Serie Costituzionale n.32 del 12/08/2026

Corte Costituzionale N. 32 12/08/2026 Pubblicato il 12/08/2026 17:24
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La Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 32 del 12 agosto 2026. presenta un unico ricorso: la Regione Puglia impugna davanti alla Corte costituzionale l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 32/2026, relativo alle compensazioni per il potenziamento dei gasdotti strategici. Il caso riguarda concretamente anche il potenziamento del TAP.

Gasdotti strategici e compensazioni: la Puglia porta davanti alla Consulta la nuova norma statale

La questione che arriva davanti alla Corte costituzionale riguarda un tema che unisce sicurezza energetica, tutela del territorio e rapporti tra Stato e Regioni.

La Regione Puglia ha presentato un ricorso contro l’articolo 9-bis del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito nella legge 8 maggio 2026, n. 71. La norma permette di individuare con decreto del Presidente del Consiglio gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione considerati strategici per la sicurezza energetica italiana ed europea.

Il punto più controverso riguarda però le compensazioni territoriali. Se un gasdotto ha già dato luogo a misure compensative e le autorità competenti accertano che il nuovo intervento non aumenta l'impatto ambientale, la legge considera assolto ogni eventuale ulteriore obbligo di compensazione.

Secondo la Puglia, questa previsione invade competenze regionali costituzionalmente garantite. È importante precisare che la Corte costituzionale non ha ancora deciso se la norma sia illegittima: la Gazzetta del 12 agosto pubblica il ricorso della Regione, cioè le argomentazioni con cui viene chiesto alla Consulta di pronunciarsi.

Perché il caso riguarda soprattutto il TAP

Nel ricorso la Regione sostiene che, nonostante la norma sia formulata in termini generali, la situazione concretamente interessata sarebbe quella del Trans Adriatic Pipeline (TAP), il gasdotto che arriva a Melendugno, in provincia di Lecce.

Il documento riferisce che è stata avviata una procedura collegata al progetto di incremento della capacità di trasporto da 10 a 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Secondo la tesi regionale, la Puglia sarebbe inoltre l'unica Regione italiana a ospitare un gasdotto di importazione dall'estero con queste caratteristiche e rilevanza strategica.

Che cosa sono le compensazioni territoriali

Le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale sono interventi destinati a controbilanciare il peso che una grande infrastruttura energetica può produrre sul territorio che la ospita.

Non vanno necessariamente confuse con le compensazioni legate direttamente a uno specifico danno ambientale.

La distinzione è centrale nel ricorso.

La Puglia sostiene infatti che una VIA – Valutazione di Impatto Ambientale possa stabilire se un determinato intervento provoca un nuovo o maggiore impatto ambientale, ma non esaurisca necessariamente la questione del peso complessivo che grandi infrastrutture energetiche producono su un territorio.

In termini semplici: secondo la Regione, dire «il potenziamento non peggiora l'impatto ambientale» non equivale automaticamente a dire «il territorio non ha più diritto ad alcuna forma di riequilibrio».

La legge pugliese e il limite del 3%

La legge regionale pugliese n. 28 del 2022 ha previsto, per nuovi impianti e infrastrutture energetiche e per il potenziamento o la trasformazione di infrastrutture del gas esistenti, misure di compensazione e riequilibrio territoriale a carico degli operatori.

La misura può arrivare fino al 3% del valore commerciale del volume di gas prodotto, trasportato o importato.

La stessa normativa regionale era già arrivata davanti alla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 165 del 2024, la Consulta ne aveva dichiarato parzialmente illegittima l'applicazione agli impianti già autorizzati che non fossero interessati da potenziamenti o trasformazioni.

La Regione interpreta quella precedente decisione come conferma della possibilità di prevedere compensazioni quando, invece, l'infrastruttura esistente viene effettivamente potenziata o trasformata.

Primo nodo: chi decide tra Stato e Regione?

Il primo motivo del ricorso riguarda l'articolo 117 della Costituzione.

La legislazione concorrente è un sistema nel quale Stato e Regioni hanno entrambi un ruolo: lo Stato stabilisce i principi fondamentali mentre alle Regioni spetta la disciplina nell'ambito delle proprie competenze.

L'energia rientra tra queste materie.

Secondo la Puglia, la nuova disposizione statale non si limiterebbe a stabilire un principio generale, ma eliminerebbe direttamente lo spazio nel quale la Regione potrebbe prevedere compensazioni per determinati potenziamenti dei gasdotti.

Sarà la Corte a stabilire se questa ricostruzione sia corretta.

Secondo nodo: la Regione doveva essere coinvolta?

Il ricorso richiama anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La contestazione è molto concreta: secondo la Regione, l'articolo 9-bis non prevede un'intesa, un parere o una consultazione regionale né quando vengono individuati gli interventi strategici né quando viene accertata l'assenza di un aumento dell'impatto ambientale da cui può derivare l'esonero dalle ulteriori compensazioni.

Per la Puglia, quindi, una decisione statale può produrre conseguenze dirette sulle competenze regionali senza attribuire alla Regione un effettivo ruolo di codecisione.

Terzo nodo: impatto ambientale e peso sul territorio sono la stessa cosa?

È probabilmente il passaggio più semplice da comprendere anche fuori dal linguaggio giuridico.

