La Gazzetta Ufficiale n. 36 della 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, pubblicata il 9 settembre 2026, porta all'attenzione della Consulta questioni che possono avere conseguenze concrete per dipendenti pubblici, pensionati, candidati ai concorsi e cittadini stranieri.
Il fascicolo non contiene sentenze definitive della Corte sulle questioni illustrate. Pubblica invece gli atti con i quali Governo e giudici chiedono alla Corte costituzionale di verificare la compatibilità di determinate disposizioni con la Costituzione.
Tra i temi più rilevanti spiccano il trattamento di fine servizio dei dipendenti della Regione Siciliana, le pensioni regionali, le spese per la formazione nel settore della salute mentale, le incompatibilità dei dirigenti sanitari, l'estinzione del reato di soggiorno illegale dopo una procedura di emersione e, soprattutto per migliaia di candidati, il limite degli idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale contro gli articoli 1, commi 2 e 3, 14, 15 e 20 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 28 maggio 2026.
La contestazione coinvolge materie diverse, ma presenta un filo conduttore: secondo il Governo, in diversi casi la Regione sarebbe intervenuta in ambiti riservati allo Stato oppure avrebbe introdotto spese e discipline finanziarie non sufficientemente coperte.
È importante sottolinearlo: l'impugnazione non significa che queste norme siano già state dichiarate incostituzionali. Il Governo ne chiede l'annullamento; spetterà alla Corte costituzionale decidere.
Una prima norma stabilisce che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione Siciliana cessati dal servizio, per qualsiasi causa, venga corrisposto entro un massimo di dodici mesi.
Il TFS, trattamento di fine servizio, e il TFR, trattamento di fine rapporto, rappresentano in termini semplici le somme che spettano al lavoratore alla conclusione del rapporto di lavoro secondo il regime applicabile.
Il Governo contesta la disciplina regionale confrontandola con quella statale e sostiene, tra l'altro, che la Regione sia intervenuta in una materia riconducibile all'ordinamento civile e alla previdenza.
Nel ricorso viene evidenziato anche un particolare importante: la normativa statale richiamata nell'atto prevede, in determinate situazioni, non soltanto termini di pagamento ma anche una tutela attraverso gli interessi quando vengono superati determinati termini. Una garanzia analoga non sarebbe presente nella disposizione siciliana.
C'è inoltre una questione finanziaria: modificare il momento in cui vengono pagati TFS e TFR può anticipare flussi di spesa pubblica. Per questo il Governo richiama anche l'articolo 81 della Costituzione e il coordinamento della finanza pubblica.
Per fare un esempio concreto, immaginiamo un dipendente regionale che va in pensione. Stabilire se la sua liquidazione debba arrivare dopo nove, dodici o più mesi non è soltanto una questione amministrativa: determina quando quella persona potrà effettivamente disporre di una somma che può essere importante per il bilancio familiare.
Un secondo fronte riguarda il personale iscritto al Fondo pensioni Sicilia.
La Regione ha previsto l'applicazione a questo personale di disposizioni statali richiamate dalla legge regionale, con l'obiettivo dichiarato di evitare disparità di trattamento tra dipendenti.
Secondo il ricorso governativo, però, la disciplina incide sulla previdenza sociale, cioè sull'insieme delle regole che governano pensioni e altre prestazioni previdenziali, materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il problema costituzionale non riguarda quindi soltanto il contenuto concreto del beneficio, ma anche una domanda preliminare: chi aveva il potere di introdurlo?
La legge siciliana prevede inoltre corsi organizzati dall'Assessorato regionale della salute attraverso il CEFPAS per gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale delle ASP.
La formazione riguarda i progetti terapeutici individualizzati, indicati con la sigla PTI, sostenuti attraverso il cosiddetto budget di salute.
Un progetto terapeutico individualizzato è, in termini semplici, un percorso costruito intorno alle necessità della singola persona e può comprendere non soltanto gli aspetti sanitari, ma anche interventi diretti all'inclusione sociale, all'abitazione, al lavoro e alle relazioni.
La contestazione non è rivolta all'utilità della formazione in sé. Il punto sollevato dal Governo riguarda soprattutto il finanziamento.
La legge stabilisce infatti che i costi restino a carico delle singole ASP. Nel ricorso si sostiene che le attività formative non siano riconducibili direttamente ai Livelli essenziali di assistenza e si ricorda che la Sicilia è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La questione può essere spiegata con un esempio familiare: se un bilancio dispone di una somma vincolata alle spese indispensabili, utilizzare parte di quella somma per un'attività ulteriore, anche utile, può ridurre le risorse disponibili per le spese obbligatorie.
