La Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale Corte Costituzionale n. 22 del 3 giugno 2026 contiene alcune sentenze destinate ad avere effetti concreti su cittadini, pensionati, contribuenti, imprese e pubbliche amministrazioni.
Tra i provvedimenti più rilevanti emergono:
La sentenza n. 89 riguarda l'imposta sulle successioni applicata alle rendite vitalizie ricevute tramite testamento. La Corte ha dichiarato incostituzionale parte del sistema utilizzato per determinare la base imponibile.
Il problema nasceva dall'utilizzo di coefficienti collegati ai tassi legali d'interesse molto bassi.
In alcuni casi il valore fiscale della rendita risultava enormemente superiore al valore economico reale.
La Corte ha ritenuto che questo meccanismo violasse:
In pratica il contribuente poteva trovarsi a pagare imposte calcolate su una ricchezza teorica e non reale.
Immaginiamo una persona che eredita una rendita annua di 18.000 euro.
Con il vecchio sistema il valore fiscale poteva essere calcolato come se quella rendita fosse destinata a essere percepita per un periodo irrealistico, producendo un'imposta sproporzionata rispetto al beneficio effettivo ricevuto.
La sentenza n. 91 rappresenta una delle decisioni socialmente più significative del numero.
La Corte ha dichiarato incostituzionale la mancata previsione della pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero quando il decesso era avvenuto prima dell'entrata in vigore della disciplina sulle unioni civili.
Chi si trovava escluso da questa tutela potrebbe ora ottenere il riconoscimento di diritti previdenziali che in precedenza erano negati.
La decisione si fonda sui principi costituzionali di tutela della persona e della protezione previdenziale.
Con la sentenza n. 90 la Corte ha esaminato una legge della Regione Toscana che obbligava a lavorare almeno il 50% dei materiali ornamentali estratti nell'area apuo-versiliese all'interno del sistema produttivo locale.
La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale perché:
Secondo i giudici costituzionali tali materie rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.
L'ordinanza n. 94 riguarda il procedimento che coinvolge la senatrice Daniela Santanchè.
Il Senato ha sollevato un conflitto di attribuzione sostenendo che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto chiedere preventivamente l'autorizzazione parlamentare per l'utilizzo di alcune comunicazioni e registrazioni.
La Corte non ha deciso nel merito ma ha dichiarato ammissibile il ricorso, consentendo l'avvio del giudizio costituzionale.
La sentenza n. 93 riguarda una legge della Sardegna che proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria di un concorso pubblico per assistenti amministrativi dell'AREUS.
Il Governo aveva impugnato la norma.
La Corte ha però ritenuto non fondate le questioni sollevate.
La graduatoria resta quindi valida secondo quanto previsto dalla legge regionale.
Le decisioni pubblicate in questo numero possono produrre effetti concreti su:
La sentenza sulle successioni elimina l'imposta di successione?
No. La Corte interviene sul metodo di calcolo della base imponibile in alcuni casi specifici relativi alle rendite vitalizie.
Chi può beneficiare della decisione sulle rendite vitalizie?
I contribuenti coinvolti in rapporti ancora non esauriti e interessati dalle norme dichiarate incostituzionali.
La pensione di reversibilità per le coppie omosessuali sarà automatica?
Ogni situazione dovrà essere valutata in base alle condizioni concrete e ai requisiti previdenziali esistenti.
La Toscana può ancora imporre la lavorazione locale del marmo?
La norma esaminata dalla Corte è stata dichiarata incostituzionale. Eventuali nuovi interventi dovranno rispettare i limiti costituzionali indicati nella sentenza.
Il caso Santanchè è concluso?
No. La Corte ha soltanto dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione. Il merito sarà esaminato successivamente.
Immaginiamo di dover pagare una tassa sull'affitto che riceveremo in futuro da un appartamento.
Se il Fisco calcolasse l'imposta come se quell'affitto dovesse essere percepito per 150 anni, il valore fiscale diventerebbe enorme e poco realistico.
È proprio questo il problema che la Corte ha individuato nella disciplina delle rendite vitalizie: il calcolo produceva, in alcuni casi, un valore teorico molto distante dalla reale ricchezza ricevuta dal contribuente.