Secondo il ricorso, la legge statale finirebbe per mettere sullo stesso piano due questioni differenti:

  • l'impatto ambientale aggiuntivo provocato dal nuovo intervento;
  • il peso complessivo della concentrazione di infrastrutture energetiche già presente su un territorio.

Per la Regione sono concetti diversi.

Un potenziamento potrebbe, per esempio, non determinare un nuovo impatto ambientale significativo secondo la VIA, ma il territorio continuerebbe comunque a ospitare una grande infrastruttura strategica.

La Puglia ritiene quindi irragionevole utilizzare soltanto il primo elemento per eliminare eventuali ulteriori compensazioni legate al secondo.

Paesaggio e governo del territorio

Nel ricorso vengono invocati anche gli articoli 9 e 117 della Costituzione.

La Regione sostiene che il potenziamento di un gasdotto può consolidare nel tempo la presenza dell'infrastruttura e i suoi effetti territoriali e paesaggistici anche quando non emerge un incremento tecnicamente misurabile dell'impatto ambientale.

Da qui la contestazione: togliere alla Regione ogni possibilità di concordare misure di riequilibrio potrebbe comprimere anche le sue attribuzioni in materia di governo del territorio.

La norma sarebbe stata costruita sul caso TAP?

Un altro argomento avanzato dalla Regione è particolarmente delicato.

Secondo il ricorso, l'articolo 9-bis avrebbe le caratteristiche di una legge-provvedimento: una disposizione formalmente generale ma sostanzialmente costruita per disciplinare una situazione concreta.

La Regione identifica questa situazione nel potenziamento del TAP.

Non significa che la Corte abbia già accertato che la norma sia stata approvata specificamente per TAP. È la tesi sottoposta dalla Puglia al giudizio costituzionale.

C'è anche un problema con il decreto-legge

La Regione contesta infine il modo in cui l'articolo 9-bis è entrato nell'ordinamento.

La disposizione è stata inserita durante la conversione del decreto-legge n. 32/2026, dedicato a «commissari straordinari e concessioni».

Secondo il ricorso, una norma sulle compensazioni relative ai gasdotti sarebbe estranea all'oggetto originario del decreto-legge.

Per questo viene invocato anche l'articolo 77 della Costituzione, relativo alla decretazione d'urgenza.

Anche su questo punto non esiste ancora una decisione: sarà la Corte costituzionale a valutare la fondatezza della censura.

Cosa cambia adesso per i cittadini

La pubblicazione del ricorso non cancella la norma e non equivale a una sentenza.

Questo è l'aspetto più importante per comprendere correttamente la Gazzetta del 12 agosto.

La Regione ha aperto un giudizio costituzionale e chiede alla Corte di dichiarare illegittimo l'articolo 9-bis. Fino alla decisione della Consulta, la pubblicazione del ricorso rappresenta quindi l'avvio della controversia costituzionale, non il suo risultato.

La vicenda interessa direttamente la Puglia e le comunità che ospitano infrastrutture energetiche, ma ha una rilevanza nazionale: la futura pronuncia potrà chiarire fino a dove lo Stato possa spingersi nel dichiarare strategiche determinate infrastrutture energetiche e quale ruolo debba essere garantito alle Regioni.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha già bocciato la norma?
No. La Gazzetta pubblica il ricorso della Regione Puglia. La Corte dovrà ancora pronunciarsi.

Qual è la norma contestata?
L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 32/2026, convertito nella legge n. 71/2026.

Perché si parla del TAP?
Perché la Regione sostiene che la disposizione, pur essendo generale, trovi concretamente applicazione nel progetto di potenziamento del Trans Adriatic Pipeline con approdo in Puglia.

Che cosa sono le compensazioni territoriali?
Sono misure attraverso le quali si cerca di riequilibrare il peso che determinate infrastrutture energetiche producono sui territori che le ospitano.

Cosa c'entra la VIA?
La norma statale collega l'esonero da ulteriori compensazioni all'accertamento che l'intervento non produca un incremento dell'impatto ambientale. La Puglia contesta proprio il collegamento automatico tra questi due aspetti.

Perché la Regione parla di leale collaborazione?
Perché sostiene di non avere un adeguato ruolo nelle decisioni statali che possono determinare l'esclusione delle ulteriori compensazioni.

La norma è già inefficace?
No. Il semplice deposito e la pubblicazione del ricorso non equivalgono all'annullamento della disposizione.

Quali articoli della Costituzione vengono richiamati?
Il ricorso chiede la dichiarazione di illegittimità per violazione, tra gli altri, degli articoli 3, 5, 9, 117 e 118, oltre all'articolo 77 della Costituzione.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un Comune che ospiti da anni una grande infrastruttura.

L'impianto viene potenziato, ma una verifica tecnica stabilisce che i lavori non aumenteranno significativamente l'impatto ambientale rispetto alla situazione precedente.

Lo Stato sostiene, semplificando, che in determinate condizioni non siano quindi dovute nuove compensazioni.

La Regione replica: «Il problema non è soltanto quanto aumenta oggi l'impatto. Quel territorio continua a sostenere il peso complessivo di una grande infrastruttura e noi dobbiamo poter partecipare alla decisione sulle misure di riequilibrio».

È questo, in sostanza, il conflitto che la Corte costituzionale sarà chiamata a risolvere

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