La Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 170 del 24 luglio 2026 pubblica la legge 16 luglio 2026, n. 129, che modifica in modo significativo le regole per l’accesso, la valutazione e il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.
La riforma interviene sulla legge n. 240 del 2010 e cambia alcuni passaggi centrali della carriera accademica: i requisiti per partecipare alle selezioni, la composizione delle commissioni, la valutazione dei candidati, la mobilità tra università e il controllo successivo sui risultati delle assunzioni.
Il cambiamento più rilevante è il superamento, per le nuove procedure, del precedente sistema imperniato sull’abilitazione scientifica nazionale, sostituito da requisiti di produttività e qualificazione scientifica definiti per ciascun gruppo scientifico-disciplinare.
Per partecipare alle procedure di chiamata dei professori universitari sarà necessario possedere specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica.
Questi requisiti saranno distinti per:
I criteri dovranno essere stabiliti con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR e dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale.
ANVUR è l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Il suo compito è valutare la qualità delle università, dei corsi e delle attività di ricerca.
CUN significa Consiglio universitario nazionale. È un organo rappresentativo del sistema universitario che esprime pareri su materie riguardanti insegnamento, ricerca e organizzazione degli atenei.
Il decreto con i nuovi requisiti dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
La prima revisione dei requisiti dovrà avvenire dopo due anni. Successivamente, gli aggiornamenti non potranno essere effettuati a intervalli inferiori a cinque anni.
La valutazione non dovrà basarsi soltanto sul numero delle pubblicazioni scientifiche.
La legge stabilisce che dovranno essere considerate anche:
In termini pratici, non dovrebbe essere sufficiente concentrare molte pubblicazioni in un periodo molto breve. La valutazione dovrà guardare anche alla continuità del lavoro scientifico e alla partecipazione effettiva alla vita accademica.
È un po’ come valutare un’impresa: non basta osservare un solo anno particolarmente positivo, ma bisogna considerare la solidità e la continuità dell’attività nel tempo.
I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti attraverso una procedura telematica predisposta dal Ministero.
La dichiarazione avrà la forma di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, cioè un’autocertificazione con cui il candidato si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite.
Il Ministero dovrà stabilire le modalità operative della dichiarazione.
Le università e le commissioni dovranno successivamente verificare che i requisiti dichiarati esistano realmente.
La legge introduce liste nazionali di professori disponibili a partecipare alle commissioni giudicatrici.
Le liste:
Per entrare nelle liste, i professori dovranno presentare la documentazione relativa alla propria attività scientifica, con particolare attenzione agli ultimi cinque anni.
Il curriculum dei professori ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Ministero.
Non potranno essere inseriti nelle liste, tra gli altri:
L’obiettivo è rendere più trasparente la scelta dei commissari e limitare situazioni di incompatibilità o scarsa qualificazione.
Per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia, la commissione sarà normalmente composta da cinque professori.
La struttura prevista è la seguente:
Questo significa che la maggioranza della commissione non apparterrà all’ateneo che deve effettuare l’assunzione.
Quando il bando riguarda uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due commissari dovranno appartenere a quello stesso settore.
Per le procedure relative ai professori associati, almeno tre componenti dovranno essere professori ordinari.
Nei gruppi scientifico-disciplinari in cui i professori disponibili sono meno di quaranta, la commissione potrà essere ridotta a tre componenti: uno individuato dall’università e due sorteggiati.
La riforma introduce anche un principio di rotazione.
Salvo i casi riguardanti i gruppi con un numero ridotto di docenti disponibili, non potrà essere scelto chi, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, ha già partecipato a una commissione per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare.
Lo scopo è evitare che le stesse persone siano chiamate ripetutamente a decidere su numerose selezioni.
La rotazione può essere paragonata a quanto avviene in un condominio quando si evita di affidare sempre allo stesso gruppo ristretto la valutazione delle offerte per i lavori comuni. Cambiare periodicamente i valutatori può favorire maggiore pluralità e ridurre il rischio di rapporti troppo consolidati.
Le domande di partecipazione dovranno essere accompagnate da un curriculum predisposto secondo un modello standard definito dal Ministero.
Il curriculum dovrà indicare:
L’adozione di un formato unico dovrebbe rendere più semplice il confronto tra i candidati.
Attualmente, curriculum molto diversi nella struttura possono rendere difficile capire immediatamente quali esperienze siano realmente comparabili. Un modello standard funziona come un modulo utilizzato per confrontare più offerte: le informazioni essenziali sono collocate nello stesso ordine e risultano più facili da esaminare.
