Perché le opere pubbliche costano più del previsto?

N. 0 24/02/2026 Approfondimenti Pubblicato il 23/02/2026 22:02
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Perché le opere pubbliche costano più del previsto?

Il caso dei campi sportivi e il vero nodo della concorrenza negli appalti

Quando un’opera pubblica aumenta di costo rispetto al progetto iniziale, la reazione istintiva è spesso negativa: si pensa a sprechi, errori o cattiva gestione.

Ma la realtà è più complessa.

Per capirla davvero, prendiamo un caso concreto: la realizzazione dei nuovi campi sportivi in via Venaria, nel Comune di Caselle Torinese.


Il progetto iniziale: 500.000 euro

L’opera viene approvata con un quadro economico complessivo di 500.000 euro.

Il quadro economico è il documento che include:

  • importo lavori

  • oneri per la sicurezza

  • spese tecniche (progettazione, direzione lavori)

  • IVA

  • acquisizione aree

  • somme per imprevisti

L’appalto viene aggiudicato nel luglio 2025.

Fin qui, tutto regolare.


Dopo tre mesi arriva la variante

A novembre 2025 viene approvata una perizia di variante.

Cos’è una perizia di variante?

È un atto tecnico con cui si modifica ufficialmente il progetto iniziale durante l’esecuzione dei lavori.

Nel caso concreto:

  • si decide di realizzare un terzo campo sportivo

  • si modifica la distribuzione delle aree esterne

  • si introducono miglioramenti tecnico-funzionali

Il risultato?

Il quadro economico complessivo passa da:

500.000 € a 600.000 €

Un aumento del 20%.


Il dato che fa riflettere: il tempo

Tra aggiudicazione e variante passano circa 3 mesi e mezzo.

Questo elemento è centrale.

Se una variante arriva dopo anni, può essere legata a imprevisti emersi nel tempo.

Ma se arriva dopo pochi mesi e riguarda un ampliamento strutturale (un campo in più), nasce una domanda legittima:

👉 Perché non prevederlo fin dall’inizio?


Le varianti sono legali?

Sì, la legge le consente.

Il Codice dei Contratti Pubblici permette modifiche durante l’esecuzione quando:

  • emergono circostanze impreviste

  • si introducono miglioramenti

  • sopravvengono nuove esigenze

  • l’aumento resta entro limiti percentuali consentiti

Il limite generale può arrivare anche al 50% in certi casi.

Quindi il +20% non è automaticamente illegittimo.

Ma la legittimità formale non esaurisce il problema.


Il vero nodo: la concorrenza

Immaginiamo di essere un’impresa.

Vediamo una gara da 500.000 €.

Magari per quella cifra:

  • non conviene partecipare

  • il margine è troppo basso

  • l’organizzazione non giustifica l’impegno

Decidiamo di non fare offerta.

Si presenta una sola ditta.

Dopo tre mesi l’opera diventa 600.000 €.

La domanda diventa inevitabile:

👉 Se fosse stata da 600.000 €, avrei partecipato?

Qui entra in gioco il principio fondamentale degli appalti pubblici:

parità di condizioni e tutela della concorrenza.

Tutti devono competere conoscendo l’effettiva dimensione economica dell’opera.


Quando una variante diventa “sostanziale”?

In diritto amministrativo si parla di modifica sostanziale quando la variante:

  • altera l’equilibrio economico del contratto

  • cambia significativamente l’oggetto

  • avrebbe potuto attirare concorrenti diversi

  • incide in modo rilevante sull’importo

Nel caso in esame:

  • l’oggetto resta “campi sportivi”

  • l’aumento è del 20%

  • l’ampliamento è strutturale (terzo campo)

Non siamo di fronte a uno stravolgimento totale, ma non si tratta neppure di una micro-correzione.


Variante fisiologica o variante programmata?

Possiamo distinguere due categorie:

Variante fisiologica

Nasce da imprevisti tecnici:

  • terreno instabile

  • sottoservizi non previsti

  • problemi strutturali

Variante programmata (di fatto)

Nasce da una decisione di ampliare o migliorare l’opera, forse già ipotizzabile prima.

Il caso del terzo campo sembra rientrare più nella seconda categoria.

Non emerge un imprevisto tecnico.
Emergono nuove scelte progettuali.


È un problema?

Non automaticamente.

Può essere:

  • una scelta migliorativa

  • una risposta a nuove esigenze

  • un ampliamento finanziato successivamente

Ma quando:

  • la variante arriva presto

  • l’aumento è significativo

  • la partecipazione alla gara è limitata

la questione della concorrenza diventa legittima.


Il rischio sistemico

Se un’amministrazione:

  • mette a gara un importo “contenuto”

  • ottiene una sola offerta

  • poi amplia significativamente l’opera

si può generare un effetto distorsivo:

chi non ha partecipato resta escluso da un contratto più grande.

La normativa consente modifiche,
ma il principio europeo di tutela della concorrenza impone che la gara non venga aggirata attraverso ampliamenti successivi prevedibili.


La vera chiave: la programmazione iniziale

La qualità di un appalto si misura soprattutto prima della gara.

Un progetto ben definito dovrebbe:

  • fotografare tutte le esigenze reali

  • evitare ampliamenti prevedibili

  • garantire chiarezza agli operatori economici

Se il terzo campo era un’esigenza già presente, sarebbe stato preferibile inserirlo fin da subito.

Se invece è una scelta sopravvenuta, la variante diventa uno strumento legittimo di adattamento.


Conclusione

Le opere pubbliche possono costare più del previsto per molte ragioni:

  • imprevisti tecnici

  • aggiornamenti normativi

  • rincari materiali

  • miglioramenti progettuali

  • ampliamenti dell’intervento

Il caso dei campi sportivi mostra un aumento del 20% dopo pochi mesi, legato a un ampliamento funzionale.

Non è automaticamente uno spreco.
Non è automaticamente un’irregolarità.

Ma pone una domanda centrale:

quanto era definita la programmazione iniziale?

Negli appalti pubblici, la trasparenza non si misura solo nel rispetto delle regole formali, ma anche nella coerenza tra ciò che si mette a gara e ciò che si realizza davvero.

Ed è su questo equilibrio – tra flessibilità amministrativa e tutela della concorrenza – che si gioca la qualità del sistema degli appalti.

 

Per la cronaca

sono state invitate 5 aziende  alla fine si sono presentate in tre

la verifica delle offerte economiche porta alla seguente graduatoria:
DITTA                                                       Percentuale Ribasso
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.   6,09%
S.A.M. S.P.A.                                             4,55%
ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A.         2,50%

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