La Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 pubblica una legge destinata a cambiare in maniera significativa l’organizzazione della professione di avvocato in Italia.
Si tratta della legge 28 luglio 2026, n. 137, che delega il Governo a realizzare una riforma organica dell’ordinamento forense.
La legge non introduce immediatamente tutte le nuove regole operative. Stabilisce invece i principi che il Governo dovrà seguire nella preparazione di uno o più decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Un decreto legislativo è un atto con forza di legge approvato dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento. In pratica, il Parlamento indica gli obiettivi e i limiti della riforma, mentre il Governo scrive le disposizioni dettagliate.
La riforma riguarda non soltanto gli avvocati già iscritti agli albi, ma anche i praticanti, gli studi legali, le società tra professionisti, gli ordini territoriali e, indirettamente, tutti i cittadini che si rivolgono a un legale.
L’obiettivo dichiarato è riorganizzare in modo organico l’intero sistema della professione forense.
La legge interviene su numerosi aspetti:
attività riservate agli avvocati, compensi, assicurazione professionale, pubblicità, società tra avvocati, collaborazioni continuative, formazione obbligatoria, specializzazioni, albi professionali, incompatibilità, tirocinio, esame di Stato, disciplina degli iscritti e funzionamento degli ordini.
Non si tratta quindi di una modifica limitata a una sola procedura. Il Governo dovrà ridisegnare buona parte delle regole che disciplinano l’accesso alla professione e il suo esercizio.
La legge delega chiede al Governo di precisare quali attività possano essere esercitate esclusivamente dagli iscritti all’albo.
Dovranno restare riservate agli avvocati:
Anche alcune attività di consulenza e assistenza legale svolte fuori dal tribunale potranno essere considerate di competenza degli avvocati quando sono collegate all’attività giudiziaria e vengono svolte in maniera continuativa, sistematica e organizzata.
Restano comunque ferme le competenze che la legge attribuisce ad altre professioni regolamentate, come commercialisti, consulenti del lavoro e notai.
Uno dei principi più rilevanti riguarda i compensi richiesti da persone non iscritte all’albo.
La riforma dovrà prevedere la nullità degli accordi che stabiliscono il pagamento di un compenso a soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza o assistenza legale collegate all’attività giudiziaria, salvo le competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni.
La nullità significa che l’accordo viene considerato giuridicamente privo di effetti.
Un esempio pratico: una persona non iscritta all’albo non potrebbe organizzare stabilmente un servizio di assistenza su controversie giudiziarie e pretendere un pagamento come se fosse un avvocato.
Tra i criteri indicati dal Parlamento compare anche il ripristino del giuramento dell’avvocato.
Il giuramento rappresenta un impegno formale al rispetto della legge, dei doveri professionali, dell’indipendenza e delle regole deontologiche.
Le modalità concrete dovranno essere definite nei decreti legislativi.
Il Governo dovrà rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l’inviolabilità e l’indisponibilità.
Il segreto professionale protegge le informazioni che il cliente comunica al proprio avvocato nell’ambito dell’incarico.
È un principio essenziale perché permette al cittadino di spiegare liberamente il proprio problema senza il timore che le informazioni riservate possano essere diffuse o utilizzate impropriamente.
La legge prevede che l’avvocato debba stipulare una polizza per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Il Ministero della giustizia, dopo aver sentito il Consiglio nazionale forense, dovrà stabilire le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali assicurativi.
Questi parametri dovranno essere aggiornati ogni cinque anni.
Per il cittadino, l’assicurazione rappresenta una garanzia aggiuntiva. Se un errore professionale provoca un danno economicamente risarcibile, la polizza può contribuire a coprire le conseguenze.
La riforma conferma il principio della libera determinazione del compenso tra avvocato e cliente.
Il compenso dovrà essere adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Potrà anche essere collegato al raggiungimento di determinati obiettivi, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Rimarranno applicabili le regole sull’equo compenso, cioè il principio secondo cui la retribuzione del professionista deve essere proporzionata al lavoro richiesto e non può essere eccessivamente bassa.
