Canapa e infiorescenze, divieto alla Corte Costituzionale: cosa può cambiare per aziende e negozi

Corte Costituzionale N. 0 16/09/2026 Approfondimenti Pubblicato il 16/09/2026 22:01
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Il divieto sulle infiorescenze di canapa introdotto nel 2025 arriva davanti alla Corte costituzionale.

Con un'ordinanza del 15 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre, il Tribunale di Brescia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale che riguarda le modifiche apportate alla legge n. 242 del 2016 sulla filiera agroindustriale della canapa.

Il punto centrale è particolarmente importante per cittadini e operatori economici: la disciplina contestata vieta una serie di attività relative alle infiorescenze di canapa e ai prodotti che le contengono o ne sono costituiti, con il rinvio alle sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti, anche quando quei prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa.

Il Tribunale di Brescia ritiene che questo meccanismo presenti diversi possibili problemi costituzionali ed europei.

Attenzione, però: il divieto non è stato cancellato dalla Corte costituzionale.

Quella pubblicata in Gazzetta è un'ordinanza con cui un giudice chiede alla Consulta di pronunciarsi. Sarà la Corte costituzionale a stabilire se le norme contestate siano o meno compatibili con la Costituzione.

Cosa è cambiato nel 2025

La questione riguarda l'articolo 18 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, successivamente convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80.

L'intervento ha modificato la legge n. 242 del 2016, nata per promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa.

Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, dal 12 aprile 2025 la nuova disciplina vieta, tra le altre attività, importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata secondo la legge n. 242.

Il divieto comprende le infiorescenze anche in forma semilavorata, essiccata o triturata e i prodotti che le contengono o ne sono costituiti, compresi estratti, resine e oli derivati.

La norma fa salva sostanzialmente la lavorazione delle infiorescenze finalizzata alla produzione agricola dei semi nei termini previsti dalla stessa disciplina.

La parte più delicata riguarda le conseguenze del divieto: la legge richiama le disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè il Testo unico in materia di stupefacenti.

Il caso concreto partito da due cannabis shop

La questione costituzionale non nasce da una discussione teorica.

Nasce da un procedimento penale.

Secondo quanto ricostruito nell'ordinanza, durante controlli effettuati in due esercizi specializzati nella vendita di prodotti derivati dalla canapa furono sequestrati complessivamente venti barattoli contenenti infiorescenze e altri prodotti.

Il punto decisivo emerge dalle successive analisi di laboratorio.

Per la quasi totalità dei reperti analizzati, il laboratorio pubblico ha rilevato abbondanza di cannabidiolo (CBD) e soltanto tracce non quantificabili di Delta-9-THC, descrivendo la miscela come caratteristica della canapa industriale prevista dalla legge n. 242 del 2016.

Per uno specifico reperto di sostanza resinosa, invece, furono individuati anche altri cannabinoidi, alcuni compresi nelle tabelle del testo unico sugli stupefacenti.

Questa differenza è importante perché il ragionamento del Tribunale riguarda proprio la possibilità di applicare il divieto anche ai prodotti che, concretamente, non possiedono efficacia drogante.

Cosa significa “privo di efficacia drogante”

È probabilmente la parte più importante dell'intera vicenda.

THC è l'abbreviazione di tetraidrocannabinolo, il principale composto della cannabis associato agli effetti psicotropi.

CBD, invece, significa cannabidiolo ed è un cannabinoide distinto dal THC.

Quando nell'ordinanza si parla di infiorescenze o prodotti privi di efficacia drogante o psicotropa, il punto non è semplicemente stabilire che si tratti botanicamente di cannabis.

Il problema è verificare se il prodotto concreto abbia effettivamente la capacità di produrre un effetto stupefacente o psicotropo.

Ed è qui che il Tribunale individua uno dei principali problemi della nuova disciplina.

Il dubbio del giudice: si può punire allo stesso modo anche ciò che non droga?

Il Tribunale osserva che il divieto introdotto nel 2025 opera sulle infiorescenze in quanto tali e prescinde, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, dall'accertamento concreto del principio attivo.

In altre parole, viene messa in discussione una sorta di presunzione generale di pericolosità.

