Dall’urbanistica del Piemonte al trasporto pubblico della Liguria, passando per le nuove regole sugli insediamenti logistici del Friuli-Venezia Giulia e gli interventi dell’Emilia-Romagna per aeroporti, agricoltura, pesca e acquacoltura.
Sono questi alcuni dei temi principali contenuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 settembre 2026, n. 34, 3ª Serie Speciale dedicata alle Regioni.
Il fascicolo raccoglie provvedimenti già approvati a livello regionale e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nazionale. Non significa quindi che tutte le misure inizino ad avere effetto il 5 settembre: per ciascuna legge bisogna guardare alla specifica data di entrata in vigore prevista dalla Regione.
Vediamo le novità più importanti e, soprattutto, cosa possono significare concretamente per cittadini, imprese e amministrazioni locali.
Una delle novità economicamente più importanti arriva dal Piemonte.
La legge regionale 26 febbraio 2026, n. 5 introduce una disciplina temporanea destinata ad accelerare alcune modifiche degli strumenti urbanistici necessarie per realizzare progetti finanziati con risorse europee, statali, regionali e, in particolare, con fondi collegati al PNRR.
La legge riguarda anche investimenti considerati di interesse strategico regionale.
Per rientrare in questa seconda categoria, un progetto privato deve avere normalmente un investimento di almeno 5 milioni di euro e produrre un aumento dell’occupazione pari almeno al 10 per cento, comunque non inferiore a venti nuovi addetti, da mantenere per almeno cinque anni.
Per un nuovo insediamento produttivo, invece, il numero minimo indicato dalla legge è di cento addetti.
Il Comune deve stipulare una convenzione con l’impresa nella quale vengono stabiliti tempi, livelli occupazionali, garanzie, penali e possibilità di revoca degli effetti urbanistici se gli impegni non vengono rispettati.
In parole semplici, una variante urbanistica è una modifica alle regole che stabiliscono che cosa si può costruire o realizzare in una determinata parte del territorio comunale.
La Regione riduce diversi termini amministrativi per permettere a questi procedimenti di concludersi più rapidamente.
Per alcune varianti strutturali, ad esempio, i tempi delle conferenze previste dalla normativa piemontese vengono ridotti rispettivamente a trenta e quarantacinque giorni. Anche i tempi di pubblicazione e presentazione delle osservazioni vengono abbreviati.
La disciplina è temporanea: le disposizioni cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2030, salvo i procedimenti già avviati entro quella data.
Sono previste inoltre risorse per aiutare i Comuni a predisporre le varianti urbanistiche: 400.000 euro per il 2026 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con priorità iniziale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.
Immaginiamo un’impresa che voglia aprire un nuovo stabilimento in un Comune piemontese, investendo diversi milioni di euro e creando cento posti di lavoro.
Se l’area individuata necessita di una modifica dello strumento urbanistico, la nuova disciplina permette, quando sono rispettate le condizioni previste dalla legge, di utilizzare procedure più rapide.
L’obiettivo è evitare che un investimento finanziato o considerato strategico resti fermo per tempi amministrativi molto lunghi.
La semplificazione, però, non elimina automaticamente le verifiche ambientali e urbanistiche.
Un’altra novità molto concreta riguarda gli agenti di commercio.
La legge regionale 12 marzo 2026, n. 7 istituisce un contrassegno unico per le zone a traffico limitato presenti sul territorio piemontese.
Gli agenti di commercio regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese potranno chiedere il contrassegno per utilizzare il veicolo durante lo svolgimento della propria attività professionale.
La Regione prevede inoltre la creazione di un sistema informatico denominato “ZTL-Agenti”.
Attraverso questa piattaforma dovranno essere registrate le targhe dei veicoli autorizzati. I Comuni potranno verificare le richieste, gestire le targhe e rilasciare anche autorizzazioni temporanee in particolari circostanze.
La Giunta regionale deve definire con una propria deliberazione modalità operative, documentazione necessaria e termini di attuazione.
Per il sistema sono previsti 250.000 euro nel triennio 2026-2028: 150.000 euro nel 2026 e 50.000 euro per ciascuno dei due anni successivi.
Oggi un professionista che visita clienti in città diverse può trovarsi davanti a regole ZTL differenti da Comune a Comune.
L’idea del contrassegno unico è creare una gestione regionale più uniforme.
Non va però interpretato come un’autorizzazione immediata e indiscriminata a entrare in qualsiasi ZTL: saranno fondamentali le modalità applicative stabilite dalla Regione e le verifiche affidate ai Comuni.
La Liguria interviene invece sul trasporto pubblico locale.
La legge regionale 18 maggio 2026, n. 4 prevede un contributo in conto capitale di 40 milioni di euro al Comune di Genova per sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale di risanamento dell’azienda di trasporto pubblico locale che opera nell’ambito della Città metropolitana.
Le risorse potranno essere utilizzate anche per acquistare beni strumentali necessari all’erogazione del servizio.
Il versamento è collegato all’omologazione, da parte del Tribunale di Genova, degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’azienda.