In assenza di un accordo scritto o consensuale, oppure quando il compenso deve essere liquidato dal giudice, saranno utilizzati appositi parametri ministeriali.
Questi parametri dovranno essere aggiornati ogni due anni.
La riforma dovrà inoltre riconoscere all’avvocato:
La delega affronta anche il pagamento degli avvocati quando un procedimento giudiziario o arbitrale termina con un accordo.
I soggetti coinvolti nell’accordo potranno essere obbligati solidalmente al pagamento dei compensi dovuti ai legali, salvo che sia stato stabilito diversamente.
L’obbligazione solidale consente al creditore di chiedere l’intero pagamento a uno qualsiasi dei soggetti obbligati. Saranno poi questi ultimi a regolare tra loro la suddivisione della spesa.
La professione potrà essere esercitata collettivamente attraverso:
Anche quando il cliente si rivolge a una struttura organizzata, l’incarico dovrà essere affidato personalmente a un avvocato.
Il professionista conserverà autonomia, libertà e indipendenza di giudizio.
Nelle società tra avvocati, almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere posseduti da avvocati oppure da avvocati e altri professionisti iscritti nei rispettivi albi.
I soci non professionisti potranno essere ammessi soltanto per prestazioni tecniche o come investitori. Non potranno però condizionare le decisioni professionali dei legali.
Il cliente dovrà poter scegliere il professionista incaricato di seguire il proprio caso. Quando non effettua una scelta, il nome dell’avvocato designato dovrà essere comunicato per iscritto.
La legge delega chiede di disciplinare in maniera organica il lavoro dell’avvocato che presta stabilmente la propria attività per un altro avvocato, per uno studio associato, per una rete professionale o per una società tra avvocati.
Particolare attenzione viene dedicata alla monocommittenza, cioè alla situazione in cui un professionista lavora prevalentemente o esclusivamente per un unico studio o committente.
La futura disciplina dovrà tutelare:
L’obiettivo è evitare che una collaborazione formalmente autonoma nasconda condizioni di dipendenza economica prive di adeguate tutele.
La formazione professionale dovrà essere verificata su base annuale.
L’avvocato che non rispetta l’obbligo formativo potrà recuperare i crediti mancanti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
In assenza del recupero, è prevista la sospensione amministrativa immediata dall’albo.
La sospensione amministrativa impedisce temporaneamente al professionista di esercitare, senza avere necessariamente la natura di una sanzione disciplinare.
Sono previste esenzioni temporanee per alcuni avvocati che ricoprono importanti incarichi istituzionali, come Presidente della Repubblica, presidente di una Camera, Presidente del Consiglio, ministro, componente della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura.
Saranno esentati, con alcune limitazioni, anche professori universitari e ricercatori in materie giuridiche. Dovranno comunque mantenere la formazione in materia di deontologia e ordinamento forense.
Le iniziative formative organizzate dagli ordini e dalle associazioni maggiormente rappresentative dovranno essere tendenzialmente gratuite.
Il titolo di avvocato specialista sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense.
Potrà essere ottenuto:
I corsi potranno essere organizzati dagli ordini territoriali, dalle associazioni forensi specialistiche e dalle università.
Per il cittadino, la specializzazione dovrebbe facilitare l’individuazione di un professionista con esperienza documentata in una determinata materia, come diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto penale o diritto amministrativo.
Presso ogni consiglio dell’ordine territoriale dovrà essere istituito un albo unico degli avvocati.
L’albo dovrà indicare anche chi esercita la professione in forma collettiva e a quale associazione o società appartiene.
La riforma prevede inoltre:
L’archivio disciplinare non sarà liberamente accessibile a tutti. L’accesso sarà riservato agli organismi professionali e previdenziali indicati dalla legge.
L’iscrizione all’albo comporterà contestualmente l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La professione dovrà essere esercitata in maniera effettiva, continuativa, abituale e prevalente, salvo le eccezioni previste per particolari attività compatibili.
In linea generale, la professione di avvocato sarà incompatibile con:
Sono però previste diverse attività compatibili.
L’avvocato potrà, nei limiti indicati dalla legge, svolgere attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali.
