Una sostanza mai vista prima viene sequestrata dalle Forze di polizia. Un laboratorio scopre una miscela particolarmente pericolosa. In un ospedale arriva un paziente con una grave intossicazione collegata a una nuova sostanza psicoattiva.
Che cosa succede dopo?
La Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2026 dà una risposta precisa con il DPCM 7 luglio 2026, n. 156, il regolamento che definisce compiti e organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D).
L'obiettivo è creare un percorso organizzato che permetta di passare dal primo segnale sospetto alla verifica scientifica e, quando il rischio lo richiede, a un'allerta destinata alle strutture che devono proteggere la salute pubblica.
Il punto fondamentale è questo: una sostanza sospetta non genera automaticamente un'allerta.
Prima vengono raccolti i dati. Poi vengono verificati. Successivamente viene valutata la pericolosità. Soltanto alla fine viene deciso quale tipo di comunicazione diffondere.
NEWS-D significa Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe.
Il regolamento lo definisce come uno strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta, istituito presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il sistema opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato.
In termini semplici, possiamo considerarlo una rete nazionale che collega soggetti capaci di intercettare, analizzare e valutare segnali riguardanti droghe e altre sostanze potenzialmente pericolose.
Il mercato delle droghe può cambiare rapidamente.
Il problema non riguarda soltanto la comparsa di una sostanza completamente nuova.
Una droga già conosciuta può diventare particolarmente pericolosa perché presenta una purezza anomala, perché viene mescolata con altre sostanze tossicologicamente attive o perché viene consumata attraverso modalità nuove e più rischiose.
NEWS-D nasce per individuare precocemente situazioni di potenziale rischio, pericolo o danno per la salute pubblica.
Tra i suoi obiettivi ci sono anche il monitoraggio delle sostanze sul territorio nazionale, l'individuazione di nuove tendenze di consumo, il supporto al Servizio sanitario nazionale e lo scambio di informazioni con i sistemi europei.
Il regolamento individua diverse categorie.
Ci sono innanzitutto le nuove sostanze psicoattive, indicate con la sigla NPS, dall'inglese New Psychoactive Substances.
Si tratta, secondo la definizione richiamata dal decreto, di sostanze non contemplate dalle convenzioni internazionali indicate nel regolamento ma che possono presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli delle sostanze sottoposte a controllo.
NEWS-D si occupa inoltre di precursori.
I precursori sono sostanze che possono essere impiegate per produrre sostanze stupefacenti o psicotrope.
Un'altra categoria è costituita dalle sostanze a rischio: sostanze non inserite nelle tabelle del Testo unico sugli stupefacenti che possono essere oggetto di abuso, provocare intossicazioni oppure determinare nuove forme di dipendenza.
Sono considerate anche le sostanze inserite nella lista europea di monitoraggio intensivo.
Infine NEWS-D può interessarsi alle droghe già conosciute quando emergono elementi anomali: miscele pericolose, sostanze da taglio, variazioni significative della purezza, nuove modalità di assunzione oppure sequestri insoliti rispetto a una determinata area geografica.
Il percorso verso un'eventuale allerta comincia con un'anomalia.
Il regolamento distingue tra campioni non biologici e campioni biologici.
Un campione non biologico può essere, per esempio, il reperto di una sostanza sequestrata.
I campioni biologici comprendono invece sangue, plasma, urine, capelli e tessuti utilizzati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
Per i campioni non biologici il regolamento introduce criteri qualitativi e quantitativi.
Dal punto di vista qualitativo, può scattare la segnalazione quando viene identificata una nuova sostanza psicoattiva.
Ma non soltanto.
È rilevante anche la presenza di precursori oppure di stupefacenti mescolati con altre sostanze psicoattive, sostanze tossicologicamente attive, adulteranti, additivi o sostanze da taglio pericolose.
Può essere segnalata anche una droga già conosciuta quando emergono nuove modalità di assunzione o consumo oppure quando viene sequestrata con una frequenza atipica in una determinata zona.
Il criterio quantitativo riguarda invece le concentrazioni.
Il decreto considera il caso in cui una sostanza inserita nelle tabelle del Testo unico presenti valori di concentrazione superiori alle medie riportate nella più recente relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia.
NEWS-D non guarda soltanto alle sostanze sequestrate.
Sono importanti anche le conseguenze sulle persone.
Un campione biologico proveniente da un caso clinico o forense di intossicazione o decesso viene considerato anomalo nei casi individuati dal regolamento.
Tra questi rientrano la presenza di nuove sostanze psicoattive e sostanze a rischio, oppure sostanze stupefacenti identificate in serie di casi di intossicazione e decesso.