Il Comune dovrà rendicontare ogni anno gli investimenti realizzati e la Regione istituirà un comitato di sorveglianza per seguirne l’attuazione.
La Regione autorizza inoltre un maggiore ricorso all’indebitamento fino a 40 milioni di euro per finanziare l’intervento.
La stessa legge mette a disposizione fino a 3,3 milioni di euro per interventi straordinari di efficientamento delle aziende di trasporto pubblico su gomma.
Le risorse sono destinate alla Città metropolitana di Genova e alle Province di Imperia, La Spezia e Savona per attivare procedure di esodo anticipato del personale.
Sono previsti 1,3 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027.
Gli enti interessati devono presentare piani di efficientamento dopo la consultazione delle organizzazioni sindacali. I programmi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2027.
Per il cittadino l’effetto non è quindi un nuovo bonus o un nuovo biglietto agevolato: la legge interviene soprattutto sulla struttura economica e organizzativa del servizio pubblico.
L’obiettivo dichiarato è rendere più efficienti le aziende e sostenere gli investimenti.
Un altro provvedimento ligure aggiorna la legge regionale sulla protezione civile e sull’antincendio.
La legge regionale 18 maggio 2026, n. 5 adegua numerosi riferimenti normativi al più recente Codice della protezione civile, cioè il decreto legislativo n. 1 del 2018.
Vengono aggiornati anche riferimenti istituzionali ormai superati, come quello al Corpo forestale dello Stato, sostituito dal riferimento al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.
Si tratta soprattutto di un riordino e coordinamento delle regole che definiscono competenze e procedure tra Regione ed enti locali.
Particolarmente significativa è la legge regionale 9 marzo 2026, n. 4 del Friuli-Venezia Giulia.
La Regione introduce una disciplina urbanistica specifica per gli insediamenti logistici.
Rientrano nella definizione, tra gli altri:
piattaforme logistiche non intermodali;
centri di magazzinaggio;
centri per la movimentazione delle merci;
depositi di merci o veicoli;
attività di logistica e autotrasporto;
data center.
La legge punta a stabilire criteri uniformi per localizzare nuovi insediamenti e ampliamenti, tenendo conto della tutela dell’ambiente e della salute pubblica, del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana.
È un tema molto concreto perché grandi magazzini, hub distributivi e data center possono produrre occupazione e investimenti, ma incidono anche su traffico pesante, viabilità, consumo di territorio, rumore e servizi locali.
In sostanza, la Regione prova a evitare che strutture di grandi dimensioni vengano valutate soltanto come un normale intervento edilizio comunale, imponendo una pianificazione più coerente con l’intero territorio.
Ancora più ampia è la legge regionale 9 giugno 2026, n. 5, denominata “Disposizioni multisettoriali per l’anno 2026”.
È un provvedimento molto esteso che interviene su numerosi settori della macchina regionale e modifica molte norme precedenti.
Tra gli interventi emergono misure riguardanti semplificazione amministrativa, edilizia e territorio, cultura, sport, servizi sociali e finanziamenti regionali.
Un esempio riguarda il programma per i servizi e gli interventi di prossimità e per la sperimentazione delle cooperative di comunità, per il quale vengono messi a disposizione ulteriori 500.000 euro nel 2026 attraverso risorse regionali aggiuntive al Fondo sociale europeo Plus.
La legge rafforza inoltre il sistema regionale di semplificazione amministrativa, prevedendo un gruppo di lavoro incaricato, tra le altre cose, di proporre modelli standardizzati, favorire banche dati condivise e individuare gli errori amministrativi più frequenti.
Sono presenti anche numerose misure culturali e territoriali, come gli interventi collegati alla valorizzazione della Cineteca del Friuli, del patrimonio di Palazzo Coronini Cronberg e altri progetti locali.
L’Emilia-Romagna interviene sul sistema aeroportuale e sulla logistica.
Con la legge regionale 20 aprile 2026, n. 1, la Regione introduce misure destinate alla promozione dell’attrattività del territorio.
Tra le disposizioni più significative c’è l’assunzione a carico della Regione degli oneri relativi all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri.
A questo scopo vengono previsti 1.912.300 euro ogni anno, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
La Regione può inoltre sostenere il funzionamento degli aeroporti con un traffico annuale fino a 700.000 passeggeri, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato.
La legge prevede anche strumenti di coordinamento per la logistica sostenibile e l’intermodalità.
Intermodalità significa organizzare il trasporto facendo lavorare insieme più mezzi: per esempio camion, treno, nave e aereo.
È come organizzare un viaggio in cui il primo tratto viene fatto in automobile, il secondo in treno e l’ultimo in autobus, cercando di rendere i passaggi il più efficienti possibile.
La legge regionale 20 aprile 2026, n. 2 rinnova invece diversi strumenti di sostegno ai settori agricolo, ittico e dell’acquacoltura.
Il provvedimento interviene anche sulla disciplina dell’apicoltura e sulle iniziative per il potenziamento degli istituti agrari.
