Trasparenza nella PA, ANAC alza l’asticella: cosa devono dichiarare dirigenti e funzionari e perché questa novità conta davvero

N. 0 02/04/2026 Approfondimenti Pubblicato il 01/04/2026 22:44
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Trasparenza nella PA, ANAC alza l’asticella: cosa devono dichiarare dirigenti e funzionari e perché questa novità conta davvero

La Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2026, Serie Generale n. 76, segnala una novità molto importante per chi si occupa di legalità amministrativa: l’ANAC, con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, ha approvato dieci schemi di pubblicazione relativi agli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013. Nella stessa pagina della Gazzetta compare anche la delibera n. 94 del 18 marzo 2026 sui soggetti aggregatori, ma il vero cuore anticorruzione, per chi segue la trasparenza degli incarichi, è la delibera n. 92.

Questa non è una novità “solo per addetti ai lavori”. È una decisione che tocca un punto delicatissimo della macchina pubblica: chi riceve un incarico dirigenziale o amministrativo deve dichiarare di non trovarsi in situazioni che la legge considera incompatibili o addirittura ostative all’incarico. In altre parole, la PA deve poter dimostrare in modo chiaro che chi occupa certi ruoli non si trova in conflitto con le regole sulla prevenzione della corruzione.

Cosa ha fatto esattamente l’ANAC

La Gazzetta non pubblica il testo integrale della delibera, ma ne dà l’avviso ufficiale: l’ANAC ha approvato dieci schemi di pubblicazione “ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, cioè nell’ambito del potere dell’Autorità di definire criteri, modelli e schemi standard per organizzare e rappresentare i dati da pubblicare. L’obiettivo dichiarato dall’ANAC è standardizzare il modo in cui vengono rese pubbliche le dichiarazioni richieste dall’articolo 20 del d.lgs. 39/2013.

Tradotto in linguaggio semplice: fino a ieri molte amministrazioni pubblicavano queste informazioni in modi diversi, con modelli interni non omogenei, titoli di pagina differenti, allegati non sempre facili da trovare, dati presentati in forma discontinua. Con la delibera n. 92, ANAC prova a ridurre questo caos documentale e a spingere tutte le amministrazioni verso un formato più uniforme e verificabile.

Che cosa sono inconferibilità e incompatibilità

Sono due concetti che spesso vengono confusi, ma non sono la stessa cosa. Inconferibilità significa che un incarico non può proprio essere attribuito a un certo soggetto, perché la legge considera la sua situazione incompatibile con la nomina fin dall’origine. Incompatibilità, invece, indica una situazione che rende non legittimo mantenere insieme due ruoli, due cariche o due posizioni, anche se l’incarico è stato conferito. L’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 disciplina proprio le dichiarazioni sulla insussistenza di queste cause.

Detta ancora più chiaramente: l’inconferibilità blocca la nomina alla porta d’ingresso; l’incompatibilità può emergere o dover essere verificata durante il rapporto. Per questo la legge distingue due momenti diversi della dichiarazione.

Cosa impone l’articolo 20 del d.lgs. 39/2013

L’articolo 20 prevede anzitutto che, all’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità. Prevede poi che, nel corso dell’incarico, l’interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità. Le dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito dell’amministrazione o dell’ente che conferisce l’incarico. Inoltre, la dichiarazione iniziale è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

Questo passaggio è cruciale e merita di essere detto senza burocratese: non siamo davanti a una formalità decorativa. La dichiarazione iniziale non è un allegato qualsiasi da mettere in cartella; è una condizione perché l’incarico produca effetti. Se manca, si apre un problema serio di legittimità e di tenuta dell’atto amministrativo.

Perché la standardizzazione ANAC è una svolta concreta

Il valore della delibera n. 92 non sta solo nella produzione di “moduli”. Sta soprattutto nel fatto che ANAC mette a disposizione schemi standardizzati per aiutare amministrazioni, RPCT, dirigenti e organismi di controllo a rendere più chiaro un adempimento spesso svolto in modo disomogeneo. Lo stesso sito dell’Autorità spiega che i modelli servono per la resa delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità e per la loro pubblicazione.

Per Ticronometro questo è il punto politico-amministrativo più interessante: la trasparenza vera non è soltanto “pubblicare qualcosa”, ma farlo in modo confrontabile, leggibile e controllabile. Se ogni ente usa un modello diverso, il cittadino fatica a capire; se invece i format diventano omogenei, diventa più facile individuare omissioni, ritardi, zone grigie e persino anomalie sostanziali. Questa è la differenza tra una trasparenza di facciata e una trasparenza che consente controllo civico.

Chi è coinvolto davvero

La disciplina del d.lgs. 39/2013 riguarda incarichi presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico. Nella pratica, la materia interessa un perimetro molto ampio: dirigenti pubblici, titolari di incarichi amministrativi di vertice, amministratori di enti pubblici e una parte delle figure apicali o gestionali negli enti controllati. La consultazione ANAC del 2024 sui modelli dichiarativi era già rivolta proprio a dirigenti, direttori e titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi presso amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico.