Il giudice evidenzia però che lo stesso sistema normativo contiene soglie e discipline che distinguono la canapa industriale sulla base del contenuto di THC.

L'ordinanza richiama, tra l'altro, la legge italiana sulla canapa e la normativa europea relativa alla politica agricola comune e a determinati prodotti derivati dalla canapa.

Da qui nasce il dubbio costituzionale.

Se un prodotto non ha concretamente capacità drogante, è ragionevole assoggettare la sua detenzione o vendita allo stesso sistema sanzionatorio utilizzato per sostanze che producono invece effetti stupefacenti?

Secondo il Tribunale di Brescia la questione merita il giudizio della Corte costituzionale.

Il principio di offensività spiegato semplicemente

Uno dei concetti giuridici dietro l'ordinanza è il principio di offensività.

In termini semplici, il diritto penale non dovrebbe punire una condotta soltanto perché formalmente rientra nella descrizione di un divieto: la condotta deve presentare anche un'effettiva capacità di ledere o mettere in pericolo il bene che la legge vuole proteggere.

Facciamo un esempio volutamente semplice.

Immaginiamo una norma nata per impedire la vendita di una sostanza perché provoca un determinato effetto pericoloso.

Se la legge finisce per applicare la stessa pena anche a un prodotto che quell'effetto non può concretamente produrre, nasce una domanda: stiamo ancora punendo il pericolo oppure semplicemente il tipo di prodotto?

È sostanzialmente uno dei problemi che il Tribunale porta all'attenzione della Consulta.

Il problema della proporzionalità della pena

C'è poi un secondo aspetto.

Secondo il Tribunale, applicare alle condotte riguardanti infiorescenze prive di efficacia drogante il sistema sanzionatorio previsto per sostanze con effetto stupefacente potrebbe creare un problema di proporzionalità della pena.

La proporzionalità significa, semplificando, che la gravità della risposta penale deve avere un rapporto ragionevole con la gravità del comportamento punito.

Il giudice richiama sotto questo profilo gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

L'ordinanza ritiene problematico equiparare sul piano sanzionatorio fatti che, secondo il ragionamento del giudice, presenterebbero un grado di offensività radicalmente diverso.

Perché viene contestato anche l'uso del decreto-legge

La questione non riguarda solamente il contenuto del divieto.

Il Tribunale di Brescia pone anche un problema relativo allo strumento legislativo utilizzato.

Il divieto è stato infatti introdotto attraverso un decreto-legge.

La Costituzione consente al Governo di adottare decreti-legge in casi straordinari di necessità e urgenza.

Il Tribunale osserva però che la materia era già da mesi all'esame del Parlamento e rileva che non sarebbero emersi fatti nuovi tali da rendere indispensabile l'immediata introduzione della disciplina attraverso decretazione d'urgenza.

L'ordinanza sottolinea inoltre l'eterogeneità delle materie contenute nel decreto-legge n. 48 del 2025.

Per questo viene chiamato in causa anche l'articolo 77 della Costituzione.

Ancora una volta, si tratta della valutazione del giudice rimettente: spetterà alla Consulta stabilire se questa censura sia fondata.

Il problema per aziende agricole e imprese della canapa

L'ordinanza dedica attenzione anche alla libertà di iniziativa economica e alla tutela dell'affidamento.

Il ragionamento parte da un dato storico-normativo: con la legge n. 242 del 2016 lo Stato aveva promosso la coltivazione e lo sviluppo della filiera agroindustriale della canapa.

Negli anni successivi si è quindi sviluppato un settore composto da aziende agricole, imprese di trasformazione e attività commerciali.

Poi il quadro normativo è cambiato.

Secondo il Tribunale, proprio questo passaggio deve essere valutato alla luce degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione.

Tutela dell'affidamento significa, in termini semplici, proteggere entro determinati limiti la ragionevole fiducia di cittadini e imprese nella stabilità e prevedibilità delle regole.

Non significa che una legge non possa mai cambiare.

Significa che anche un cambiamento legislativo può essere sottoposto a controllo quando incide improvvisamente e in maniera particolarmente pesante su situazioni economiche sviluppatesi nel precedente quadro normativo.

