Dal 18 settembre 2026 cambia temporaneamente l’accisa applicata al gasolio utilizzato come carburante. La misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026.
L’intervento nasce, secondo quanto riportato nel decreto, dalla necessità di contenere gli effetti del perdurante aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Non si tratta però di una riduzione valida per un periodo indefinito: il decreto stabilisce due diverse aliquote e due finestre temporali precise, con un primo intervento più consistente dal 18 al 25 settembre e una seconda aliquota dal 26 settembre al 5 ottobre.
Per automobilisti, imprese e autotrasportatori è quindi importante capire non soltanto quanto viene ridotta l’accisa, ma anche quando cambia e che cosa possiamo realmente aspettarci sul prezzo alla pompa.
L’accisa è un’imposta indiretta applicata dallo Stato sulla produzione o sul consumo di determinati prodotti. Tra questi rientrano i carburanti.
Quando facciamo rifornimento, quindi, il prezzo che vediamo sul distributore non dipende esclusivamente dal costo industriale del carburante: comprende anche componenti fiscali.
Il decreto-legge n. 162 interviene proprio sull’aliquota dell’accisa relativa agli oli da gas o gasolio utilizzati come carburante.
La prima fase della misura parte il 18 settembre 2026.
Dal 18 settembre e fino al 25 settembre 2026, l’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante viene rideterminata in:
572,90 euro per mille litri.
Tradotto in una misura più intuitiva, significa un’accisa nominale di 0,57290 euro per litro.
Questo valore rimane in vigore soltanto per otto giorni, dal 18 al 25 settembre compresi.
Il decreto prevede già una seconda fase.
Dal 26 settembre al 5 ottobre 2026, l’accisa viene rideterminata in:
622,90 euro per mille litri, equivalenti nominalmente a 0,62290 euro per litro.
Tra le due finestre temporali previste dal decreto c’è quindi una differenza di 50 euro ogni mille litri, cioè 5 centesimi per litro di accisa.
La sequenza prevista dalla Gazzetta è dunque molto semplice:
18-25 settembre 2026 → 572,90 €/1.000 litri
26 settembre-5 ottobre 2026 → 622,90 €/1.000 litri.
Qui occorre fare una distinzione importante.
Il decreto non stabilisce il prezzo finale del gasolio alla pompa e quindi non consente, da solo, di affermare che ogni distributore debba praticare uno specifico prezzo al litro.
Il prezzo finale dipende anche dalle altre componenti che concorrono alla sua formazione.
Possiamo però comprendere la dimensione della variazione tra le due aliquote stabilite dal decreto.
La differenza è di 5 centesimi di accisa per litro.
Per esempio, considerando esclusivamente questa differenza nominale:
50 litri × 0,05 euro = 2,50 euro.
Su 60 litri:
60 × 0,05 = 3 euro.
Questo confronto serve a capire la dimensione della variazione fiscale tra il primo e il secondo periodo; non equivale automaticamente alla differenza esatta che un automobilista vedrà sul prezzo esposto dal distributore.
È un punto essenziale per evitare titoli fuorvianti.
La Gazzetta stabilisce l’aliquota dell’accisa, non un prezzo amministrato del gasolio.
Di conseguenza, dal solo testo normativo non possiamo scrivere che «il gasolio costerà esattamente X centesimi in meno».
Possiamo invece dire correttamente che viene rideterminata una componente fiscale che concorre alla formazione del prezzo.
Pensiamo a una bolletta composta da diverse voci. Se viene modificata una di quelle voci, sappiamo esattamente quanto è cambiata quella componente, ma per conoscere il totale finale dobbiamo considerare anche tutte le altre.
Il decreto contiene inoltre una disposizione specifica per alcuni carburanti alternativi.
Per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, l’aliquota prevista dalla normativa richiamata nel decreto per determinati gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) e per il biodiesel, immessi in consumo come carburanti e in possesso delle condizioni indicate dalla normativa europea richiamata, viene anch’essa rideterminata in:
572,90 euro per mille litri.
HVO significa Hydrotreated Vegetable Oil: nel contesto della norma rientra nella categoria dei gasoli paraffinici ottenuti attraverso i processi espressamente richiamati dal decreto.
Il testo, però, subordina l’applicazione della misura alle condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n. 651/2014. Non è quindi corretto estendere automaticamente la disposizione a qualsiasi prodotto commercialmente definito HVO o biodiesel senza verificare i requisiti normativi.
La riduzione delle accise comporta minori entrate che il decreto quantifica espressamente.
Per i primi tre commi dell’articolo 1 vengono stimati oneri pari a:
111,8 milioni di euro per il 2026;
1,2 milioni di euro per il 2028.
Il decreto rinvia all’articolo 7 per le relative coperture finanziarie.
L’articolo 1 non riguarda soltanto l’accisa pagata sul gasolio.
Il comma 4 interviene su una precedente disposizione contenuta nel decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33.