Quindi non stiamo parlando solo del “grande dirigente ministeriale”. La questione riguarda anche società partecipate, enti strumentali, aziende del perimetro pubblico, organismi dove le nomine possono avere un forte impatto sulla gestione di risorse, servizi e decisioni. È qui che il tema diventa concretissimo per i cittadini: trasporti, rifiuti, sanità, patrimonio, appalti, servizi locali.

Cosa devono dichiarare in concreto funzionari e dirigenti

Il punto centrale è questo: il soggetto interessato deve dichiarare di non trovarsi in una situazione che la legge considera ostativa al conferimento o alla permanenza nell’incarico. In fase iniziale la dichiarazione riguarda l’assenza di cause di inconferibilità; durante il rapporto, con cadenza annuale, riguarda l’assenza di cause di incompatibilità. ANAC chiarisce inoltre che tali dichiarazioni devono essere rinnovate anche quando sopraggiungono eventi rilevanti, non soltanto una volta all’anno in senso meccanico.

Questo significa, per esempio, che se nel corso dell’anno cambia la posizione dell’interessato, assume una nuova carica, entra in un diverso rapporto con un ente, o si verifica un fatto che può incidere sulla compatibilità dell’incarico, non basta aspettare il prossimo aggiornamento annuale. La logica della norma è preventiva e sostanziale, non notarile.

Il ruolo dei RPCT e degli uffici interni

Dietro queste dichiarazioni non c’è soltanto il dirigente che firma. C’è un’intera filiera amministrativa che deve funzionare: uffici del personale, segreterie generali, organi che conferiscono l’incarico, responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, uffici che curano la sezione “Amministrazione trasparente”. L’ANAC, in un recente chiarimento del dicembre 2025, ha insistito proprio sul rapporto tra la vigilanza esterna dell’Autorità e i compiti di vigilanza interna degli RPCT, parlando di azione sinergica sia in chiave preventiva sia nella fase di accertamento.

Per dirla in modo semplice: il sistema non regge se tutti aspettano che sia l’ANAC a scoprire il problema. L’ente che conferisce l’incarico deve attrezzarsi per chiedere la dichiarazione, verificarne la presenza, pubblicarla correttamente e attivarsi se emergono incongruenze. L’ANAC interviene, ma non sostituisce l’amministrazione nella sua responsabilità di base.

Pubblicare non basta: il vero nodo è la verificabilità

La grande debolezza di molte amministrazioni, negli ultimi anni, non è stata solo l’omessa pubblicazione. Spesso il problema è stato pubblicare documenti difficili da rintracciare, con formule generiche, in aree del sito poco leggibili o non uniformi. Gli schemi standardizzati ANAC servono proprio a ridurre questo margine di opacità tecnica.

Per un cittadino, per un giornalista o per un consigliere comunale di opposizione, la differenza è enorme. Un conto è dover ricostruire ogni volta dove cercare, come si chiama il file, quale formula usa l’ente, se la dichiarazione è aggiornata o no. Un altro conto è trovare formati omogenei, campi comparabili e pubblicazioni strutturate. La trasparenza amministrativa moderna si gioca molto più su questi dettagli di quanto sembri.

Cosa succede se la dichiarazione manca o non è veritiera

Qui la materia diventa pesante. L’articolo 20 stabilisce che la dichiarazione iniziale è condizione per l’efficacia dell’incarico. Inoltre la dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualunque incarico disciplinato dal decreto per cinque anni, ferma restando ogni altra responsabilità.

Non solo. Le violazioni della disciplina dell’inconferibilità e dell’incompatibilità si collegano anche agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 39/2013, che la giurisprudenza e gli atti richiamati in Gazzetta e ANAC riportano come norme sugli effetti della violazione: gli atti di conferimento adottati in violazione possono essere nulli e chi li ha adottati può rispondere delle conseguenze economiche. Qui il tema non è più solo reputazionale; diventa amministrativo, contabile e potenzialmente anche politico.

Perché questa delibera interessa anche chi non lavora nella PA

Perché riguarda la qualità delle nomine pubbliche. Quando un cittadino sente parlare di trasparenza, spesso pensa a stipendi pubblicati, curricula online o incarichi consulenziali. Ma uno dei punti più delicati è verificare se la persona che riceve un incarico possa davvero riceverlo, e se possa mantenerlo senza conflitti con altri ruoli o interessi.

Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo una società partecipata di un Comune che gestisce un servizio importante, come rifiuti o trasporto pubblico. Se viene nominato un dirigente o un amministratore e la dichiarazione ex art. 20 manca, è incompleta, è pubblicata male o non viene aggiornata, il problema non è “solo documentale”. Significa che il presidio contro incompatibilità e nomine opache si sta allentando proprio dove si gestiscono soldi, contratti e decisioni ad alto impatto pubblico.

