obiettivo è trasformare informazioni societarie complesse in dati organizzati, aggiornabili e sottoponibili a controlli di coerenza.
Per un settore come quello assicurativo, dove possono operare grandi gruppi, partecipazioni societarie, funzioni esternalizzate e strutture internazionali, disporre di informazioni organizzate è particolarmente importante.
Che cos'è il Provvedimento IVASS n. 171/2026?
È il provvedimento che modifica e integra il Regolamento IVASS n. 55/2024 relativo alla trasmissione digitalizzata di determinate informazioni anagrafiche e societarie del settore assicurativo.
Che cos'è RIGA?
È il Registro Imprese e Gruppi Assicurativi, il sistema utilizzato per la gestione e trasmissione digitalizzata delle informazioni previste dalla disciplina.
Il cittadino deve registrarsi su RIGA?
No. La disciplina riguarda i soggetti vigilati e i relativi obblighi informativi verso IVASS, non crea una nuova registrazione RIGA per chi possiede semplicemente una polizza.
Quali informazioni interessano il sistema?
Tra quelle previste figurano informazioni su organi di amministrazione, gestione e controllo, titolari delle funzioni fondamentali, determinati azionisti e partecipazioni, patti parasociali, fornitori di attività rilevanti esternalizzate e altre imprese appartenenti al gruppo.
Entro quanto tempo devono essere comunicate le informazioni?
Quando esiste già un termine stabilito dalla normativa va rispettato quello. In mancanza, la regola modificata prevede una trasmissione tempestiva e comunque entro 30 giorni. Per determinate informazioni sugli incarichi degli esponenti aziendali e dei titolari di funzioni fondamentali il termine è 15 giorni.
Cambiano le polizze assicurative?
Non direttamente. Il provvedimento riguarda soprattutto gli obblighi informativi delle imprese verso l'autorità di vigilanza.
RIGA effettua controlli sui dati?
Sì. Sono previsti controlli durante l'inserimento e controlli successivi di coerenza. Le anomalie individuate devono essere analizzate e risolte dal soggetto segnalante.
Pensiamo all'amministratore di un grande condominio.
Non basta sapere semplicemente che esiste il condominio. Per amministrarlo correttamente bisogna conoscere chi sono i responsabili, chi ha determinati incarichi, quando cambiano, quali società svolgono servizi importanti e quali soggetti sono collegati alla struttura.
Ora immaginiamo che tutte queste informazioni non siano conservate in decine di cartelle e comunicazioni separate, ma inserite in un registro digitale strutturato, con scadenze precise e controlli automatici sulle incongruenze.
RIGA applica una logica simile al mondo delle assicurazioni: naturalmente con regole molto più complesse e sotto la vigilanza dell'IVASS.
Il Provvedimento IVASS n. 171/2026 non rivoluziona le polizze dei cittadini, ma interviene sull'infrastruttura informativa della vigilanza assicurativa.
La parola chiave è tracciabilità: sapere chi ricopre determinate cariche, come cambia la struttura di una compagnia, quali soggetti svolgono funzioni fondamentali, quali attività importanti sono affidate all'esterno e quali altre imprese appartengono al gruppo.
La seconda parola chiave è tempestività: dove non esiste un diverso termine normativo, il limite generale è di 30 giorni, mentre per alcune informazioni particolarmente rilevanti si scende a 15.
È uno di quei provvedimenti che difficilmente finiranno sulla scrivania dell'assicurato, ma che raccontano come la vigilanza finanziaria stia diventando sempre più basata su dati digitali strutturati e aggiornati.
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