I bandi dovranno stabilire il numero delle pubblicazioni scientifiche che ogni candidato può presentare.
Il numero dovrà essere compreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici.
La previsione cerca di evitare sia un numero troppo ridotto di lavori, che potrebbe non rappresentare adeguatamente la produzione del candidato, sia una quantità eccessiva di documenti difficili da valutare con attenzione.
La commissione non dovrà comunque limitarsi a contare le pubblicazioni. Dovrà esaminarne i contenuti, la qualità e la coerenza con il profilo richiesto.
La riforma rende centrale anche la capacità del candidato di spiegare il proprio lavoro e di insegnare.
Durante la procedura sarà prevista:
Per l’area medica, la prova potrà tenere conto anche delle esigenze cliniche e assistenziali indicate nel bando.
La prova didattica è una simulazione o dimostrazione dell’attività di insegnamento. Serve a valutare non soltanto ciò che il candidato conosce, ma anche la sua capacità di trasmettere quelle conoscenze agli studenti.
È una differenza importante. Un candidato può essere un ricercatore molto produttivo, ma la funzione universitaria comprende anche l’insegnamento. La nuova procedura cerca quindi di valutare entrambe le dimensioni.
Al termine dei lavori, la commissione dovrà indicare il candidato ritenuto più meritevole.
La proposta formale di chiamata continuerà però a spettare al dipartimento universitario, secondo le regole previste dall’ordinamento.
La distinzione è importante:
Anche le procedure per i ricercatori a tempo determinato vengono modificate.
In questo caso la commissione sarà formata da tre professori:
Almeno due componenti dovranno essere professori di prima fascia.
Anche per i ricercatori saranno previsti il curriculum standard, il limite tra dieci e quindici pubblicazioni, la prova didattica e l’indicazione del candidato più meritevole.
La legge introduce un controllo successivo sui vincitori delle procedure.
L’ANVUR dovrà effettuare una valutazione dopo tre anni dalla presa di servizio.
Le modalità saranno definite da linee guida ministeriali da adottare entro sessanta giorni.
I risultati potranno essere considerati nella distribuzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Il Fondo per il finanziamento ordinario, spesso indicato con la sigla FFO, è una delle principali fonti attraverso cui lo Stato finanzia le università pubbliche.
La logica è quella della cosiddetta autonomia responsabile: ogni università conserva la propria autonomia nelle assunzioni, ma deve rispondere della qualità dei risultati ottenuti.
In pratica, un ateneo non sarà valutato soltanto per avere completato una procedura corretta dal punto di vista formale. Potrà essere considerata anche la qualità dell’attività successivamente svolta dalle persone assunte.
La legge interviene anche sui trasferimenti dei docenti e dei ricercatori.
Un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni potrà essere trasferito in un altro ateneo:
Il Ministero potrà prevedere incentivi per favorire questi trasferimenti e altre forme di mobilità tra atenei.
La misura punta a rendere meno rigido il sistema universitario. Un docente, per esempio, potrebbe trasferirsi in un’università nella quale le proprie competenze risultano maggiormente utili per un corso, un laboratorio o un progetto di ricerca.
La quota di posti che ogni università statale deve riservare a persone che non hanno lavorato o studiato recentemente nello stesso ateneo sale da un quinto a un quarto.
Ciò significa che almeno il 25 per cento dei posti disponibili dovrà essere destinato a candidati esterni o a determinate forme di mobilità.
L’intento è ridurre il rischio di carriere sviluppate interamente all’interno della stessa struttura e favorire l’ingresso di esperienze provenienti da altri atenei.
La legge prevede una disciplina specifica per la Libera università di Bolzano.
Per garantire l’offerta didattica in lingua tedesca, l’ateneo potrà coprire alcuni posti di professore attraverso la chiamata diretta di studiosi abilitati all’insegnamento universitario nei Paesi dell’area linguistica tedesca.
Questa possibilità sarà limitata alle posizioni collegate a insegnamenti in lingua tedesca e non potrà superare il 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2025.
Gli studiosi dovranno comunque possedere i requisiti scientifici previsti dalla nuova legge.
La riforma contiene disposizioni transitorie per evitare un passaggio improvviso dal vecchio al nuovo sistema.
Fino all’adozione dei nuovi requisiti e delle regole sulle commissioni continueranno ad applicarsi le disposizioni precedenti.
Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno secondo le vecchie regole.
Chi possiede un’abilitazione scientifica nazionale ancora valida sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione.
Chi ha ricevuto una valutazione negativa in una procedura di abilitazione non potrà partecipare, per dodici mesi dalla presentazione della domanda, a determinate selezioni relative allo stesso settore e alla stessa fascia o a una fascia superiore.