È questo, in sostanza, uno dei problemi finanziari che la Corte sarà chiamata a valutare.
Un'altra disposizione particolarmente complessa riguarda il personale regionale che dal 1° gennaio 2001 è transitato, sotto il profilo previdenziale, all'INPS pur continuando a essere dipendente della Regione.
La norma regionale disciplina il calcolo della quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 2000 nei casi di cumulo dei periodi assicurativi.
Il cumulo dei periodi assicurativi permette, in termini generali, di considerare periodi contributivi presenti presso gestioni differenti ai fini pensionistici.
La legge regionale prevede per la quota interessata un criterio collegato alle retribuzioni degli ultimi cinque anni utili.
Secondo il Governo, tuttavia, la Regione avrebbe introdotto un criterio pensionistico speciale in una materia riservata allo Stato.
Vengono inoltre contestati i possibili maggiori oneri e il fatto che la copertura dipenderebbe dal trasferimento di risorse da parte dell'INPS senza, secondo il ricorso, una sufficiente base nella legislazione statale.
Un altro punto interessante riguarda l'espressione interpretazione autentica. Si parla di interpretazione autentica quando il legislatore interviene per precisare quale significato debba essere attribuito a una disposizione precedente.
Secondo il ricorso, in questo caso la norma non si limiterebbe realmente a spiegare una regola già esistente, ma introdurrebbe sostanzialmente un nuovo criterio. Anche questo aspetto viene quindi sottoposto al giudizio della Corte.
La quinta disposizione siciliana contestata riguarda le incompatibilità.
La Regione ha previsto che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere siano incompatibili con diverse cariche politiche locali, comprese quelle di sindaco, componente della giunta, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.
Una incompatibilità non significa necessariamente che una persona non possa essere eletta o nominata: significa che due determinate funzioni non possono essere mantenute contemporaneamente e che, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, occorre scegliere.
Il Governo sostiene che la disciplina regionale non coincida con quella nazionale prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013 e che la Regione abbia oltrepassato le proprie competenze legislative.
Anche qui sarà la Corte costituzionale a stabilire quale disciplina sia conforme alla Costituzione.
Un'altra questione arriva dal Giudice di pace di Firenze e riguarda l'articolo 103, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il caso riguarda un cittadino straniero precedentemente condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale.
Successivamente alla formazione del giudicato, cioè quando la sentenza era ormai diventata definitiva, il datore di lavoro aveva presentato una domanda nell'ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta nel 2020.
La procedura si era conclusa positivamente, con contratto di soggiorno, registrazione INPS e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
Nasce così un problema: la regolarizzazione può produrre l'estinzione del reato anche quando la condanna era già definitiva?
La norma non disciplina espressamente questa particolare situazione.
Secondo il giudice rimettente potrebbe prodursi una disparità: due persone nella stessa condizione potrebbero ricevere conseguenze completamente differenti soltanto perché il processo di una è terminato prima della procedura di emersione e quello dell'altra era ancora pendente.
Il Giudice di pace richiama quindi gli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, relativi, tra l'altro, all'uguaglianza, alla legalità in materia penale e ai principi costituzionali della pena.
Anche in questo caso non siamo davanti alla decisione finale: la Corte costituzionale dovrà stabilire se la disciplina contestata sia compatibile con la Costituzione.
Uno dei temi potenzialmente più interessanti per i cittadini riguarda le graduatorie dei concorsi pubblici.
Nella stessa Gazzetta sono pubblicate cinque ordinanze del TAR Lazio, numerate da 128 a 132, riguardanti sostanzialmente la stessa questione costituzionale.
Il problema nasce dalla disciplina che limita il numero dei candidati considerati idonei al 20% dei posti messi a concorso, con determinate deroghe.
La normativa contestata ha previsto deroghe per graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per quelle relative a concorsi banditi nel 2025.
La questione portata davanti alla Corte riguarda la mancata estensione della deroga, tra l'altro, alle graduatorie approvate nel 2026.
Per capire l'importanza pratica basta un esempio.
Se un'amministrazione mette a concorso 100 posti, una disciplina che limita gli ulteriori idonei al 20% può incidere in maniera decisiva sul numero di candidati che rimangono utilmente collocati in graduatoria oltre ai vincitori.
