La Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2026 annuncia, nel Supplemento ordinario n. 27/L, il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136, adottato per recepire la direttiva europea 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.
La riforma ridisegna il settore energetico partendo da un principio: le regole costruite negli anni per il gas naturale devono essere aggiornate per accompagnare la diffusione di biometano, gas rinnovabili, gas a basse emissioni e soprattutto idrogeno.
Non significa che il gas naturale scomparirà immediatamente dalle case o dalle imprese. Significa, invece, che reti, contratti, operatori e autorità pubbliche dovranno prepararsi a un sistema energetico più diversificato e progressivamente meno dipendente dai combustibili fossili.
Nota sulla fonte: il PDF allegato contiene il fascicolo principale della Gazzetta e il richiamo al Supplemento ordinario, ma non riproduce il testo integrale del decreto n. 136/2026. L’analisi seguente ricostruisce quindi il quadro normativo europeo ufficiale che il decreto dichiara di attuare; le eventuali scelte nazionali di dettaglio devono essere verificate sul testo completo del Supplemento.
Il decreto italiano recepisce la direttiva (UE) 2024/1788, approvata il 13 giugno 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio 2024.
La direttiva sostituisce e aggiorna la precedente disciplina europea del mercato del gas, contenuta nella direttiva 2009/73/CE. Fa parte di un pacchetto più ampio che comprende anche il regolamento europeo 2024/1789, direttamente applicabile negli Stati membri.
Direttiva europea
È un atto dell’Unione europea che stabilisce risultati e obiettivi obbligatori, lasciando agli Stati membri il compito di introdurre le disposizioni necessarie nel proprio ordinamento.
Recepimento
È il procedimento con cui uno Stato trasforma gli obblighi contenuti in una direttiva europea in norme nazionali.
Il decreto legislativo n. 136/2026 rappresenta quindi il passaggio italiano da una regola europea generale a una disciplina applicabile al sistema energetico nazionale.
La vecchia architettura normativa era pensata principalmente per il metano fossile: grandi gasdotti, importazioni, stoccaggi, distribuzione nelle città e vendita agli utenti finali.
La nuova disciplina estende il quadro regolatorio a:
L’obiettivo europeo è favorire la decarbonizzazione del sistema energetico integrando gas rinnovabili e idrogeno, senza rinunciare alla sicurezza degli approvvigionamenti e al funzionamento concorrenziale del mercato.
Il gas rinnovabile è prodotto utilizzando fonti che possono rigenerarsi.
L’esempio più conosciuto è il biometano, ottenuto dalla purificazione del biogas prodotto attraverso residui agricoli, reflui zootecnici, rifiuti organici o sottoprodotti agroindustriali.
In termini pratici, un’azienda agricola può trasformare scarti e residui in una risorsa energetica che, se rispetta i requisiti tecnici, può essere immessa nella rete.
La riforma mira a rendere più semplice e trasparente l’ingresso di questi nuovi produttori nel mercato, stabilendo regole per l’accesso alle infrastrutture e per i rapporti con i gestori delle reti.
L’idrogeno è un vettore energetico: non è una fonte primaria come il sole o il vento, ma può immagazzinare e trasportare energia.
Può essere prodotto con procedimenti differenti. La sua utilità è particolarmente rilevante nei settori nei quali l’elettrificazione diretta risulta difficile, come alcune lavorazioni industriali, la produzione di acciaio, la chimica e determinati trasporti pesanti.
La direttiva europea costruisce per la prima volta un quadro organico dedicato al mercato dell’idrogeno, affiancandolo alla disciplina del gas naturale.
Uno dei cambiamenti più importanti è il riconoscimento delle reti dell’idrogeno come infrastrutture regolamentate.
Non basta infatti produrre idrogeno. Occorrono:
Il principio è simile a quello già applicato alle reti elettriche e del gas: un’infrastruttura essenziale non deve diventare uno strumento con cui un singolo operatore blocca la concorrenza.
La riforma europea punta a garantire un accesso equo alle infrastrutture.
Accesso di terzi alla rete
È il diritto degli operatori, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche previste, di utilizzare una rete gestita da un soggetto diverso.
Immaginiamo una strada industriale costruita e gestita da una sola società. Se quella società potesse decidere liberamente chi può percorrerla, potrebbe favorire le proprie imprese e ostacolare i concorrenti.
Le reti energetiche funzionano in modo simile: chi le gestisce deve applicare criteri trasparenti, non discriminatori e controllabili.
La direttiva europea disciplina l’organizzazione dei mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno proprio per evitare barriere ingiustificate e favorire l’ingresso di più operatori.
Un altro principio centrale è la separazione tra:
Questa separazione viene indicata con il termine tecnico unbundling.