Questo permette di mettere in relazione ciò che viene trovato sul mercato illegale con ciò che medici e tossicologi osservano concretamente nei pazienti.
Una volta individuata l'anomalia, il tempo diventa fondamentale.
I laboratori che operano come centri collaborativi di secondo livello devono effettuare la segnalazione tempestivamente e comunque senza ritardo quando gli accertamenti analitici risultano positivi rispetto al criterio qualitativo.
Per il superamento delle soglie relative al criterio quantitativo è prevista invece una comunicazione almeno mensile con dati aggregati.
Gli altri centri collaborativi di primo e secondo livello effettuano la segnalazione senza ritardo.
Il regolamento prevede un dispositivo informatico dedicato.
La segnalazione viene effettuata compilando una specifica scheda.
Nel caso di un campione non biologico vengono raccolte informazioni come data e provincia del sequestro, organo che lo ha effettuato, descrizione del reperto, tecniche analitiche utilizzate, sostanze identificate e, quando necessario, concentrazione e purezza.
Per i campioni biologici vengono invece indicati elementi come data e regione dell'intossicazione o del decesso, informazioni necessarie a ricostruire il caso, risultati delle analisi e valutazione clinica e tossicologica.
Un aspetto importante riguarda i dati personali.
Il regolamento prevede la trasmissione in forma anonimizzata delle informazioni disciplinate dal sistema.
Anonimizzare significa applicare tecniche che impediscono o comunque non consentono più di identificare la persona alla quale i dati originariamente si riferivano.
NEWS-D è quindi costruito per studiare il fenomeno e il rischio sanitario, non per creare attraverso queste segnalazioni un elenco identificativo dei singoli pazienti.
Una segnalazione non diventa immediatamente un'allerta.
Questo è probabilmente il passaggio più importante per capire NEWS-D.
Il dato viene sottoposto a un processo di verifica e convalida.
Tra i protagonisti troviamo l'Istituto superiore di sanità (ISS), i Centri antiveleni (CAV) designati e la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA).
L'ISS interviene in particolare sugli aspetti bio-tossicologici e chimico-tossicologici.
I Centri antiveleni designati intervengono sugli aspetti clinico-tossicologici.
La DCSA partecipa al processo nell'ambito delle proprie competenze.
Immaginiamo che un laboratorio trovi una sostanza sconosciuta in una compressa.
Questo è un segnale importante, ma prima di lanciare un allarme bisogna rispondere a diverse domande.
La sostanza è stata identificata correttamente?
Qual è la sua composizione?
È già comparsa altrove?
Esistono casi di intossicazione?
Quali effetti clinici sono stati osservati?
Il rischio è soltanto teorico oppure ci sono già conseguenze concrete sulla salute?
Il NEWS-D prevede proprio questa fase di approfondimento.
Quando necessario possono essere richieste anche analisi di conferma.
Dopo la verifica si passa alla valutazione congiunta.
I centri collaborativi di primo livello analizzano gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici e clinico-tossicologici.
L'obiettivo è determinare la pericolosità e stabilire quale documento debba essere prodotto.
Non tutte le situazioni, infatti, richiedono un'allerta.
Il regolamento prevede diversi strumenti.
La comunicazione EUDA è un documento periodico e non urgente.
Serve a condividere informazioni sulle nuove sostanze psicoattive notificate in Europa nel mese precedente.
In questo modo i centri italiani possono sapere che una determinata sostanza è comparsa in un altro Paese europeo anche se non è stata ancora individuata in Italia.
L'informativa ha carattere non urgente.
Serve a condividere dati e informazioni utili sulle sostanze individuate.
È quindi uno strumento di conoscenza e prevenzione, ma non indica necessariamente una situazione di emergenza.
Un livello successivo è l'informativa rapida.
Anche questo documento non viene classificato come urgente dal regolamento, ma viene utilizzato quando emerge un rischio per la salute pubblica che richiede maggiore attenzione, senza raggiungere il livello necessario per allertare il settore dell'urgenza.
È una sorta di segnale intermedio: la situazione merita attenzione particolare, ma non siamo ancora nel campo dell'allerta sanitaria vera e propria.
L'allerta è invece un documento a carattere di urgenza.
Serve a informare tempestivamente e senza ritardo i centri collaborativi, il Servizio sanitario nazionale e, secondo le necessità, altri enti e istituzioni.
Ed è qui che entra in gioco uno degli elementi centrali del nuovo regolamento: le tre gradazioni di rischio.
Il primo livello riguarda un rischio potenziale per la salute pubblica.