Un esempio concreto: l'azienda agricola

Pensiamo a un'impresa agricola che abbia investito nella coltivazione di varietà di canapa consentite dalla normativa.

Ha acquistato terreni o macchinari, organizzato la produzione, stipulato contratti e costruito una rete commerciale.

Una parte del valore economico della coltivazione dipende dalle possibili utilizzazioni della pianta.

Se successivamente una parte significativa della commercializzazione viene vietata, l'impatto economico può propagarsi lungo tutta la catena: agricoltore, trasformatore, distributore e negoziante.

È questo il significato concreto della parola filiera.

Non riguarda soltanto il cannabis shop che vende il prodotto finale, ma l'intera successione di attività economiche che precedono la vendita.

Un esempio concreto: il negozio

Consideriamo invece un esercizio commerciale specializzato in prodotti derivati dalla canapa.

Prima del cambiamento normativo aveva costruito parte della propria attività sulla vendita di determinati prodotti.

Con la nuova disciplina non è sufficiente, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, sostenere semplicemente che l'infiorescenza commercializzata proviene da una varietà ammessa e presenta caratteristiche riconducibili alla canapa industriale.

Il divieto introdotto nel 2025 investe infatti le infiorescenze e i prodotti indicati dalla norma anche rispetto alla questione, oggi sottoposta alla Consulta, della loro concreta efficacia drogante.

È proprio questa situazione ad avere prodotto il procedimento penale dal quale nasce l'ordinanza di Brescia.

C'entra anche l'Unione europea

Sì.

Il Tribunale richiama gli articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione agli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il tema riguarda la libera circolazione delle merci e i limiti entro i quali uno Stato può introdurre restrizioni giustificate, per esempio, dalla tutela della salute pubblica.

Anche sotto questo profilo la questione centrale diventa la proporzionalità.

Una limitazione alla circolazione di determinati prodotti può essere giustificata da esigenze di tutela della salute, ma il giudice chiede di verificare se il divieto italiano, nella sua estensione anche ai prodotti concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa, rispetti i vincoli derivanti dal diritto europeo.

Quali articoli della Costituzione vengono chiamati in causa

L'ordinanza del Tribunale di Brescia richiama un numero particolarmente ampio di parametri.

L'articolo 77, per il possibile problema relativo ai presupposti della decretazione d'urgenza.

Gli articoli 3, 13, 25 e 27, in relazione, secondo le diverse argomentazioni sviluppate dal giudice, a ragionevolezza, offensività e proporzionalità della risposta penale.

Gli articoli 2, 3 e 41, con riferimento alla tutela dell'affidamento e alla libertà di iniziativa economica.

Infine gli articoli 11 e 117, collegati agli articoli 34 e 36 del TFUE e quindi al rapporto con il diritto dell'Unione europea.

La Corte costituzionale dovrà valutare le questioni nei termini nei quali sono state sollevate.

Cosa succede adesso

Il Tribunale di Brescia ha sospeso il procedimento penale e disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Questo significa che non siamo davanti a una sentenza che dichiara incostituzionale il divieto.

Il Tribunale non può eliminare autonomamente una legge perché la ritiene incompatibile con la Costituzione.

Quando il dubbio è rilevante per decidere il processo e viene considerato non manifestamente infondato, il giudice rimette la questione alla Consulta.

Ora sarà quindi la Corte costituzionale a pronunciarsi.

Cosa potrebbe succedere se la Corte accogliesse la questione

Qui occorre molta cautela perché l'esito e soprattutto l'eventuale portata di una futura decisione non possono essere anticipati.

In termini generali, se la Corte dichiarasse costituzionalmente illegittime le disposizioni contestate, in tutto o nella parte rilevante, verrebbe meno la disciplina colpita dalla dichiarazione secondo quanto stabilito dalla sentenza costituzionale.

Gli effetti concreti per aziende, commercianti e procedimenti penali dipenderebbero però dal contenuto esatto della pronuncia.

La Consulta potrebbe affrontare uno o più dei diversi profili sottoposti dal Tribunale.

Per questo oggi non è corretto affermare che una futura decisione favorevole alle questioni sollevate comporterebbe automaticamente una liberalizzazione generalizzata delle infiorescenze.

