Una bottiglia di plastica non è soltanto il suo corpo. Quando si misura quanta plastica riciclata contiene, bisogna considerare anche il tappo o il coperchio e, se in plastica, l'etichetta o l'etichetta termoretraibile.
È uno degli aspetti più concreti della Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 2ª Serie Speciale “Unione Europea” n. 69 del 3 settembre 2026.
Il provvedimento introduce nuove modalità per calcolare, verificare e comunicare il contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, comprese quelle in PET.
Non è soltanto una questione statistica. Stabilire esattamente cosa deve essere contato serve a capire se gli obiettivi europei sul contenuto riciclato vengono realmente raggiunti.
La direttiva europea sulla plastica monouso stabilisce obiettivi minimi di contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.
Per verificare il raggiungimento di questi obiettivi, però, è necessario utilizzare un sistema di calcolo comune.
Se ogni Stato o produttore misurasse il contenuto riciclato con criteri differenti, confrontare i risultati diventerebbe molto difficile.
La Commissione punta quindi ad avere dati trasparenti, verificabili e comparabili, indipendentemente dai metodi di riciclaggio utilizzati.
La nuova decisione sostituisce e abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683.
Il principio di base è relativamente semplice.
Si prende il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie PET immesse sul mercato e lo si confronta con il peso complessivo della plastica presente nelle stesse bottiglie.
Il risultato viene espresso in percentuale.
In parole semplici:
se una determinata quantità di bottiglie contiene complessivamente 100 chilogrammi di plastica e 30 chilogrammi provengono da plastica riciclata riconosciuta secondo le regole europee, il contenuto riciclato sarà del 30%.
Ma la parte interessante è capire che cosa entra effettivamente in quei 100 chilogrammi.
La nuova metodologia considera una bottiglia PET composta da diverse parti.
Nel calcolo entrano:
il corpo della bottiglia;
il tappo o il coperchio;
l'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile in plastica.
Il peso complessivo della plastica della bottiglia deriva quindi dalla somma della plastica presente in queste componenti.
Allo stesso modo viene calcolata separatamente la quantità di plastica riciclata presente nelle diverse parti e poi i valori vengono sommati.
Questo significa, ad esempio, che una bottiglia potrebbe avere un corpo realizzato con una determinata percentuale di materiale riciclato e un tappo con una percentuale differente.
Il calcolo finale deve tenerne conto.
È uno degli elementi più curiosi della nuova disciplina.
La Commissione osserva che la bottiglia nella forma normalmente acquistata dal consumatore comprende non soltanto il contenitore e il tappo, ma anche l'etichetta.
Le etichette e le etichette termoretraibili – quelle pellicole che possono avvolgere anche completamente la bottiglia – sono spesso applicate nella stessa fase produttiva in cui vengono montati tappi e coperchi.
Per questo, quando sono in plastica, il loro peso viene incluso nel peso della plastica della bottiglia.
E se l'etichetta contiene plastica riciclata, anche quella quantità entra nel calcolo del contenuto riciclato.
Qui la distinzione è importante.
Gli obiettivi riguardano la plastica.
Di conseguenza, nel calcolo devono essere considerate soltanto le parti in plastica.
Una parte non plastica, come un'etichetta di carta, non viene quindi conteggiata come plastica della bottiglia.
La Commissione osserva che le parti non plastiche di una normale bottiglia per bevande, come appunto un'etichetta di carta, sono stimate al massimo intorno al 5% del peso della bottiglia e ritiene che la loro esclusione non alteri significativamente la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo.
Un'altra distinzione fondamentale riguarda l'origine del materiale.
Per questi calcoli, la definizione di plastica riciclata considera i materiali derivati dai rifiuti di plastica post-consumo.
Post-consumo significa, in sostanza, materiale proveniente da prodotti che hanno raggiunto la fase successiva alla loro immissione sul mercato.
Il testo distingue questa categoria dai materiali e dai rifiuti generati durante i processi produttivi o di fabbricazione prima che il prodotto venga immesso sul mercato.