Secondo il regolamento, può essere determinato dall'individuazione di nuove sostanze psicoattive, sostanze a rischio, sostanze sottoposte a monitoraggio intensivo o determinati stupefacenti rilevati in campioni biologici provenienti da casi clinici o forensi di intossicazione o decesso nel territorio europeo o internazionale.
Tradotto in modo semplice: la minaccia esiste e merita attenzione, anche se il fenomeno non ha ancora necessariamente prodotto sul territorio italiano gli effetti che giustificano i livelli successivi.
Il secondo livello indica un rischio moderato per la salute pubblica.
Qui il territorio nazionale diventa centrale.
Il regolamento considera sostanze individuate in campioni non biologici oppure in campioni biologici provenienti da casi clinici o forensi di intossicazione in Italia, quando possono provocare disturbi temporanei o permanenti non letali.
In termini pratici, non siamo più soltanto davanti a una minaccia osservata altrove.
Il problema è stato rilevato sul territorio nazionale.
Il terzo livello rappresenta il massimo grado previsto dal sistema.
L'allerta di grado 3 riguarda un rischio elevato per la salute pubblica.
Può essere determinata dall'individuazione delle sostanze considerate dal regolamento in campioni non biologici oppure in campioni biologici provenienti da casi clinici o forensi di decesso sul territorio nazionale.
Ma c'è un elemento molto importante.
Il regolamento stabilisce che l'allerta di grado 3 può essere giustificata anche in assenza di decessi.
Questo può avvenire quando le intossicazioni, per frequenza e gravità, mostrano un impatto significativo e crescente sulla salute pubblica.
Quindi non è necessario aspettare una vittima prima di raggiungere il massimo livello di allerta se i dati dimostrano già una situazione particolarmente grave.
Possiamo sintetizzarle così.
Grado 1 → rischio potenziale.
Il segnale è serio e può provenire anche dal contesto europeo o internazionale.
Grado 2 → rischio moderato rilevato in Italia.
La sostanza è collegata a un rischio sanitario concreto sul territorio nazionale, secondo i criteri indicati dal regolamento.
Grado 3 → rischio elevato.
Il fenomeno presenta caratteristiche particolarmente gravi sul territorio nazionale, comprese le situazioni con decessi oppure intossicazioni così frequenti e gravi da produrre un impatto significativo e crescente.
Non è il singolo laboratorio che decide autonomamente di dichiarare un'allerta nazionale.
Il laboratorio segnala.
Poi interviene il processo di verifica, convalida e valutazione.
I centri collaborativi di primo livello individuano la tipologia di documento da produrre nell'ambito delle rispettive competenze.
Il documento viene quindi sottoposto all'approvazione del Dipartimento prima della sua diramazione.
Questo sistema serve a evitare che un dato ancora da verificare venga confuso con un'emergenza sanitaria accertata.
Una volta approvato, il documento viene diramato dal NEWS-D ai destinatari previsti.
A seconda dell'urgenza e del grado di pericolosità possono essere coinvolti i centri collaborativi, il Servizio sanitario nazionale e altri specifici destinatari.
Per gli uffici, reparti e laboratori delle Forze di polizia la trasmissione avviene tramite la DCSA.
Il processo non termina però con l'invio dell'allerta.
Il regolamento prevede anche il monitoraggio degli esiti.
Questo significa continuare a osservare il fenomeno dopo la segnalazione iniziale.
NEWS-D non è un sistema isolato.
Il Punto focale nazionale assicura il collegamento con i sistemi dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA).
In particolare, il regolamento richiama il sistema europeo sulle nuove sostanze psicoattive e il Sistema europeo di allerta sulle droghe.
L'Italia può quindi ricevere segnalazioni dall'Europa e, allo stesso tempo, trasmettere a EUDA le informazioni raccolte e validate a livello nazionale.
Immaginiamo che durante un sequestro venga trovata una partita di compresse.
Il laboratorio effettua le analisi e scopre una nuova sostanza psicoattiva.
Fase 1 – Segnale
Il campione presenta un'anomalia prevista dai criteri del NEWS-D.
Fase 2 – Segnalazione
Il dato viene trasmesso senza ritardo attraverso il sistema previsto.
Fase 3 – Verifica
Le strutture competenti verificano l'identificazione e raccolgono ulteriori informazioni.
Fase 4 – Valutazione
Si cerca di capire quanto la sostanza sia tossica e se siano già comparsi casi clinici.
Fase 5 – Classificazione
Viene stabilito se sia sufficiente un'informativa oppure se esistano le condizioni per un'allerta.
Fase 6 – Diffusione
Se viene approvata un'allerta, le informazioni raggiungono le strutture interessate.
