Plastica riciclata alimentare: nuove sanzioni fino a 72.000 euro, cosa cambia nel 2026

Serie Generale N. 0 31/10/2026 Approfondimenti Pubblicato il 31/10/2026 01:02
Condividi questo articolo

Plastica riciclata e alimenti: nuove sanzioni fino a 72.000 euro, controlli e obblighi per le imprese

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2026 — Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199

Una bottiglia d'acqua, una vaschetta per il pranzo o una confezione alimentare possono sembrare oggetti banali. In realtà, quando sono realizzati con plastica riciclata, dietro la loro produzione esiste un insieme di regole che devono garantire la sicurezza del materiale.

Con il decreto legislativo n. 199 del 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre, l'Italia aggiorna la propria disciplina nazionale per applicare il regolamento europeo 2022/1616.

Le novità riguardano soprattutto gli operatori della filiera produttiva: controlli, tracciabilità, documentazione, autorizzazioni e sanzioni amministrative.

Perché la plastica riciclata richiede controlli specifici

Riciclare un materiale significa recuperarlo e trasformarlo affinché possa essere nuovamente utilizzato.

Ma non tutte le plastiche riciclate possono essere impiegate indistintamente per contenere alimenti.

Il materiale deve essere ottenuto attraverso processi conformi alle prescrizioni applicabili, capaci di assicurare che il suo utilizzo non comprometta la sicurezza alimentare.

Il regolamento europeo è un atto dell'Unione europea che stabilisce regole applicabili negli Stati membri secondo le condizioni previste dall'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo è invece un atto avente forza di legge adottato dal Governo sulla base di una delega del Parlamento.

In questo caso, il decreto italiano adegua la normativa nazionale al regolamento europeo, definendo anche il sistema sanzionatorio.

Chi deve rispettare le nuove disposizioni

La normativa interessa diversi soggetti della filiera:

  • I riciclatori che trattano la plastica e producono materiale riciclato.

  • I trasformatori che utilizzano il materiale per realizzare oggetti e confezioni.

  • I produttori e gli operatori che immettono materiali sul mercato.

  • Gli operatori alimentari che utilizzano materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari.

  • I gestori di particolari sistemi e tecnologie di riciclaggio.

Gli obblighi cambiano in base all'attività effettivamente svolta.

Un'impresa che ricicla plastica non ha necessariamente gli stessi adempimenti di un laboratorio che acquista contenitori già realizzati.

Le sanzioni previste dal decreto

Il decreto modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 29/2017.

Le sanzioni sono differenziate in base alla violazione e al soggetto responsabile.

Violazione Sanzione amministrativa
Produzione o immissione sul mercato di materiali contenenti plastica da processi non autorizzati, sospesi o revocati Da 7.200 a 72.000 euro
Utilizzo di materiali provenienti da tali processi Da 6.000 a 60.000 euro
Stessa violazione di utilizzo, nei casi previsti per piccole imprese e microimprese Da 4.000 a 40.000 euro
Mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione del processo Da 3.000 a 30.000 euro
Violazioni relative a documentazione, istruzioni ed etichettatura Da 3.000 a 18.000 euro
Mancate notifiche previste per i riciclatori Da 5.000 a 40.000 euro

In determinate ipotesi, alle sanzioni pecuniarie si aggiungono misure come la sospensione dell'attività.

Il decreto prevede inoltre, per specifiche violazioni, interventi sulle merci non conformi.

Le sanzioni devono essere applicate secondo le condizioni della legge e tenendo conto dei criteri previsti per la loro determinazione.

Un esempio concreto: l'azienda che produce vaschette alimentari

Immaginiamo un'impresa che acquista plastica riciclata per produrre vaschette destinate a contenere cibi pronti.

Prima di utilizzare il materiale, deve verificare che esso sia conforme alle prescrizioni applicabili e che siano disponibili le informazioni richieste.

Se il materiale proviene da un processo che richiede un'autorizzazione e tale autorizzazione manca, è sospesa o è stata revocata, possono verificarsi violazioni sanzionabili.

Non basta quindi che il materiale abbia un aspetto pulito o che il fornitore dichiari genericamente che è riciclato.

La conformità deve poter essere documentata secondo le regole previste.

La nuova banca dati nazionale

Il decreto istituisce presso il Ministero della salute una banca dati nazionale dedicata agli stabilimenti dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e agli stabilimenti di riciclaggio.