La differenza è importante perché l'obiettivo europeo è favorire la circolarità della plastica effettivamente entrata nel ciclo di consumo.
Immaginiamo una bottiglia composta da tre elementi in plastica:
corpo della bottiglia;
tappo;
etichetta.
Per determinare il peso totale della plastica non si guarda soltanto al corpo.
Si somma la plastica presente nelle tre parti.
Lo stesso procedimento viene effettuato per determinare quanta plastica riciclata è contenuta complessivamente nelle tre componenti.
È come fare il bilancio di una famiglia: per conoscere le entrate complessive non si considera soltanto lo stipendio principale, ma si sommano tutte le entrate che rientrano nelle categorie previste.
Una delle ragioni che hanno portato alla nuova metodologia è l'evoluzione delle tecnologie di riciclaggio.
La precedente disciplina era costruita soprattutto intorno ai dati generati nel quadro del regolamento europeo sulla plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti.
Ora la Commissione vuole permettere che possano essere considerati, alle condizioni previste, anche altri metodi di riciclaggio.
Tra questi c'è il riciclaggio chimico.
Nel riciclaggio meccanico il materiale viene recuperato attraverso lavorazioni prevalentemente fisiche.
Nel riciclaggio chimico, invece, la struttura chimica del materiale può essere modificata e i polimeri possono essere scomposti per ottenere sostanze successivamente utilizzate nella produzione di nuovi materiali.
La Commissione precisa comunque che il riciclaggio chimico dovrebbe integrare quello meccanico, che viene indicato come generalmente preferibile dal punto di vista ambientale quando consente di ottenere materiale riciclato con qualità e prestazioni sufficienti.
Con il riciclaggio chimico nasce un problema.
Immaginiamo un grande impianto nel quale vengono introdotti contemporaneamente materiali di origine differente.
Dopo diverse trasformazioni può diventare difficile stabilire fisicamente quale singola molecola provenga dal materiale riciclato e quale dalla materia prima vergine.
Per questo la normativa introduce la contabilizzazione del bilancio di massa.
È un sistema contabile che permette di seguire e attribuire le quantità di materiale ammissibile lungo il processo produttivo.
Il principio fondamentale è che non si può dichiarare più materiale riciclato di quello effettivamente entrato nel sistema secondo le condizioni stabilite.
Possiamo immaginare il bilancio di massa come un conto corrente.
Se sul conto entrano 100 euro, non possiamo dichiarare di averne spesi 150 senza che esista un'altra entrata.
Allo stesso modo, un impianto non può attribuire ai propri prodotti una quantità complessiva di materiale proveniente da rifiuti plastici post-consumo superiore a quella effettivamente disponibile nel processo.
Il sistema serve quindi a impedire che il contenuto riciclato esista soltanto “sulla carta”.
Gli Stati membri devono raccogliere i dati dagli operatori economici che immettono sul proprio mercato bottiglie in PET.
Devono essere raccolte informazioni sia sul peso complessivo della plastica sia sul peso della plastica riciclata.
Gli operatori devono calcolare separatamente il contenuto riciclato delle diverse parti delle bottiglie e successivamente sommare i risultati secondo la metodologia europea.
La nuova disciplina crea quindi una catena documentale che accompagna il materiale lungo le varie fasi della produzione e dell'approvvigionamento.
Non basta dichiarare una percentuale.
La decisione introduce anche strumenti di verifica e documentazione.
Tra gli allegati compare un modello di certificato di conformità, con l'indicazione dell'operatore economico, dei siti interessati, del verificatore e del periodo di validità.
Sono inoltre previste dichiarazioni relative al contenuto riciclato lungo la catena.
L'obiettivo è rendere il dato finale non soltanto dichiarato, ma anche ricostruibile e verificabile.
Per un produttore di bevande o imballaggi il cambiamento significa che il contenuto riciclato deve essere documentato in maniera sempre più precisa.