Fase 7 – Monitoraggio
Il fenomeno continua a essere seguito per verificare nuovi casi e sviluppi.
È questo il cuore del NEWS-D: trasformare un segnale isolato in informazione verificata e, quando necessario, in un avviso sanitario operativo.
Il regolamento non introduce per il normale cittadino un nuovo obbligo burocratico.
Non bisogna iscriversi al NEWS-D.
Non bisogna presentare una domanda.
Non nasce una nuova tassa.
L'effetto è soprattutto sul funzionamento delle istituzioni.
Quando compare una sostanza pericolosa, l'obiettivo è fare in modo che il dato non rimanga confinato nel laboratorio o nella struttura che l'ha individuata.
Le informazioni possono essere condivise e valutate all'interno di una rete nazionale.
Immaginiamo che una nuova sostanza abbia già provocato intossicazioni in una parte d'Italia.
Poco dopo un paziente con sintomi simili arriva in un'altra regione.
Una rete di allerta permette alle strutture sanitarie coinvolte nel sistema di disporre di informazioni sul fenomeno già osservato.
La rapidità della conoscenza può diventare quindi un elemento importante della risposta sanitaria.
Nel testo del regolamento viene richiamato anche il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici, approvato nel marzo 2024.
Questo riferimento mostra il contesto nel quale si inserisce il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio.
Non significa però che NEWS-D sia un sistema dedicato esclusivamente al fentanyl.
Il suo campo di osservazione è molto più ampio e comprende le diverse categorie di sostanze individuate dal regolamento.
Che cos'è NEWS-D?
È il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe disciplinato dal DPCM 7 luglio 2026, n. 156. Coordina la raccolta, verifica, valutazione e diffusione di informazioni relative alle sostanze considerate dal regolamento.
Una sostanza sospetta genera automaticamente un'allerta?
No. Prima viene effettuata la segnalazione, poi i dati vengono verificati e convalidati e viene valutata la pericolosità. Solo successivamente viene stabilito quale documento produrre.
Quanti livelli di allerta esistono?
Tre: grado 1 per il rischio potenziale, grado 2 per il rischio moderato e grado 3 per il rischio elevato, secondo i criteri definiti dal regolamento.
L'allerta di grado 3 richiede necessariamente che ci sia stato un decesso?
No. Il regolamento consente il grado 3 anche senza decessi quando frequenza e gravità delle intossicazioni mostrano un impatto significativo e crescente sulla salute pubblica.
NEWS-D controlla solamente droghe completamente nuove?
No. Il sistema comprende anche precursori, sostanze a rischio, sostanze in monitoraggio intensivo e stupefacenti già conosciuti quando presentano le caratteristiche anomale individuate dal decreto.
Chi effettua le analisi scientifiche?
Il sistema coinvolge diversi soggetti. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di verifica e convalida nell'ambito bio-tossicologico e chimico-tossicologico; sono coinvolti anche Centri antiveleni designati e DCSA secondo le rispettive competenze.
Le segnalazioni contengono il nome dei pazienti?
Il regolamento disciplina la trasmissione in forma anonimizzata dei dati previsti dal sistema.
NEWS-D è collegato all'Unione europea?
Sì. Attraverso il Punto focale nazionale il sistema scambia informazioni con EUDA e con i sistemi europei di allerta previsti dal regolamento.
Un cittadino deve registrarsi al NEWS-D?
Il decreto disciplina una rete istituzionale e tecnico-scientifica e non prevede una registrazione generale dei cittadini al sistema.
Quando entra in vigore il regolamento?
Il DPCM n. 156 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2026. Per la decorrenza giuridica va applicata la specifica disposizione finale sull'entrata in vigore contenuta nel regolamento.
Immaginiamo NEWS-D come un grande sistema antincendio nazionale.
Un laboratorio rappresenta il sensore che sente odore di fumo.
La segnalazione è il primo segnale inviato alla centrale.
ISS, Centri antiveleni e strutture competenti sono gli specialisti che verificano se esiste davvero un incendio, quanto è esteso e quanto è pericoloso.
Non ogni odore di fumo fa scattare la sirena generale.
Prima bisogna verificare.
Se il rischio viene confermato, si decide quanto deve essere forte l'allarme.
Grado 1: attenzione, potrebbe esserci un pericolo.
Grado 2: il problema è stato individuato in Italia e il rischio è più concreto.
Grado 3: il pericolo per la salute pubblica è elevato.
Infine l'informazione viene inviata a chi deve intervenire e la situazione continua a essere monitorata.
È questo, in sostanza, il nuovo NEWS-D: un sistema che cerca di trasformare velocemente un'anomalia scientifica in una risposta coordinata di sanità pubblica.
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