La graduatoria è l'elenco finale dei candidati ordinati secondo il risultato del concorso. Lo scorrimento della graduatoria consente all'amministrazione, quando ricorrono le condizioni previste, di utilizzare candidati collocati dopo i vincitori per coprire ulteriori posti.
Per questo la futura pronuncia della Corte potrebbe essere particolarmente importante per candidati e amministrazioni.
Ma anche qui occorre evitare un equivoco: la pubblicazione delle ordinanze non elimina oggi il limite e non equivale a una sentenza favorevole agli idonei. Significa che il TAR Lazio ha portato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La risposta, al momento, è: non automaticamente.
Questa Gazzetta pubblica prevalentemente atti di promovimento del giudizio costituzionale. In altre parole, siamo nella fase in cui vengono formulate le questioni sulle quali la Corte dovrà pronunciarsi.
Le norme contestate non possono essere considerate cancellate soltanto perché è stato promosso un giudizio di costituzionalità.
Il vero passaggio decisivo arriverà con le sentenze della Corte.
Per i cittadini interessati, però, questi procedimenti rappresentano un segnale importante perché indicano quali norme potrebbero essere successivamente confermate, interpretate o dichiarate costituzionalmente illegittime.
Il fascicolo interessa soprattutto dipendenti e pensionati della Regione Siciliana, personale delle aziende sanitarie, dirigenti della sanità regionale che ricoprono o intendono ricoprire cariche politiche locali, cittadini stranieri interessati dalle procedure di emersione del 2020 e candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi pubblici coinvolte dalla disciplina sul limite degli idonei.
Per ciascuna di queste categorie, tuttavia, bisognerà attendere le decisioni della Corte prima di poter parlare di un cambiamento definitivo delle regole.
La Corte costituzionale ha già cancellato le norme siciliane?
No. La Gazzetta pubblica il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sarà la Corte costituzionale a decidere se le disposizioni impugnate siano effettivamente illegittime.
Il TFS dei dipendenti siciliani deve quindi essere pagato necessariamente entro dodici mesi?
Il fascicolo documenta proprio una controversia costituzionale sulla norma regionale che stabilisce questo termine. L'impugnazione non deve essere confusa con una sentenza definitiva.
I corsi sulla salute mentale sono stati dichiarati illegittimi?
No. Il Governo contesta soprattutto il meccanismo finanziario previsto dalla legge e la sua compatibilità con i vincoli della spesa sanitaria. La Corte deve ancora pronunciarsi.
La regolarizzazione di uno straniero cancella automaticamente una precedente condanna definitiva per soggiorno illegale?
È precisamente il problema sollevato dal Giudice di pace di Firenze. La norma del 2020 non disciplina espressamente il caso in cui la procedura di emersione favorevole arrivi dopo il giudicato e la questione è stata sottoposta alla Corte costituzionale.
Il limite del 20% degli idonei nei concorsi è stato abolito?
No. Le ordinanze del TAR Lazio sollevano una questione sulla disciplina e sulle deroghe previste, con particolare riferimento anche alle graduatorie approvate nel 2026. Non equivalgono all'abolizione del limite.
Perché ci sono cinque ordinanze sui concorsi?
La Gazzetta pubblica le ordinanze dalla n. 128 alla n. 132 del TAR Lazio, tutte riferite alla questione dello scorrimento delle graduatorie e alla mancata estensione della deroga prevista dalla normativa.
Quando cambieranno concretamente le regole?
Per le questioni sottoposte alla Corte sarà necessario seguire il procedimento e, soprattutto, leggere la futura decisione della Consulta. Solo allora sarà possibile stabilire con precisione gli effetti della pronuncia.
Immaginiamo che un condominio approvi cinque nuove regole.
Prima che quelle regole producano effetti indisturbati nel tempo, qualcuno sostiene che il condominio non avesse il potere di approvarle oppure che siano in contrasto con regole superiori.
A quel punto viene chiamato un organo competente a stabilire chi abbia ragione.
La situazione descritta in questa Gazzetta è simile, con una differenza fondamentale: al posto del regolamento condominiale ci sono leggi e disposizioni dello Stato e delle Regioni, mentre il parametro superiore è la Costituzione.
La Corte costituzionale sarà chiamata a stabilire se le norme contestate possono restare nell'ordinamento oppure se, in tutto o in parte, contrastano con la Costituzione.
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