Smartphone senza cavo di ricarica nella scatola: cosa cambia con il decreto 161/2026

Serie Generale N. 0 16/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 16/09/2026 22:23
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Aprire la scatola di un nuovo smartphone e non trovare il caricatore è ormai una situazione conosciuta da molti consumatori. Ora bisognerà prestare attenzione anche a un altro accessorio: il cavo di ricarica.

Il decreto 21 luglio 2026, n. 161 del Ministero delle imprese e del made in Italy modifica infatti le regole italiane sui controlli delle apparecchiature radio.

La novità è semplice ma importante: il cavo di ricarica conforme non deve più essere necessariamente inserito nella confezione. Sarà l'operatore economico a decidere se includerlo.

Attenzione, però: cavo e caricatore non sono la stessa cosa e la nuova disposizione non cancella gli altri obblighi relativi alla vendita e alle informazioni da fornire al consumatore.

Prima cosa da capire: cavo e caricatore sono due cose diverse

Nel linguaggio quotidiano capita di chiamare "caricabatterie" tutto ciò che utilizziamo per ricaricare il telefono.

Dal punto di vista della disciplina richiamata dal decreto, invece, è importante distinguere.

Il cavo di ricarica è il cavo staccabile che collega l'apparecchio alla fonte di alimentazione.

Il dispositivo di ricarica è invece l'elemento utilizzato per fornire l'alimentazione necessaria alla ricarica.

È proprio questa distinzione ad essere al centro della modifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevedeva la regola precedente

Nel 2025 era stata introdotta nella disciplina italiana una disposizione molto precisa.

Il cavo di ricarica conforme doveva essere sempre incluso nelle confezioni, sia quando la confezione comprendeva il dispositivo di ricarica sia quando quest'ultimo non era presente.

In pratica poteva mancare il caricatore, ma il cavo doveva esserci.

Il decreto n. 161/2026 cambia proprio questa frase.

Cosa prevede la nuova norma

La nuova formulazione stabilisce che è lasciata all'operatore economico la facoltà di decidere se includere il cavo di ricarica conforme nelle confezioni, con o senza il dispositivo di ricarica.

Tradotto dal linguaggio normativo:

la scatola potrà contenere il cavo, ma potrà anche non contenerlo.

Non esiste più, nella disposizione modificata, l'obbligo generale che imponeva di inserirlo sempre.

Un esempio molto concreto

Immaginiamo di entrare in un negozio per acquistare un nuovo dispositivo interessato da queste regole.

Potremmo trovare una confezione contenente:

smartphone + cavo + caricatore.

Oppure:

smartphone + cavo, ma senza caricatore.

Ma, in base alla disposizione modificata, potrebbe esserci anche una confezione senza il cavo.

La presenza del cavo diventa quindi una caratteristica da controllare al momento dell'acquisto.

Perché è stata cambiata la regola

Il decreto spiega direttamente la ragione dell'intervento.

Il Ministero richiama la Comunicazione della Commissione europea C/2024/2997, contenente gli orientamenti per interpretare la direttiva relativa al caricabatteria standardizzato.

In particolare viene richiamata la risposta alla domanda n. 34.

Secondo quanto riportato nelle premesse del decreto italiano, i requisiti introdotti dalla disciplina europea sul caricabatteria comune non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile.

Il Ministero ha quindi ritenuto necessario allineare il regolamento italiano a questa interpretazione e rendere più chiari gli obblighi degli operatori economici.

Non significa che spariscono tutte le regole sul caricatore

Questo è probabilmente il punto più importante per evitare equivoci.

Il decreto n. 161 modifica una disposizione molto specifica relativa al cavo.

Gli altri controlli previsti dalla disciplina sulle apparecchiature interessate rimangono.

Quando l'operatore economico offre la possibilità di acquistare l'apparecchiatura insieme a un dispositivo di ricarica, deve essere offerta anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura senza il dispositivo di ricarica.

In altre parole, se viene proposta la versione con caricatore, deve essere disponibile anche quella senza caricatore secondo le condizioni previste dalla disciplina.

Sulla confezione devono esserci informazioni chiare

Le regole prevedono inoltre controlli sulla presenza dei pittogrammi che indicano se il dispositivo di ricarica è incluso oppure no.

Questi simboli devono essere esposti in maniera visibile e leggibile.

Nelle vendite a distanza devono essere collocati anche vicino all'indicazione del prezzo.

Questo aspetto diventa particolarmente importante negli acquisti online.

Prima di premere "Acquista", il consumatore dovrebbe quindi poter comprendere se il dispositivo di ricarica è compreso nella confezione.

Anche le caratteristiche della ricarica devono essere indicate

La normativa prevede inoltre informazioni sulle capacità di ricarica dell'apparecchiatura e sui dispositivi di ricarica compatibili.

Queste informazioni devono essere disponibili in lingua italiana nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto.

Il testo richiamato nella Gazzetta prevede anche la possibilità di mettere determinate informazioni a disposizione tramite QR code o soluzioni elettroniche analoghe.

I controlli non riguardano soltanto i negozi

Il sistema dei controlli interessa differenti soggetti della catena commerciale.

Nel regolamento compaiono, a seconda degli obblighi interessati, fabbricanti, importatori e distributori.

Il termine tecnico utilizzato è operatore economico.

In parole semplici, significa che la conformità del prodotto non viene controllata soltanto quando arriva sullo scaffale: esistono obblighi distribuiti tra diversi soggetti che producono, importano o mettono a disposizione l'apparecchiatura sul mercato.

