La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16 settembre 2026, 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, porta davanti alla Consulta nove questioni molto diverse tra loro, ma accomunate da una domanda fondamentale: le norme attualmente in vigore rispettano davvero i principi della Costituzione?
Si parla di occupazioni abusive, stipendi degli staff politici regionali, canapa e infiorescenze, percorsi di recupero per persone condannate, diritto di appello, IMU sugli immobili delle imprese, indennizzi ai familiari delle vittime di reati violenti, responsabilità degli avvocati e poteri di impugnazione del pubblico ministero.
Un'avvertenza è indispensabile: la Corte costituzionale non ha ancora deciso queste questioni. La Gazzetta pubblica le ordinanze di rimessione, cioè i provvedimenti con cui altri giudici hanno sospeso i rispettivi procedimenti e chiesto alla Consulta di verificare la costituzionalità delle norme.
Il primo caso arriva dal Tribunale di Roma e riguarda l'articolo 633 del codice penale, relativo all'invasione di terreni o edifici.
Il problema nasce dal confronto con il più recente articolo 634-bis del codice penale, che riguarda determinate occupazioni di immobili destinati a domicilio altrui e prevede una causa di non punibilità per chi collabora con l'autorità e rilascia volontariamente l'immobile.
Secondo il Tribunale di Roma emerge un possibile paradosso: questa possibilità è prevista per la fattispecie considerata più grave, punita con la reclusione da due a sette anni, ma non per quella residuale dell'articolo 633, punita meno severamente.
Nel procedimento concreto l'imputata aveva volontariamente rilasciato l'immobile dopo la richiesta della polizia locale.
Il Tribunale chiede quindi alla Corte costituzionale di verificare l'articolo 633 alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, cioè del principio di uguaglianza e ragionevolezza.
In termini semplici: causa di non punibilità significa una situazione nella quale il fatto può integrare un reato, ma la legge consente, in presenza di determinate condizioni, di non punire l'autore.
Se la Consulta accogliesse la questione nei termini prospettati dal giudice, potrebbe cambiare il trattamento delle persone accusate ai sensi dell'articolo 633 che collaborano concretamente alla restituzione dell'immobile.
Una questione economicamente importante arriva dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania.
Al centro ci sono gli uffici di diretta collaborazione, cioè gli staff che lavorano accanto agli organi politici regionali, e il loro trattamento economico accessorio.
La normativa regionale aveva previsto la sostituzione di diverse componenti accessorie della retribuzione con un unico emolumento omnicomprensivo mensile.
Secondo quanto ricostruito nell'ordinanza, nel triennio 2021-2023 sono stati complessivamente corrisposti 7.492.565,56 euro, mentre la disposizione regionale richiamata aveva previsto una copertura massima di 5,9 milioni di euro.
Per il 2023 la Corte dei conti quantifica in 722.594,08 euro le spese oggetto della specifica contestazione costituzionale dopo le detrazioni indicate nell'ordinanza.
La vicenda è resa ancora più complessa da una norma statale del 2025 che ha fatto salvi determinati atti e provvedimenti adottati precedentemente dalle Regioni e i relativi effetti.
È proprio questa sorta di norma di sanatoria a essere sottoposta, insieme alle disposizioni regionali, al controllo della Consulta.
La Corte dei conti richiama, tra gli altri, i principi costituzionali relativi alla competenza statale sull'ordinamento civile, agli equilibri di bilancio, al buon andamento della pubblica amministrazione e all'uguaglianza.
In concreto, la questione non riguarda soltanto come vengono pagati alcuni dipendenti: riguarda anche chi può stabilire determinate componenti della retribuzione del personale pubblico e con quali risorse possono essere finanziate.
Uno dei casi con potenziali conseguenze più ampie per imprese e operatori del settore arriva dal Tribunale di Brescia.
La questione riguarda le modifiche introdotte nel 2025 alla disciplina della filiera agroindustriale della canapa.
Il giudice contesta le disposizioni nella parte in cui vietano detenzione, cessione, distribuzione, commercio e vendita al pubblico delle infiorescenze delle varietà ammesse e dei prodotti che le contengono o ne sono costituiti, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal testo unico sugli stupefacenti, anche quando quei prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa.
Il Tribunale ha sollevato numerosi profili costituzionali, richiamando gli articoli 77, 3, 13, 25, 27, 2 e 41 della Costituzione e anche il rapporto con il diritto dell'Unione europea, attraverso gli articoli 11 e 117 della Costituzione e gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per cittadini e imprese significa che una parte importante della disciplina introdotta nel 2025 sarà sottoposta al giudizio della Consulta.
