Comprare online un prodotto proveniente da fuori dell’Unione europea cambia. Una delle novità più rilevanti contenute nella Gazzetta Ufficiale, 2ª Serie Speciale Unione Europea n. 69 del 3 settembre 2026, riguarda infatti le piccole spedizioni acquistate a distanza.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione interviene sulle regole doganali necessarie per applicare il nuovo dazio doganale temporaneo di 3 euro previsto per determinate vendite a distanza di beni importati contenuti in spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro.
Non si tratta quindi soltanto di una modifica tecnica destinata agli uffici doganali: il nuovo sistema interessa direttamente il commercio elettronico e può riflettersi sui costi delle merci acquistate dai consumatori europei da venditori extra-UE.
Il punto di partenza è l'eliminazione della precedente franchigia doganale basata sulla soglia di valore.
Il regolamento ricorda infatti che il Regolamento (UE) 2026/382 ha soppresso, con effetto dal 1° luglio 2026, gli articoli 23 e 24 del precedente regime europeo delle franchigie doganali.
La conseguenza è importante: le merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro per spedizione non beneficiano più, solo in ragione del loro basso valore, della precedente esenzione dai dazi all'importazione.
Per gestire la fase transitoria è stato introdotto, nei casi previsti dalla normativa, un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo.
Questo è uno degli aspetti più importanti da comprendere.
La normativa non parla semplicemente di 3 euro per ordine.
Il regolamento introduce infatti una definizione formale di articolo proprio per permettere la corretta applicazione del dazio.
In sostanza, ai fini della dichiarazione doganale, occorre determinare quali siano gli articoli presenti nella spedizione.
La stessa normativa precisa inoltre che articoli identici possono, alle condizioni previste, essere raggruppati e dichiarati sulla stessa riga della dichiarazione.
È quindi sbagliato interpretare automaticamente la misura come una semplice “tassa di 3 euro su ogni pacco”.
Il valore intrinseco è un concetto doganale utilizzato per determinare il valore della merce ai fini dell'applicazione di determinate procedure.
Nel caso disciplinato dal provvedimento, la soglia considerata è quella delle spedizioni il cui valore intrinseco complessivo non supera 150 euro.
È una fascia particolarmente importante per l'e-commerce perché comprende moltissimi piccoli acquisti effettuati quotidianamente attraverso piattaforme e venditori situati fuori dall'Unione europea.
Nel provvedimento compare più volte la cosiddetta dichiarazione H7.
Detto in termini semplici, è una dichiarazione doganale con un insieme ridotto di dati, utilizzata per determinate spedizioni di basso valore.
Con il cambiamento delle regole europee, anche questa dichiarazione deve essere adeguata.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1022 modifica quindi le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 affinché l'H7 sia coerente con il nuovo dazio temporaneo.
Il testo precisa inoltre che il dazio di 3 euro può trovare applicazione indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate attraverso dichiarazioni H1, H6 o H7, secondo i casi previsti.
Immaginiamo il sistema doganale come la cassa di un grande supermercato.
Se cambia il modo in cui viene calcolato il prezzo di alcuni prodotti, non basta decidere il nuovo prezzo: bisogna anche aggiornare il sistema informatico che identifica i prodotti, li registra e calcola quanto deve essere pagato.
È sostanzialmente ciò che avviene con questo regolamento.
L'UE aveva modificato la disciplina delle piccole spedizioni. Di conseguenza era necessario aggiornare definizioni, dichiarazioni doganali e dati richiesti affinché le dogane potessero materialmente applicare il nuovo sistema.
Per il cittadino il punto fondamentale è semplice: un acquisto extra-UE di piccolo valore non deve più essere considerato automaticamente privo di conseguenze doganali soltanto perché costa meno di 150 euro.
La nuova disciplina può quindi incidere sul costo effettivo di determinati acquisti provenienti dall'esterno dell'Unione.
Questo rende ancora più importante, quando si acquista online, verificare:
Una famiglia acquista online alcuni piccoli prodotti da un venditore extra-UE.
In passato la soglia dei 150 euro aveva un ruolo fondamentale nella franchigia doganale.
Con la riforma richiamata dal nuovo regolamento, quella situazione cambia: il basso valore della spedizione non garantisce più, da solo, l'esenzione precedente.
Inoltre, quando trova applicazione il dazio temporaneo, diventa importante anche il numero e la classificazione degli articoli contenuti nella spedizione.
Per questo il consumatore non dovrebbe interpretare la misura semplicemente come “3 euro sul pacco”.
L'impatto non riguarda soltanto il consumatore.
Marketplace, operatori postali, intermediari, spedizionieri, venditori online e soggetti che presentano dichiarazioni doganali devono adattare procedure e dati al nuovo sistema.
Per le imprese europee, inoltre, la riforma modifica il quadro competitivo rispetto alle merci di piccolo valore importate direttamente da Paesi terzi.
Cosa cambia per gli acquisti online sotto i 150 euro?
La precedente franchigia doganale basata sulla soglia è stata eliminata. Il regolamento pubblicato disciplina le procedure necessarie per applicare il nuovo regime e il dazio doganale temporaneo previsto nei casi stabiliti dalla normativa.
Il dazio è sempre di 3 euro per ogni pacco?
No. Il testo parla di un dazio temporaneo di 3 euro per articolo nelle spedizioni che rientrano nelle condizioni previste. Per questo viene introdotta anche una specifica definizione doganale di articolo.
La soglia dei 150 euro è scomparsa completamente?
No. Continua ad avere rilievo per individuare l'ambito delle spedizioni interessate da specifiche procedure e dal regime temporaneo previsto dalla normativa.
Che cos'è la dichiarazione H7?
È una dichiarazione doganale semplificata, caratterizzata da un insieme specifico e ridotto di dati, utilizzata per determinate spedizioni di basso valore.
Da quando è cambiata la franchigia doganale?
Il testo del regolamento indica che la soppressione degli articoli 23 e 24 del precedente regime delle franchigie produce effetti dal 1° luglio 2026.
Il provvedimento interessa anche le aziende?
Sì. Interessa in particolare operatori dell'e-commerce, piattaforme, servizi postali, intermediari e soggetti coinvolti nelle dichiarazioni e nelle procedure di importazione.
Un prodotto da 10 euro può quindi avere conseguenze doganali?
Il semplice fatto che il prodotto abbia un valore molto basso non determina più automaticamente la precedente esenzione basata sulla soglia. L'applicazione concreta dipende però dalle condizioni stabilite dalla disciplina doganale.
Pensiamo alla vecchia disciplina come a un parcheggio nel quale le auto sotto una certa dimensione potevano entrare gratuitamente.
L'Unione europea ha eliminato quella regola.
Ora anche le “auto piccole” entrano nel sistema tariffario e, per alcune di esse, durante la fase transitoria viene applicata una tariffa specifica.
Il Regolamento 2026/1022 serve soprattutto a spiegare al “casello doganale” come riconoscere correttamente queste merci, quali dati registrare e come applicare il nuovo sistema.
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