Cosa controlleranno le autorità

Per le apparecchiature interessate dalle disposizioni sulla ricarica, i controlli possono riguardare anche le caratteristiche tecniche.

Presso il fabbricante viene verificata la conformità alle specifiche relative alla capacità di ricarica previste dalla disciplina.

Il testo prevede inoltre il controllo dell'accessibilità e dell'operatività della presa USB prevista dalla normativa, senza necessità di adattatori esterni rimovibili nei casi disciplinati.

Sono poi controllati pittogrammi, etichette e informazioni destinate al consumatore.

La sorveglianza può comprendere verifiche documentali, fisiche e, quando necessario, prove di laboratorio.

Cosa cambia per chi compra uno smartphone

Dal punto di vista pratico, la conseguenza principale è molto semplice.

Non bisognerà più dare per scontato che nella scatola ci sia il cavo.

Prima dell'acquisto sarà quindi utile verificare separatamente almeno due elementi:

se è presente il dispositivo di ricarica;

se è presente il cavo.

Soprattutto negli acquisti online, leggere la descrizione della confezione diventa ancora più importante.

Il venditore può quindi togliere un cavo da una confezione già predisposta?

Il decreto pubblicato in Gazzetta non introduce una generica autorizzazione a modificare liberamente confezioni già predisposte dal fabbricante.

La disposizione dice qualcosa di più circoscritto: lascia all'operatore economico la facoltà di includere il cavo nelle confezioni con o senza dispositivo di ricarica.

Non bisogna quindi trasformare questa modifica in una regola più ampia di quella effettivamente scritta.

La norma riguarda soltanto gli smartphone?

No.

Il testo parla tecnicamente delle apparecchiature radio appartenenti alle categorie o classi individuate dalla disciplina richiamata.

Lo smartphone è l'esempio più immediato per il consumatore, ma il campo normativo non coincide semplicemente con "tutti gli smartphone" né con "qualsiasi apparecchio elettronico".

Per stabilire se uno specifico prodotto rientra nella disciplina occorre verificare la categoria prevista dalla normativa applicabile.

Quando cambia la regola?

Il decreto è datato 21 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2026.

Nel testo del decreto riportato nella Gazzetta non compare una disposizione speciale che indichi, nell'articolo modificativo, una diversa decorrenza.

Per determinare con precisione la data giuridica di entrata in vigore occorre quindi applicare le regole generali sull'entrata in vigore degli atti normativi, che non sono oggetto specifico di questo decreto.

Cosa non cambia

È importante non leggere la notizia come "da oggi spariscono caricatore e cavo".

Non è questo ciò che dice il decreto.

La modifica riguarda l'obbligo italiano che imponeva di includere sempre il cavo staccabile.

Restano invece nel testo coordinato gli altri controlli relativi alle caratteristiche di ricarica, alla possibilità di acquistare l'apparecchiatura senza dispositivo di ricarica quando viene offerta anche con esso, ai pittogrammi, alle etichette e alle informazioni destinate al consumatore.

FAQ – Domande frequenti

Il cavo di ricarica sarà ancora obbligatorio nella scatola?

La disposizione modificata non impone più che il cavo conforme sia sempre presente. La scelta se includerlo viene lasciata all'operatore economico.

Cavo e caricatore sono la stessa cosa?

No. La modifica nasce proprio dalla necessità di distinguere il cavo staccabile dal dispositivo di ricarica.

Un telefono potrà essere venduto senza caricatore e senza cavo?

La nuova formulazione consente all'operatore economico di scegliere se includere il cavo nelle confezioni con o senza dispositivo di ricarica. Rimangono però applicabili gli altri requisiti previsti dalla disciplina per l'apparecchiatura interessata.

Come faccio a sapere se nella confezione c'è il caricatore?

La disciplina prevede specifici pittogrammi che indicano la presenza o l'assenza del dispositivo di ricarica. Nelle vendite a distanza devono essere visibili anche vicino all'indicazione del prezzo.

Vale anche per gli acquisti online?

Sì, gli obblighi informativi richiamati dalla disciplina considerano espressamente anche la vendita a distanza.

Perché l'Italia ha cambiato la disposizione?

Il decreto spiega che l'obiettivo è allineare il regolamento italiano agli orientamenti della Commissione europea, secondo i quali i requisiti richiamati sul caricabatteria standardizzato non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile.

Significa che il cavo USB-C non sarà più utilizzabile?

No. Il provvedimento riguarda la presenza del cavo nella confezione, non stabilisce l'abbandono delle specifiche tecniche di ricarica previste dalla normativa.

La confezione deve comunque spiegare come ricaricare il dispositivo?

La disciplina prevede informazioni sulle capacità di ricarica e sui dispositivi compatibili, in lingua italiana. Sono previste anche etichette e altre informazioni specifiche.

Paragone semplice per capire la norma

Pensiamo a una macchina del caffè.

La macchina ha bisogno di essere collegata alla corrente per funzionare, ma questo non significa necessariamente che ogni accessorio debba essere obbligatoriamente inserito nella scatola per legge.

Con il nuovo decreto accade qualcosa di simile per il cavo di ricarica.

La normativa continua a stabilire requisiti tecnici, informazioni e controlli sull'apparecchiatura, ma non impone più che quel particolare accessorio — il cavo staccabile — debba essere sempre dentro la confezione.

Per il consumatore cambia quindi soprattutto un'abitudine: prima di comprare un nuovo dispositivo conviene controllare non soltanto se manca il caricatore, ma anche se il cavo è effettivamente compreso.

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