Il sistema dovrà raccogliere informazioni utili alle autorità competenti, tra cui:

  • Comunicazioni e notifiche degli operatori.

  • Risultati dei controlli ufficiali.

  • Classificazione del rischio degli stabilimenti.

  • Informazioni necessarie alle attività di vigilanza.

Il Ministero della salute dovrà adottare un successivo decreto per stabilire le modalità tecniche di realizzazione e funzionamento.

La previsione della banca dati non equivale alla sua immediata disponibilità operativa.

Il ruolo delle ASL e delle altre autorità

Le aziende sanitarie locali, le regioni e le Province autonome partecipano al sistema informativo nell'ambito delle rispettive competenze.

L'obiettivo è mettere a disposizione delle autorità dati più organizzati sulle attività sottoposte a controllo.

Il decreto prevede anche la possibilità di consultazione della banca dati da parte del Comando Carabinieri per la tutela della salute, per le finalità istituzionali indicate.

Questo sistema può contribuire a rendere più efficace l'attività di vigilanza.

Cosa cambia per i consumatori

Il cittadino che acquista una confezione alimentare non deve presentare domande o registrarsi in alcuna banca dati.

Le nuove disposizioni intervengono principalmente a monte dell'acquisto, cioè lungo la filiera di produzione e utilizzo dei materiali.

Il beneficio atteso per i consumatori è un sistema di controllo e responsabilità più strutturato.

Questo non significa che ogni confezione diventi automaticamente sicura per effetto del decreto: la sicurezza dipende dal rispetto concreto delle regole e dall'efficacia dei controlli.

Cosa dovrebbero verificare le imprese

Un'impresa interessata dalla disciplina dovrebbe individuare il proprio ruolo nella filiera, verificare le prescrizioni europee applicabili, controllare la documentazione dei materiali utilizzati e accertare gli eventuali obblighi di comunicazione e notifica.

Occorre inoltre distinguere gli obblighi già previsti dal diritto europeo dalle nuove disposizioni nazionali in materia di sanzioni e controlli.

FAQ – Domande frequenti

1. Le bottiglie in plastica riciclata saranno vietate?

No. Il decreto non introduce un divieto generale delle bottiglie realizzate con plastica riciclata.

2. Qual è la multa massima prevista per una delle violazioni più gravi?

Per la produzione o immissione sul mercato di materiali contenenti plastica riciclata proveniente da determinati processi non autorizzati, sospesi o revocati, la sanzione amministrativa può arrivare a 72.000 euro.

3. Una piccola impresa rischia le stesse sanzioni di una grande?

Non sempre. Per alcune violazioni il decreto prevede fasce sanzionatorie specifiche per piccole imprese e microimprese.

4. Quando entra in vigore il decreto?

Il decreto è stato pubblicato il 30 ottobre 2026. La data di entrata in vigore va determinata secondo le regole applicabili agli atti normativi e le eventuali disposizioni specifiche. Per la banca dati è previsto un successivo decreto attuativo.

5. I consumatori devono conservare le confezioni per dimostrare che sono sicure?

No. Il provvedimento non introduce un obbligo generale di questo tipo per i consumatori.

6. Chi controlla gli stabilimenti?

Le autorità sanitarie competenti effettuano i controlli secondo le rispettive attribuzioni e la normativa applicabile.

7. Cosa significa dichiarazione di conformità?

È la documentazione prevista dalle norme applicabili attraverso cui vengono fornite informazioni sulla conformità del materiale o dell'oggetto ai requisiti pertinenti.

Paragone semplice per capire la norma

Pensiamo a una famiglia che acquista un seggiolino per bambini.

Non è sufficiente che il seggiolino sembri robusto: deve rispettare regole tecniche precise e offrire le garanzie richieste.

Per la plastica riciclata a contatto con gli alimenti vale un principio simile.

Il fatto che un contenitore sia stato realizzato recuperando materiale è positivo dal punto di vista dell'economia circolare, ma non sostituisce le verifiche necessarie per il suo utilizzo alimentare.

Il messaggio della norma è quindi chiaro: riciclare è importante, ma la sicurezza dei materiali deve essere dimostrabile e controllabile.

Fonte normativa: Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2026.

Incorpora questo articolo

Copia e incolla questo codice HTML nel tuo sito web:

Anteprima:

Nota: Il widget è completamente responsive e si adatta automaticamente alla larghezza del contenitore.

Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.