Nel testo precedente il periodo interessato era indicato «da marzo a settembre». Il nuovo decreto sostituisce queste parole con:
«da marzo a ottobre».
La misura viene quindi estesa anche al mese di ottobre 2026 e, per questa finalità, viene previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa di 21,2 milioni di euro per il 2026.
Per comprendere esattamente beneficiari, modalità operative e meccanismo della misura prorogata occorre però leggere la disciplina originaria richiamata dal decreto: il testo della Gazzetta qui analizzato modifica soprattutto la durata e lo stanziamento.
Per un automobilista privato anche pochi centesimi per litro diventano visibili soprattutto nel momento in cui si effettua un pieno.
Per un’attività che consuma grandi quantità di carburante, invece, una variazione per litro può assumere dimensioni molto diverse.
Facciamo un esempio puramente illustrativo.
Se confrontiamo le due aliquote previste dal decreto, la differenza nominale è di 5 centesimi di accisa per litro.
Su 1.000 litri, significa 50 euro di differenza nella componente accisa.
Su 10.000 litri, significa 500 euro.
L’esempio non rappresenta il risparmio finale garantito a un’impresa, ma permette di capire perché le variazioni della fiscalità sui carburanti siano particolarmente rilevanti nei settori caratterizzati da consumi elevati.
Il decreto-legge entra in vigore il 18 settembre 2026, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Proprio da quella data parte la prima aliquota.
Per il cittadino il calendario essenziale è quindi:
18 settembre → 25 settembre: accisa a 572,90 euro per mille litri.
26 settembre → 5 ottobre: accisa a 622,90 euro per mille litri.
Dopo il 5 ottobre, il testo dell’articolo 1 qui analizzato non stabilisce una terza aliquota agevolata per un periodo successivo.
Anche in questo caso bisogna ricordare che stiamo parlando di un decreto-legge.
Il decreto n. 162 è entrato in vigore il 18 settembre 2026, ma deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge.
Un decreto-legge è un atto normativo adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, immediatamente efficace ma soggetto alla successiva conversione parlamentare.
Il Parlamento può quindi intervenire sul testo durante l’iter di conversione.
Da quando cambia l’accisa sul gasolio?
Dal 18 settembre 2026, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 162.
Quanto sarà l’accisa dal 18 settembre?
Dal 18 al 25 settembre è fissata a 572,90 euro per mille litri, cioè nominalmente 0,57290 euro per litro.
Cosa succede dal 26 settembre?
Dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 l’aliquota passa a 622,90 euro per mille litri, cioè 0,62290 euro per litro.
La differenza tra le due aliquote è di 5 centesimi al litro?
Sì. La differenza matematica tra 622,90 e 572,90 euro per mille litri è di 50 euro per mille litri, corrispondenti a 0,05 euro per litro nella componente accisa.
Significa che il distributore deve abbassare il gasolio esattamente dello stesso importo?
Il decreto non stabilisce direttamente il prezzo finale praticato alla pompa. Modifica l’aliquota dell’accisa. Per questo non è corretto ricavare dal solo decreto un prezzo finale obbligatorio del gasolio.
La misura interessa anche HVO e biodiesel?
Per il periodo dal 18 al 25 settembre il decreto ridetermina a 572,90 euro per mille litri anche l’aliquota applicabile ai carburanti HVO e biodiesel specificamente individuati dalla norma e che rispettano le condizioni europee richiamate.
Ci sono novità per gli autotrasportatori?
Sì. Una misura precedentemente prevista «da marzo a settembre» viene estesa fino a ottobre, con ulteriori 21,2 milioni di euro per il 2026.
Quanto costa la riduzione delle accise prevista dall’articolo 1?
Gli oneri relativi ai commi 1 e 2 sono valutati dal decreto in 111,8 milioni di euro per il 2026 e 1,2 milioni per il 2028.
Immaginiamo il prezzo di un litro di gasolio come una torta composta da diverse fette.
Una fetta rappresenta l’accisa, altre rappresentano le restanti componenti che concorrono al prezzo finale.
Dal 18 settembre il decreto rende temporaneamente più piccola la fetta rappresentata dall’accisa.
Questo però non significa che la Gazzetta abbia stabilito il prezzo dell’intera torta: ha modificato una delle sue componenti.
È questa la differenza fondamentale tra dire «è stata ridotta l’accisa» e dire «il gasolio costerà necessariamente X euro al litro».
Il decreto-legge n. 162/2026 introduce un intervento temporaneo sulla fiscalità del gasolio: 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre e 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.
La differenza fra le due aliquote è di 5 centesimi per litro nella componente accisa. Il provvedimento contiene inoltre una disposizione per determinati HVO e biodiesel e prolunga fino a ottobre una misura riguardante l’autotrasporto.
Il punto da ricordare è semplice: la norma modifica l’accisa, non stabilisce direttamente il prezzo finale del gasolio alla pompa.
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