E se la Corte non accogliesse le questioni?

Se le questioni non conducessero a una dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate, queste non verrebbero eliminate per effetto del giudizio costituzionale.

Il procedimento sospeso davanti al Tribunale di Brescia potrebbe quindi riprendere tenendo conto della decisione pronunciata dalla Consulta.

Anche in questo caso sarà necessario leggere il contenuto preciso della futura sentenza o ordinanza costituzionale.

Cosa cambia oggi per aziende e negozi

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non modifica da sola il quadro normativo.

Per un'impresa questo è il punto pratico più importante.

Non bisogna confondere l'apertura di un giudizio costituzionale con l'annullamento della norma contestata.

L'ordinanza segnala però che il divieto è ora sottoposto a un controllo costituzionale articolato che coinvolge diritto penale, libertà economica, affidamento, modalità di approvazione della norma e diritto dell'Unione europea.

Per un settore che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con numerosi cambiamenti interpretativi e normativi, la futura decisione della Consulta avrà quindi particolare rilevanza.

FAQ – Domande frequenti

La Corte costituzionale ha legalizzato nuovamente le infiorescenze di canapa?

No. Non c'è ancora una decisione della Corte costituzionale. Il Tribunale di Brescia ha sollevato una questione e sospeso il proprio procedimento.

Cosa contesta esattamente il Tribunale?

Tra i diversi profili, contesta il fatto che il divieto e il relativo rinvio sanzionatorio possano operare anche quando le infiorescenze e i prodotti interessati siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa. Vengono inoltre sollevate questioni sull'uso del decreto-legge, sulla proporzionalità, sull'affidamento degli operatori economici e sul diritto europeo.

Cosa significa “privo di efficacia drogante”?

Nel contesto dell'ordinanza significa che il prodotto, per le sue caratteristiche concrete e il contenuto dei principi attivi, non risulta idoneo a produrre un effetto stupefacente o psicotropo apprezzabile.

Un negozio può ricominciare a vendere infiorescenze perché è uscita questa Gazzetta?

La pubblicazione dell'ordinanza non cancella il divieto e non costituisce, da sola, un'autorizzazione alla vendita. Bisogna attendere la decisione della Corte costituzionale.

La questione riguarda solamente i cannabis shop?

No. Le conseguenze economiche della disciplina possono interessare più livelli della filiera: coltivatori, imprese agricole, trasformatori, distributori e commercianti.

Perché il Tribunale parla di libertà d'impresa?

Perché negli anni successivi alla legge n. 242 del 2016 si è sviluppata una filiera economica della canapa industriale. Il giudice chiede di verificare anche se il cambiamento normativo sia compatibile con la tutela dell'affidamento e con la libertà di iniziativa economica prevista dall'articolo 41 della Costituzione.

Perché entra in gioco l'Unione europea?

Perché la canapa industriale e la circolazione dei relativi prodotti interagiscono anche con la normativa europea. Il Tribunale richiama in particolare le regole del TFUE sulla libera circolazione delle merci e sulle possibili giustificazioni alle restrizioni.

Quando sapremo se il divieto è incostituzionale?

Soltanto quando la Corte costituzionale avrà esaminato il procedimento e pubblicato la propria decisione.

Paragone semplice per capire la questione

Immaginiamo che una legge vieti una determinata bevanda perché contiene una sostanza capace di produrre un effetto pericoloso.

Successivamente viene venduta una versione della stessa bevanda nella quale quella sostanza è presente in quantità talmente ridotta da non produrre concretamente l'effetto che la norma vuole evitare.

A quel punto nasce la domanda: è ragionevole applicare automaticamente a entrambe le versioni lo stesso divieto e lo stesso sistema sanzionatorio?

Il Tribunale di Brescia pone alla Corte costituzionale un problema concettualmente simile per le infiorescenze di canapa: si può applicare il divieto e il rinvio alle sanzioni sugli stupefacenti anche quando il prodotto sia concretamente privo di efficacia drogante o psicotropa?

La risposta definitiva non è ancora arrivata.

Dovrà darla la Corte costituzionale.

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