La finalità dichiarata è aggiornare le politiche regionali a sostegno di questi comparti produttivi.
Per l’attuazione complessiva della legge sono previsti oneri fino a:
5,74 milioni di euro nel 2026;
3,29 milioni di euro nel 2027;
3,49 milioni di euro nel 2028.
La normativa prevede inoltre che possano concorrere risorse nazionali ed europee assegnate alla Regione.
Per aziende agricole, pescatori, acquacoltori e apicoltori il punto da seguire sarà ora l’attuazione concreta delle singole misure e l’eventuale apertura delle relative procedure di finanziamento.
In fondo alla Gazzetta compare anche un avviso di rettifica relativo alla Provincia autonoma di Bolzano.
Non viene modificata la sostanza dell’agevolazione: viene corretto un errore nella numerazione di un comma.
La disposizione riguarda abitazioni situate in Comuni classificati come strutturalmente svantaggiati e a rischio di emigrazione.
Per queste abitazioni gli importi previsti dalla normativa provinciale vengono incrementati del 25 per cento.
Se l’aumento viene cumulato con altre maggiorazioni previste dalla stessa normativa, l’incremento complessivo non può superare il 35 per cento.
Il testo originariamente indicava erroneamente il nuovo comma come “4-ter”: la numerazione corretta è “4-bis”.
Questa edizione della Gazzetta non contiene una singola misura nazionale che interessi indistintamente tutti gli italiani.
Gli effetti cambiano molto in base al territorio.
Un agente di commercio piemontese può essere direttamente interessato dal nuovo sistema ZTL.
Un pendolare ligure può essere interessato, indirettamente, dagli investimenti sul trasporto pubblico.
Un'impresa che vuole realizzare un grande centro logistico in Friuli-Venezia Giulia dovrà confrontarsi con una nuova disciplina urbanistica.
Un'azienda agricola, un apicoltore o un'impresa della pesca dell'Emilia-Romagna potrà invece essere interessata dai nuovi strumenti regionali di sostegno.
È proprio questo il ruolo della 3ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale: raccogliere norme regionali che spesso non fanno notizia a livello nazionale, ma possono avere effetti molto concreti sulla vita economica e amministrativa dei territori.
Le norme pubblicate nella Gazzetta del 5 settembre entrano tutte in vigore il 5 settembre 2026?
No. La Gazzetta nazionale raccoglie provvedimenti regionali già pubblicati nei rispettivi Bollettini ufficiali. La data effettiva di entrata in vigore deve essere verificata nella singola legge.
Il contrassegno ZTL piemontese permette già a qualsiasi agente di commercio di entrare in tutte le ZTL?
La legge istituisce il sistema regionale, ma la sua concreta operatività dipende anche dalle modalità attuative che devono essere definite dalla Giunta e dalla gestione delle richieste da parte dei Comuni.
Quali investimenti piemontesi possono beneficiare delle procedure urbanistiche accelerate?
Tra gli altri, quelli collegati a fondi europei, statali, PNRR o regionali e quelli qualificati come strategici dalla Regione secondo i requisiti previsti dalla legge.
I 40 milioni per il trasporto pubblico ligure vengono distribuiti direttamente ai cittadini?
No. Sono destinati al Comune di Genova per gli investimenti collegati al piano industriale dell'azienda di trasporto pubblico interessata.
Perché il Friuli-Venezia Giulia disciplina anche i data center come insediamenti logistici?
La legge li ricomprende espressamente nella propria definizione di insediamento logistico e li sottopone quindi alle relative regole territoriali.
Gli aiuti dell'Emilia-Romagna per agricoltura e pesca sono già automaticamente disponibili alle aziende?
La legge crea e finanzia gli strumenti regionali, ma per conoscere modalità di domanda, requisiti e scadenze bisogna seguire i successivi provvedimenti applicativi e gli eventuali bandi.
Che cosa cambia con la rettifica di Bolzano?
Viene corretta la numerazione di un comma. Il contenuto dell'agevolazione, compresa la maggiorazione del 25 per cento prevista per determinate abitazioni nei Comuni svantaggiati, resta quello riportato nella disposizione corretta.
Immaginiamo la Gazzetta regionale come il tabellone degli avvisi di un grande condominio composto da diverse palazzine.
Ogni Regione è una palazzina diversa.
In Piemonte viene deciso che alcune pratiche per nuovi lavori importanti possono seguire un percorso più rapido e viene predisposto un unico pass per alcuni professionisti che devono attraversare zone con accesso limitato.
In Liguria si interviene sul “servizio autobus del condominio”, mettendo risorse per riorganizzarlo.
In Friuli-Venezia Giulia si stabilisce dove e con quali regole possono essere costruiti grandi magazzini e centri logistici.
In Emilia-Romagna si investe invece sui collegamenti aeroportuali, sulla logistica e sulle attività agricole e della pesca.
Le regole sono diverse perché riguardano territori diversi, ma il principio è lo stesso: trasformare decisioni amministrative e risorse pubbliche in interventi concreti sull'economia e sui servizi locali.
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