Unbundling
È la separazione giuridica, organizzativa o contabile tra la gestione delle reti e le attività concorrenziali di produzione e vendita.
Lo scopo è impedire che il proprietario o il gestore di una rete favorisca le società appartenenti allo stesso gruppo economico.
È come se il proprietario dell’unico mercato comunale fosse anche un venditore e potesse assegnare a sé stesso gli spazi migliori, relegando gli altri commercianti nelle zone meno visibili. Le regole sulla separazione servono a evitare questo vantaggio.
Nel sistema italiano il settore dell’energia è sottoposto alla vigilanza dell’autorità nazionale di regolazione.
Il nuovo quadro richiede controlli su:
La direttiva attribuisce alle autorità nazionali un ruolo essenziale nel garantire mercati concorrenziali e nel controllare i gestori delle reti.
Nel testo integrale del decreto italiano dovranno essere verificate le attribuzioni specificamente affidate ad ARERA e agli altri soggetti nazionali.
La riforma non riguarda soltanto gasdotti e grandi impianti. La direttiva contiene anche disposizioni sulla posizione dei clienti finali.
Il quadro europeo valorizza:
La direttiva si coordina inoltre con la normativa europea sui diritti dei consumatori, sulle clausole abusive e sui servizi di pagamento.
Questo non significa automaticamente una riduzione delle bollette. Le norme organizzano il mercato e rafforzano le garanzie, ma il prezzo finale continua a dipendere anche dai costi della materia prima, dalle infrastrutture, dalla fiscalità e dall’andamento della domanda.
Un’attenzione particolare è riservata alle persone che possono incontrare maggiori difficoltà nel sostenere i costi energetici o nel gestire un cambio di fornitura.
Cliente vulnerabile
È un utente che, per condizioni economiche, sanitarie, anagrafiche o sociali, necessita di una protezione rafforzata.
Gli Stati devono predisporre misure adeguate contro la povertà energetica e assicurare che la trasformazione del mercato non lasci indietro famiglie fragili.
Gli strumenti concreti possono comprendere agevolazioni, procedure particolari, limiti alle interruzioni della fornitura o servizi informativi dedicati. La configurazione italiana precisa va verificata nel testo completo del decreto e nei successivi provvedimenti applicativi.
La riforma non introduce un divieto immediato di utilizzare gas naturale.
Il gas continua a svolgere un ruolo nel sistema energetico, ma il nuovo impianto normativo è orientato alla progressiva sostituzione delle fonti fossili con alternative rinnovabili e a basse emissioni.
Per una famiglia che utilizza una caldaia a gas, quindi, non cambia tutto dall’oggi al domani.
Gli effetti diretti saranno inizialmente più visibili per:
Per i consumatori domestici gli effetti potranno emergere gradualmente attraverso nuove offerte, modifiche delle infrastrutture, regole contrattuali e politiche di protezione.
Per i produttori di biometano il nuovo quadro può favorire una maggiore integrazione nella rete.
Un’impresa agricola o agroindustriale deve poter conoscere con chiarezza:
L’obiettivo è evitare che l’accesso alla rete venga gestito con procedure opache o discriminatorie.
La disponibilità di regole più uniformi non elimina però gli investimenti necessari, le autorizzazioni ambientali o i requisiti di sostenibilità.
Le imprese ad alto consumo energetico sono tra i soggetti maggiormente interessati.
Settori come siderurgia, ceramica, vetro, chimica, carta e trasporti pesanti potrebbero utilizzare progressivamente idrogeno o gas rinnovabili per ridurre le emissioni.
La riforma crea le condizioni giuridiche per:
Non garantisce, però, che l’idrogeno sia immediatamente disponibile ovunque o a basso costo. La costruzione degli impianti e delle reti richiede tempo, capitali, autorizzazioni e domanda sufficiente.
Una parte delle infrastrutture del gas naturale potrebbe essere adattata per trasportare altri gas o idrogeno.
Questa operazione viene spesso definita repurposing.
Repurposing
È la conversione di un’infrastruttura esistente per utilizzarla con una funzione o un vettore energetico differente.
Non tutti i gasdotti possono essere convertiti automaticamente. Occorre verificare:
È come trasformare una vecchia linea ferroviaria per far circolare treni di tecnologia diversa: il tracciato può essere utile, ma binari, stazioni e sistemi di sicurezza devono essere controllati e adattati.
Le reti del gas, dell’idrogeno e dell’elettricità non possono più essere pianificate come mondi separati.
La produzione di idrogeno, per esempio, può richiedere grandi quantità di energia elettrica. Allo stesso tempo, l’uso di gas rinnovabili può ridurre la necessità di alcune nuove infrastrutture fossili.