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2026.
In assenza di una diversa indicazione nel testo, le leggi entrano normalmente in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Per l’applicazione effettiva delle nuove procedure sarà però necessario attendere anche i decreti ministeriali attuativi.
In particolare, dovranno essere definiti:
Fino al completamento di alcuni di questi passaggi continueranno a valere le regole precedenti.
Per chi aspira a diventare professore o ricercatore universitario, la riforma comporta una valutazione più articolata.
Non conteranno soltanto le pubblicazioni, ma anche:
La presenza prevalente di commissari esterni potrebbe inoltre ridurre il peso delle dinamiche interne al singolo ateneo.
Molto dipenderà, tuttavia, dai requisiti concreti che saranno stabiliti dal Ministero e dalle modalità con cui verranno effettuati i sorteggi.
Gli atenei dovranno adeguare i propri regolamenti e le proprie procedure.
Dovranno inoltre:
La riforma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dovranno quindi attuarla utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.
Gli studenti non partecipano direttamente alle procedure di selezione, ma potrebbero essere interessati dagli effetti della riforma.
La maggiore attenzione alla prova didattica mira a selezionare docenti capaci non soltanto di produrre ricerca, ma anche di insegnare in modo efficace.
Per i cittadini, la questione riguarda l’impiego delle risorse pubbliche destinate alle università. Procedure più trasparenti e valutazioni successive possono contribuire a verificare se le assunzioni producano risultati positivi nella ricerca e nella didattica.
La legge, però, stabilisce soprattutto il quadro generale. L’effettiva efficacia dipenderà dai decreti attuativi, dalla qualità dei controlli e dall’applicazione concreta da parte degli atenei.
La nuova legge elimina immediatamente l’abilitazione scientifica nazionale?
Il sistema viene sostituito, per le nuove procedure, da requisiti di produttività e qualificazione scientifica. Tuttavia, fino all’adozione dei decreti necessari continueranno ad applicarsi le regole precedenti.
Chi possiede già un’abilitazione la perde?
No. Chi possiede un’abilitazione scientifica nazionale ancora valida sarà considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza dell’abilitazione.
Come saranno scelti i commissari?
Per le chiamate dei professori, normalmente un componente sarà individuato dall’università e quattro saranno sorteggiati tra professori esterni inseriti nelle liste nazionali.
Quante pubblicazioni potranno essere presentate?
Il bando dovrà prevedere un numero compreso tra dieci e quindici pubblicazioni.
La prova didattica sarà obbligatoria?
La legge inserisce la prova didattica tra gli elementi delle procedure per professori e ricercatori, secondo le modalità indicate nei bandi.
Le procedure già pubblicate dovranno essere rifatte?
No. Le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continueranno secondo le disposizioni precedenti.
Quando saranno operativi i nuovi criteri?
Saranno necessari diversi decreti ministeriali. Fino alla definizione dei requisiti e delle modalità di formazione delle commissioni continueranno a essere applicate le regole precedenti.
Le commissioni saranno sempre formate da cinque persone?
Quelle per la chiamata dei professori saranno normalmente formate da cinque membri. Nei gruppi scientifici con meno di quaranta professori sorteggiabili potranno essere composte da tre membri. Le commissioni per i ricercatori saranno invece formate da tre professori.
Le università potranno continuare ad assumere persone che lavorano già nello stesso ateneo?
Sì, ma almeno un quarto dei posti disponibili dovrà essere riservato a persone esterne o alle altre categorie indicate dalla legge.
I nuovi controlli riguarderanno anche il lavoro svolto dopo l’assunzione?
Sì. L’ANVUR dovrà valutare i vincitori dopo tre anni dalla presa di servizio, secondo linee guida che saranno stabilite dal Ministero.
Immaginiamo che un Comune debba scegliere il responsabile di un importante progetto tecnico.
Con il vecchio sistema, per partecipare era necessario possedere una certificazione nazionale ottenuta in precedenza.
Con il nuovo sistema, il candidato dovrà dimostrare direttamente di possedere determinati requisiti professionali. La commissione sarà composta soprattutto da esperti esterni scelti da elenchi nazionali. Il candidato dovrà presentare i propri lavori, discuterli e dimostrare concretamente di saper svolgere le attività richieste.
Dopo alcuni anni, sarà inoltre verificato se la persona scelta ha prodotto risultati adeguati.
La riforma universitaria segue una logica simile: requisiti verificabili, valutatori prevalentemente esterni, prova delle capacità didattiche e controllo successivo sui risultati.