Ma attenzione: la pubblicazione dell'ordinanza non elimina né sospende automaticamente per tutti il divieto previsto dalla legge. È stata sospesa la causa nella quale la questione è sorta, in attesa della decisione costituzionale.
Il Tribunale di Pisa pone una questione molto concreta.
Per determinate categorie di reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. La legge stabilisce che i relativi costi siano sostenuti dal condannato.
Nel caso esaminato, però, il condannato era ammesso al patrocinio pubblico e si trovava, secondo la documentazione richiamata dal giudice, in seria difficoltà economica.
Il centro individuato aveva richiesto oltre 1.000 euro, gran parte dei quali da versare prima dell'inizio del percorso.
Da qui la domanda costituzionale: può una persona economicamente fragile trovarsi concretamente impossibilitata ad accedere al percorso dal quale dipende un beneficio penale?
Il Tribunale richiama gli articoli 3 e 27 della Costituzione e prospetta due possibili soluzioni: gratuità del corso per chi possiede determinati requisiti economici oppure anticipazione delle spese da parte dello Stato, secondo il meccanismo descritto nell'ordinanza.
È un problema che mette direttamente in relazione capacità economica e funzione rieducativa della pena.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione sottopongono alla Consulta un'altra questione delicata.
Il caso riguarda una persona prosciolta per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, ma contemporaneamente condannata alle restituzioni e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
L'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale può però impedire, nella situazione individuata dall'ordinanza, l'appello dell'imputato.
La Cassazione domanda alla Corte costituzionale se questa limitazione sia compatibile con gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La questione è facilmente traducibile nella vita quotidiana: una sentenza può essere formalmente di proscioglimento e, nello stesso tempo, produrre conseguenze economiche importanti per l'imputato.
Il problema è stabilire se, in questa situazione, debba essere garantito anche un secondo esame di merito attraverso l'appello.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia porta alla Consulta una questione che interessa il mondo imprenditoriale.
Il procedimento nasce da una richiesta di rimborso relativa alle annualità IRAP 2017-2020 e riguarda la mancata deduzione dell'ICI/IMU pagata sugli immobili strumentali all'attività d'impresa.
Nel caso specifico viene indicata una richiesta di rimborso di 320.132 euro, oltre interessi.
Il ragionamento sottoposto alla Consulta riguarda la coerenza del sistema fiscale: se l'immobile è utilizzato per produrre reddito e l'IMU costituisce un costo collegato all'attività, è costituzionalmente legittimo impedirne la deduzione nel calcolo dell'IRAP?
La Corte tributaria ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive. La base imponibile è, semplificando, il valore sul quale viene calcolata l'imposta dopo l'applicazione delle regole previste dalla legge.
Una futura decisione della Consulta sarà quindi particolarmente interessante per le imprese proprietarie di immobili strumentali, ma il fascicolo pubblicato oggi non contiene ancora la risposta definitiva.
Il Tribunale di Perugia affronta invece il sistema statale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
Nel caso esaminato, il fratello di una vittima di omicidio aveva ottenuto in sede giudiziaria una provvisionale di 50.000 euro per danno non patrimoniale, ma il tentativo di recuperare concretamente la somma dall'autore del reato non aveva prodotto risultati.
Successivamente madre e fratello avevano chiesto l'indennizzo statale. La domanda della madre era stata accolta per 50.000 euro, quella del fratello respinta.
La disciplina stabilisce infatti un ordine tra i beneficiari: coniuge e figli; in loro assenza i genitori; soltanto in mancanza dei genitori, fratelli e sorelle conviventi e a carico della vittima al momento del delitto.
Il Tribunale dubita della compatibilità di questa disciplina con l'articolo 117 della Costituzione, considerando anche la direttiva europea 2004/80/CE, che impone agli Stati membri un sistema capace di garantire un indennizzo equo e adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti.
La futura pronuncia potrà quindi chiarire l'estensione della tutela riconosciuta ai familiari delle vittime.
Un'altra ordinanza del Tribunale di Perugia riguarda l'articolo 96 del codice di procedura civile, cioè la cosiddetta responsabilità aggravata.
Attualmente la norma consente conseguenze economiche nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice pone però una questione ulteriore: perché non prevedere, nelle circostanze individuate nell'ordinanza, anche la possibilità di una condanna solidale del difensore?