Non basta sapere quanto materiale riciclato viene acquistato complessivamente.
Bisogna riuscire a collegare le informazioni alle diverse componenti della bottiglia e alla relativa catena di approvvigionamento.
Questo può significare sistemi informativi più precisi, documentazione dei fornitori e maggiore tracciabilità.
Per gli operatori del riciclo, la possibilità di riconoscere più metodi di riciclaggio amplia il quadro tecnologico.
Il provvedimento considera infatti anche situazioni nelle quali vengono utilizzati processi diversi dal riciclaggio meccanico tradizionale.
Ma l'apertura a nuove tecnologie è accompagnata da regole di contabilizzazione e verifica.
L'obiettivo è evitare che l'innovazione tecnologica renda meno trasparente la provenienza del materiale.
Il cittadino non dovrà pesare tappo ed etichetta della bottiglia prima di gettarla nella raccolta differenziata.
La novità opera soprattutto a livello di produttori, filiere e Stati membri.
L'effetto per il consumatore è più indiretto: quando l'Europa dichiara che le bottiglie raggiungono una determinata percentuale di materiale riciclato, quella percentuale dovrebbe essere costruita attraverso criteri comuni e verificabili.
Questo rende più credibili e confrontabili i risultati ambientali dichiarati.
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Contestualmente viene abrogata la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683.
La Commissione dovrà inoltre riesaminare la nuova decisione entro il 1° gennaio 2030.
La percentuale di plastica riciclata riguarda soltanto il corpo della bottiglia?
No. Per le bottiglie PET il calcolo considera il corpo, il tappo o coperchio e l'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile in plastica.
Un'etichetta di plastica viene quindi conteggiata?
Sì. Il suo peso entra nel peso complessivo della plastica e l'eventuale materiale riciclato presente nell'etichetta contribuisce alla quantità di plastica riciclata.
E un'etichetta di carta?
Le parti non in plastica non vengono considerate nel calcolo del peso della plastica previsto dalla metodologia.
Che cosa significa plastica riciclata post-consumo?
Ai fini della decisione, il materiale riciclato riconosciuto deve derivare dai rifiuti plastici post-consumo secondo le definizioni e condizioni stabilite dalla normativa. Gli scarti generati nei processi produttivi prima dell'immissione del prodotto sul mercato non vengono automaticamente trattati nello stesso modo.
Viene riconosciuto anche il riciclaggio chimico?
La decisione introduce regole che consentono di considerare anche plastica ottenuta attraverso altri metodi, compreso il riciclaggio chimico, applicando quando necessario la contabilizzazione del bilancio di massa.
Che cos'è il bilancio di massa?
È un metodo di contabilizzazione che permette di seguire le quantità di materiale ammissibile lungo processi nei quali materiali riciclati e altri materiali possono essere trasformati o combinati.
Chi deve fornire i dati?
Gli Stati membri raccolgono i dati dagli operatori economici che immettono sul proprio mercato bottiglie in PET.
Perché tutto questo è importante?
Perché gli obiettivi europei sul contenuto riciclato devono essere misurati utilizzando criteri comuni. Senza una metodologia uniforme, le percentuali dichiarate nei diversi Paesi o attraverso diverse tecnologie sarebbero difficili da confrontare.
Immaginiamo di voler sapere quanta farina integrale c'è realmente in un impasto.
Non avrebbe senso pesare soltanto una parte della pagnotta e ignorare il resto.
Per conoscere la percentuale corretta bisogna stabilire prima quali ingredienti e componenti devono entrare nel calcolo e poi applicare lo stesso metodo a tutti.
L'Unione europea fa qualcosa di simile con le bottiglie PET.
Stabilisce quali parti in plastica devono essere conteggiate – corpo, tappo e, quando presente, etichetta in plastica – e come calcolare la quota proveniente da materiale riciclato.
In questo modo un “30% di plastica riciclata” dovrebbe avere lo stesso significato indipendentemente dall'azienda o dallo Stato membro in cui viene effettuato il calcolo.
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