Potrà inoltre esercitare alcune altre professioni regolamentate, come quelle di commercialista, esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, purché sia regolarmente iscritto ai relativi albi.
Saranno considerate compatibili anche:
Presso ogni tribunale continuerà a operare un ordine degli avvocati.
Gli ordini territoriali avranno compiti relativi alla tenuta degli albi, al controllo del tirocinio, alla formazione, alla vigilanza sulla condotta degli iscritti e alla tutela dell’indipendenza professionale.
Una novità di interesse diretto per i cittadini è la prevista istituzione di uno sportello per il cittadino presso ogni ordine.
Lo sportello dovrà fornire informazioni e supporto per:
Le modalità concrete di funzionamento saranno stabilite da un regolamento del Consiglio nazionale forense.
La riforma interviene anche sulle elezioni dei consigli degli ordini.
Dovrà essere garantita la presenza equilibrata dei due sessi e dovranno essere tutelate le minoranze.
Potranno essere previste votazioni elettroniche, purché venga garantita la segretezza del voto.
Non potranno candidarsi gli avvocati che non siano in regola con gli obblighi contributivi o che abbiano riportato determinate sanzioni disciplinari o condanne penali.
Viene inoltre previsto un limite di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni.
Il tirocinio per diventare avvocato continuerà ad avere una durata di diciotto mesi.
Dovrà comprendere:
I corsi potranno essere organizzati dalle scuole forensi, dalle università o da soggetti accreditati.
Per i praticanti con un ISEE inferiore alla soglia che sarà stabilita dal Consiglio nazionale forense, la frequenza dovrà essere gratuita.
Fino al 40 per cento delle ore potrà essere svolto a distanza, ma in modalità sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati contemporaneamente.
La formazione dovrà comprendere almeno:
I programmi e i criteri di valutazione dovranno essere resi più omogenei in tutto il territorio nazionale.
Il superamento della prova finale del corso sarà necessario per ottenere il certificato di compiuto tirocinio e accedere all’esame di Stato.
Il praticante potrà svolgere il tirocinio contemporaneamente a un lavoro subordinato pubblico o privato.
Questo sarà possibile soltanto quando gli orari permettono di svolgere realmente la pratica e non esistono conflitti di interesse.
Al praticante che opera presso uno studio privato dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio.
La legge, nel testo pubblicato, non stabilisce invece un compenso minimo generale per tutti i praticanti.
L’esame di Stato dovrà svolgersi una volta all’anno e sarà composto da:
Le prove scritte saranno svolte in presenza tramite videoscrittura.
Il candidato potrà utilizzare i codici annotati con la giurisprudenza.
La prima prova consisterà nella redazione di un parere motivato in una materia scelta tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.
La seconda consisterà nella redazione di un atto giudiziario.
La prova orale comprenderà la soluzione di un caso pratico e quesiti su materie sostanziali, processuali, ordinamento forense, deontologia e previdenza.
Tra i criteri di valutazione saranno considerate:
La legge delega entra in vigore secondo le regole generali indicate nella parte finale del provvedimento.
Le modifiche operative, però, non diventano tutte immediatamente applicabili.
Il Governo dispone di sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi.
Successivamente potrà emanare disposizioni correttive e integrative entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo, oppure dalla scadenza del termine della delega se successiva.
Di conseguenza, cittadini e professionisti dovranno attendere i decreti attuativi per conoscere il testo definitivo delle singole regole.
Per chi si rivolge a un avvocato, la riforma punta a rafforzare:
Un cittadino che affida una pratica a una società tra avvocati dovrà sapere quale professionista seguirà concretamente il caso.
La revisione periodica dei parametri potrà inoltre rendere più aggiornati i criteri utilizzati per determinare i compensi quando non esiste un accordo scritto.
Per gli avvocati aumenteranno gli obblighi organizzativi e professionali.
Diventeranno centrali:
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla formazione: il mancato recupero degli obblighi formativi potrà condurre alla sospensione amministrativa.
Per i giovani che intendono diventare avvocati, il percorso sarà più strutturato.
Il tirocinio resterà di diciotto mesi, ma i corsi formativi e la prova finale avranno un ruolo determinante.