La disposizione aggiuntiva prospettata riguarderebbe il difensore che abbia promosso un'azione inammissibile o manifestamente infondata oppure abbia continuato consapevolmente una controversia pretestuosa o contraria alla giurisprudenza consolidata.
Il Tribunale richiama gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Condanna in solido significa, semplificando, che più soggetti possono essere obbligati al pagamento della stessa somma secondo le regole della responsabilità solidale.
Anche qui, tuttavia, nulla è già cambiato: si tratta della richiesta del giudice rimettente e spetterà alla Corte costituzionale valutarla.
L'ultima ordinanza arriva dalla Corte d'appello di Bari.
Il problema riguarda l'articolo 593, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 114 del 2024.
La disposizione impedisce al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento relative a determinate categorie di reati indicate dall'articolo 550 del codice di procedura penale.
Nel procedimento esaminato il pubblico ministero aveva impugnato una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto e aveva contestato anche la costituzionalità della limitazione al proprio potere di appello.
La questione investe il delicato equilibrio processuale tra accusa e difesa e i limiti entro i quali il legislatore può differenziare i rispettivi poteri di impugnazione.
Anche questa materia passa ora al vaglio della Corte costituzionale.
La risposta più importante è: non cambiano automaticamente le nove norme.
Questa Gazzetta appartiene alla 1ª Serie Speciale della Corte costituzionale e pubblica atti di promovimento del giudizio, non nove sentenze della Consulta.
I giudici che hanno sollevato le questioni ritengono che esista un dubbio costituzionale sufficientemente serio da richiedere l'intervento della Corte. Sarà però quest'ultima a decidere se le questioni siano ammissibili e, nel merito, fondate o non fondate.
Solo le future decisioni permetteranno quindi di sapere se e in quale misura le disposizioni contestate resteranno in vigore, saranno dichiarate costituzionalmente illegittime o riceveranno un'altra risposta processuale dalla Corte.
La Corte costituzionale ha già cancellato queste norme?
No. Questa Gazzetta pubblica ordinanze con cui diversi giudici hanno sottoposto questioni alla Corte costituzionale. Non sono ancora le decisioni definitive della Consulta.
Il divieto relativo alle infiorescenze di canapa è stato eliminato?
No. Il Tribunale di Brescia ne ha contestato alcuni aspetti davanti alla Corte costituzionale, in particolare rispetto all'applicazione della disciplina anche quando i prodotti siano concretamente privi di efficacia drogante o psicotropa. La Consulta deve ancora pronunciarsi.
I corsi di recupero diventano gratuiti per chi non ha soldi?
Non per effetto di questa ordinanza. Il Tribunale di Pisa ha chiesto alla Corte costituzionale di esaminare proprio il problema delle persone ammesse al patrocinio pubblico o in comprovata difficoltà economica.
Le imprese possono già dedurre l'IMU dall'IRAP sulla base di questa Gazzetta?
La pubblicazione dell'ordinanza non introduce di per sé una nuova regola generale di deducibilità. La Corte tributaria di Reggio Emilia ha rimesso la questione alla Consulta per un giudizio sugli articoli 3 e 53 della Costituzione.
I fratelli delle vittime di omicidio hanno automaticamente diritto all'indennizzo statale?
No. È proprio la limitazione prevista dall'attuale disciplina a essere sottoposta al vaglio costituzionale nel procedimento proveniente da Perugia.
Un avvocato può essere automaticamente condannato insieme al cliente per una causa infondata?
No. L'ordinanza di Perugia chiede alla Consulta di valutare la mancata previsione nell'articolo 96 c.p.c. di una responsabilità solidale del difensore nelle specifiche ipotesi individuate dal giudice.
Quando entreranno in vigore le eventuali novità?
Prima bisogna attendere le decisioni della Corte costituzionale. Le ordinanze pubblicate il 16 settembre rappresentano l'apertura della fase costituzionale delle singole controversie, non la conclusione.
Immaginiamo nove giudici che, durante nove procedimenti differenti, trovino davanti a sé altrettante regole che devono applicare.
Prima di proseguire dicono, in sostanza: “Per decidere questo caso devo applicare questa norma, ma ho un dubbio serio che possa contrastare con la Costituzione”.
Non possono semplicemente cancellarla.
Fermano quindi il procedimento e consegnano la domanda alla Corte costituzionale.
La Gazzetta del 16 settembre è, in questo senso, la pubblicazione delle nove domande. Le risposte arriveranno con le future pronunce della Consulta.
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