La pianificazione coordinata serve a evitare due rischi:
La direttiva e il regolamento collegato fanno parte di un unico pacchetto europeo dedicato al nuovo assetto dei mercati del gas e dell’idrogeno.
La transizione non deve compromettere la disponibilità di energia.
Le nuove regole devono quindi conciliare:
L’obiettivo è evitare che il passaggio a nuovi vettori energetici produca dipendenze eccessive da un unico fornitore, da un solo Paese o da un’unica tecnologia.
Per distinguere gas naturale, biometano, idrogeno rinnovabile e altri gas a basse emissioni sono necessari sistemi affidabili di certificazione e tracciabilità.
Non basta chiamare un prodotto “verde”. Occorre poter dimostrare:
Questo tema è fondamentale per le imprese che devono documentare la riduzione delle proprie emissioni e per evitare fenomeni di greenwashing, cioè dichiarazioni ambientali ingannevoli.
Le modalità operative italiane, gli organismi competenti e gli eventuali registri previsti devono essere verificati nel decreto integrale e nei relativi atti applicativi.
Per i cittadini gli effetti più probabili sono graduali.
Nel breve periodo la riforma può produrre:
Nel medio e lungo periodo può incidere su:
Non è corretto affermare, sulla sola base del richiamo pubblicato nel fascicolo principale, che il decreto determini automaticamente un risparmio in bolletta o imponga la sostituzione immediata delle caldaie.
La Gazzetta del 31 luglio 2026 segnala la pubblicazione del decreto legislativo n. 136/2026 nel Supplemento ordinario.
La data esatta di entrata in vigore e l’eventuale presenza di periodi transitori devono essere lette nell’articolo finale del decreto integrale.
Inoltre, molte disposizioni di settore possono richiedere:
Di conseguenza, l’entrata in vigore della legge non coincide necessariamente con la piena operatività di ogni nuova misura.
Il decreto vieta il gas naturale nelle abitazioni?
No. Dal richiamo pubblicato in Gazzetta e dal quadro europeo non emerge un divieto immediato e generalizzato. La riforma organizza la progressiva integrazione di gas rinnovabili e idrogeno nel mercato.
Le famiglie devono cambiare subito la caldaia?
Non risulta un obbligo automatico derivante dalla sola direttiva sul mercato del gas. Le regole sugli edifici e sugli impianti domestici dipendono anche da altri atti europei e nazionali.
Le bollette diminuiranno?
Non è possibile garantirlo. Più concorrenza e trasparenza possono migliorare il mercato, ma i prezzi dipendono da numerosi fattori, compresi materia prima, tasse, oneri e investimenti nelle reti.
Che cos’è l’idrogeno rinnovabile?
È idrogeno prodotto attraverso processi alimentati da fonti rinnovabili e nel rispetto dei criteri europei applicabili.
Il biometano potrà essere immesso nelle reti esistenti?
Sì, quando rispetta i requisiti tecnici e di qualità e quando la rete può riceverlo. La riforma europea punta a facilitare l’integrazione dei gas rinnovabili.
Chi controlla le condizioni di accesso alle reti?
Le autorità nazionali di regolazione hanno il compito di vigilare sul corretto funzionamento del mercato. Le competenze italiane precise devono essere verificate nel decreto n. 136/2026.
Le reti dell’idrogeno saranno pubbliche o private?
Potranno essere gestite da soggetti individuati secondo il quadro nazionale, ma dovranno rispettare le regole europee su indipendenza, accesso e non discriminazione.
La riforma riguarda anche le imprese agricole?
Sì, soprattutto quelle che producono biogas o biometano da residui, reflui e sottoprodotti.
Quando vedremo concretamente l’idrogeno nelle reti?
Dipenderà dalla costruzione o conversione delle infrastrutture, dagli investimenti, dalla domanda industriale e dai successivi provvedimenti attuativi.
Il decreto disciplina anche la sicurezza delle forniture?
Il quadro europeo collega la trasformazione del mercato alla continuità degli approvvigionamenti e alla cooperazione energetica tra gli Stati membri.
Immaginiamo che il sistema del gas sia una rete autostradale costruita per un solo tipo di veicolo.
Con il tempo arrivano mezzi nuovi: alcuni utilizzano biometano, altri trasportano idrogeno e altri ancora richiedono corsie e regole differenti.
La riforma non chiude improvvisamente la vecchia autostrada. Stabilisce chi può costruire e gestire le nuove corsie, come si accede alle infrastrutture, quali controlli devono essere rispettati e come impedire che un unico gestore favorisca soltanto i propri veicoli.
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