Il legame con il controllo civico e con il giornalismo civico

Per una testata civica come Ticronometro, questa è una materia di frontiera. La standardizzazione dei modelli non è un dettaglio da archivio: è uno strumento che rende più semplice controllare chi è stato nominato, con quale dichiarazione, in quale data, con quale aggiornamento annuale e con quale livello di completezza documentale.

In pratica, ANAC sta fornendo una cassetta degli attrezzi che può servire non soltanto agli enti, ma anche a chi li osserva dall’esterno: giornalisti, attivisti civici, consiglieri, associazioni, studiosi, cittadini. Quando i formati si uniformano, cresce la possibilità di confronto fra enti diversi e si riduce la possibilità di nascondere l’inadempimento dentro la confusione amministrativa.

Attenzione a un punto decisivo: la delibera n. 92 non crea da zero l’obbligo, ma lo rende più esigibile

Questo è forse l’aspetto più importante da spiegare bene. L’obbligo di dichiarare e pubblicare non nasce nel 2026: esiste già nel d.lgs. 39/2013. La novità del 2026 è che l’ANAC interviene sul “come”, cioè sul modo in cui queste dichiarazioni devono essere rese pubbliche e standardizzate. La differenza è sostanziale: la norma c’era già, ma l’uniformazione dei modelli rende più facile capire se l’obbligo è stato assolto davvero oppure solo formalmente.

È un po’ come la differenza tra dire che tutti devono tenere i conti in ordine e imporre poi un modello comune di bilancio. La regola di fondo è la stessa, ma il controllo cambia completamente quando la forma diventa comparabile.

Impatto sui cittadini

L’impatto sui cittadini è meno invisibile di quanto sembri. Se le dichiarazioni diventano più standardizzate, i controlli sulle nomine diventano più semplici e più tempestivi. Questo può ridurre il rischio di incarichi assegnati o mantenuti in situazioni problematiche, soprattutto in settori sensibili come sanità, enti locali, società partecipate, organismi strumentali e grandi apparati amministrativi.

In una fase storica in cui la fiducia nelle istituzioni passa anche dalla qualità delle nomine e dalla leggibilità dei dati pubblici, la delibera n. 92 va letta come un tassello tecnico ma importante di un’infrastruttura più ampia: quella della prevenzione della corruzione basata su regole verificabili, documenti standardizzati e responsabilità distribuite fra ente, RPCT e Autorità.

FAQ – Domande frequenti

Chi deve presentare queste dichiarazioni?
Le dichiarazioni riguardano i soggetti destinatari degli incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013, quindi in particolare figure dirigenziali, apicali e amministrative presso pubbliche amministrazioni ed enti privati in controllo pubblico, secondo il perimetro definito dalla normativa e chiarito dall’ANAC.

Quando va presentata la dichiarazione?
La dichiarazione sull’assenza di cause di inconferibilità va presentata all’atto del conferimento dell’incarico; quella sull’assenza di cause di incompatibilità va presentata annualmente durante l’incarico.

Dove devono essere pubblicate?
Sul sito dell’amministrazione, dell’ente pubblico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico.

La nuova delibera ANAC crea un nuovo obbligo?
No. L’obbligo esiste già nel d.lgs. 39/2013. La delibera n. 92 del 2026 approva dieci schemi di pubblicazione per standardizzare e rendere più omogeneo l’assolvimento di quegli obblighi.

Che succede se manca la dichiarazione iniziale?
La legge dice che la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. Quindi non è un adempimento accessorio: incide direttamente sulla validità operativa della nomina.

Che succede se la dichiarazione è falsa?
L’articolo 20 prevede che la dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione nel rispetto del contraddittorio, comporta l’inconferibilità di qualsivoglia incarico previsto dal decreto per cinque anni, oltre alle altre responsabilità.

Perché i modelli standardizzati sono importanti?
Perché rendono più semplice per enti, RPCT, cittadini e organi di controllo capire se la pubblicazione è completa, aggiornata e coerente. La standardizzazione riduce la confusione e aumenta la confrontabilità dei dati.

Paragone semplice per capire la norma

Immagina un condominio molto grande, con centinaia di appartamenti, appalti di manutenzione, spese, fornitori e un amministratore che prende decisioni rilevanti. Prima di affidargli il ruolo, i condomini vogliono sapere se ha rapporti che lo rendono inadatto alla nomina; poi vogliono essere sicuri, anno dopo anno, che non siano emerse situazioni incompatibili. Se ciascun condominio scrive queste verifiche in modo diverso, nessuno capisce nulla. Se invece tutti usano lo stesso schema, è più facile vedere subito chi ha consegnato i documenti, chi no, chi li ha aggiornati e chi presenta criticità. La delibera ANAC fa questo nella pubblica amministrazione: prova a trasformare un obbligo giuridico già esistente in una trasparenza più leggibile e quindi più controllabile.

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