L’esame tornerà a essere articolato in due scritti e un orale, con prove svolte in presenza e tramite strumenti informatici.
La possibilità di svolgere contemporaneamente un lavoro subordinato può facilitare chi non è in grado di dedicarsi esclusivamente alla pratica forense.
Resta però da verificare, nei decreti attuativi, come saranno organizzati concretamente corsi, controlli, prove e rimborsi.
Oltre alla riforma dell’ordinamento forense, la Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2026 contiene altri atti di interesse.
Il Ministero dell’agricoltura ha pubblicato una proposta di modifica ordinaria del disciplinare della denominazione di origine protetta Prosciutto Veneto Berico-Euganeo.
Il Ministero della giustizia ha adeguato l’indennità dovuta agli esperti che compongono i tribunali di sorveglianza, con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 ha approvato un nuovo stralcio dei piani per la ricostruzione di opere pubbliche, chiese ed edifici di culto nelle Marche e in Umbria.
Il Dipartimento della Protezione civile ha adottato interventi urgenti per organizzare le attività collegate alle celebrazioni dell’anno giubilare di San Francesco d’Assisi.
Sono inoltre pubblicate diverse autorizzazioni dell’Agenzia italiana del farmaco per l’immissione in commercio di medicinali a base di anastrozolo, flurbiprofene, amoxicillina e acido clavulanico, indacaterolo e glicopirronio, sacubitril e valsartan.
La Gazzetta contiene infine provvedimenti sul patrimonio dello Stato, deliberazioni dell’Albo nazionale gestori ambientali e un comunicato relativo a contributi destinati a interventi in favore di cittadini stranieri e vittime di grave sfruttamento lavorativo.
La riforma degli avvocati è già pienamente operativa?
No. La legge stabilisce i principi della riforma, ma molte disposizioni dovranno essere definite dai decreti legislativi del Governo.
Quanto tempo ha il Governo per approvare i decreti?
Il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Cambierà l’esame da avvocato?
Sì. La delega prevede due prove scritte e una prova orale, con gli scritti svolti in presenza tramite videoscrittura.
Quanto durerà il tirocinio?
La durata prevista è di diciotto mesi. Per dodici mesi sarà obbligatoria anche la frequenza con profitto di corsi di formazione professionale.
Il praticante potrà lavorare durante il tirocinio?
Sì, purché gli orari di lavoro consentano lo svolgimento effettivo della pratica e non vi siano conflitti di interesse.
Cosa succede all’avvocato che non completa la formazione obbligatoria?
Potrà recuperare gli obblighi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. In caso contrario, la riforma prevede la sospensione amministrativa dall’albo.
Il compenso dell’avvocato sarà stabilito dallo Stato?
Normalmente sarà concordato liberamente tra professionista e cliente. I parametri ministeriali saranno utilizzati quando manca un accordo oppure quando il compenso deve essere determinato dal giudice.
Gli avvocati potranno costituire società con investitori?
Sì, ma gli avvocati e gli altri professionisti dovranno conservare almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto. Gli investitori non potranno interferire nell’autonomia professionale.
Come potrà un cittadino sapere quale avvocato segue il suo caso?
Anche quando l’incarico è affidato a una società, il cliente dovrà poter scegliere l’avvocato incaricato oppure ricevere per iscritto il nome del professionista designato.
Saranno istituiti servizi informativi per i cittadini?
La delega prevede uno sportello per il cittadino presso ogni ordine circondariale degli avvocati.
La legge delega può essere paragonata al progetto approvato da un condominio prima di una grande ristrutturazione.
L’assemblea decide quali risultati ottenere: maggiore sicurezza, nuovi impianti, regole più chiare e responsabilità definite.
Il progetto generale, però, non contiene ancora tutti i dettagli tecnici. Saranno l’impresa e i professionisti incaricati a stabilire materiali, misure e modalità operative, rispettando le decisioni dell’assemblea.
In questo caso il Parlamento ha approvato il progetto generale della riforma. Il Governo dovrà ora trasformarlo nei decreti legislativi che conterranno le regole concretamente applicabili.
Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.