La Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2026, 2ª Serie Speciale – Unione Europea, porta in Italia un pacchetto particolarmente ampio di provvedimenti europei. Tra i temi principali ci sono il controllo degli investimenti provenienti dall'estero, le piante ottenute attraverso nuove tecniche genomiche, il materiale forestale, la tutela delle specie protette, le certificazioni dei prodotti biologici importati e le misure restrittive legate alla guerra in Ucraina.
Uno dei provvedimenti di maggiore impatto è il Regolamento (UE) 2026/1386, che introduce un quadro più rigoroso e uniforme per controllare gli investimenti esteri nell'Unione europea e sostituisce il precedente regolamento (UE) 2019/452.
L'obiettivo è trovare un equilibrio: mantenere l'Europa aperta ai capitali internazionali senza permettere che acquisizioni o investimenti possano mettere a rischio infrastrutture, tecnologie e attività considerate strategiche.
Il nuovo regolamento parte da un principio semplice: gli investimenti provenienti dall'estero sono importanti perché possono portare capitali, tecnologie, innovazione e posti di lavoro.
Ma un investimento può diventare un problema quando permette a un soggetto estero di ottenere il controllo o un'influenza significativa su attività strategiche.
Per questo viene rafforzato il sistema europeo di verifica.
Il controllo degli investimenti esteri è, in termini semplici, la procedura attraverso la quale le autorità verificano se l'acquisizione o il controllo di un'impresa europea da parte di un investitore straniero possa creare problemi per la sicurezza o l'ordine pubblico.
La novità importante è che tutti gli Stati membri dovranno disporre di un sistema capace di controllare determinate operazioni sensibili.
Il regolamento individua un nucleo comune di attività sulle quali l'Europa vuole mantenere un livello elevato di attenzione.
Tra queste figurano:
Il concetto di prodotto a duplice uso indica una tecnologia o un prodotto che può avere contemporaneamente applicazioni civili e militari.
Un componente elettronico, per esempio, potrebbe essere utilizzato in un'apparecchiatura industriale civile ma anche in un sistema militare.
Una delle novità più significative riguarda la struttura societaria attraverso la quale viene effettuato l'investimento.
Il controllo non si limita infatti al caso classico di una società extra-UE che compra direttamente un'impresa europea.
Il regolamento prende in considerazione anche determinati investimenti realizzati attraverso una società già stabilita nell'Unione europea quando questa è controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore estero.
In pratica non dovrebbe essere sufficiente utilizzare una società europea come intermediario per evitare i controlli.
Diventa quindi particolarmente importante individuare il titolare effettivo, cioè la persona che, dietro una o più società, strutture societarie o altri soggetti, beneficia realmente dell'investimento o esercita in ultima analisi il controllo.
Immaginiamo che una società formalmente stabilita in un Paese dell'Unione voglia acquistare un'impresa italiana che sviluppa semiconduttori.
Guardando soltanto la sede dell'acquirente, l'operazione potrebbe sembrare completamente europea.
Se però quella società è controllata da un investitore di un Paese terzo, il nuovo sistema consente di guardare oltre la sede formale e verificare chi esercita realmente il controllo.
È un po' come controllare non soltanto il nome scritto sul citofono, ma anche chi possiede effettivamente l'appartamento.
Per gli investimenti compresi nell'ambito minimo comune individuato dal regolamento viene previsto un controllo ex ante.
Ex ante significa prima che l'operazione venga completata.
La logica è evidente: se un investitore acquisisse prima una tecnologia estremamente sensibile e il controllo arrivasse soltanto dopo, alcune informazioni potrebbero essere già state trasferite e il danno potrebbe risultare difficile da eliminare.
Per questo, nelle operazioni più sensibili, la verifica deve precedere il completamento dell'investimento.
Il regolamento punta anche a rendere più prevedibili le procedure.
L'esame iniziale non dovrebbe durare più di 45 giorni di calendario dal momento in cui la documentazione presentata viene considerata completa.
Quando necessario potrà seguire un'indagine più approfondita.
Questo aspetto interessa direttamente le imprese perché sistemi nazionali molto diversi tra loro possono aumentare tempi, costi e incertezza nelle acquisizioni internazionali.
Un'acquisizione realizzata in un Paese può avere conseguenze anche negli altri.
Pensiamo a una società che gestisce componenti fondamentali di una catena produttiva utilizzata da aziende di cinque diversi Stati europei.
Per questo viene rafforzato il meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione europea.
Gli Stati potranno sollevare preoccupazioni e la Commissione potrà formulare pareri quando un investimento rischia di compromettere sicurezza o ordine pubblico.
Particolare attenzione è prevista anche per operazioni collegate a programmi e progetti di interesse europeo.
Un altro elemento rilevante riguarda le operazioni che non sono passate attraverso il meccanismo europeo di cooperazione.
Per determinati investimenti non notificati, Stati membri e Commissione possono intervenire entro 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento, rispettivamente attraverso osservazioni o un parere secondo le condizioni previste dal regolamento.
Si crea quindi una rete di sicurezza anche nei confronti di operazioni che potrebbero essere sfuggite inizialmente al sistema.
Non tutte le operazioni con capitale straniero diventano automaticamente sospette.
Il regolamento distingue gli investimenti capaci di creare un rapporto durevole e un'influenza sulla gestione dell'impresa dai semplici investimenti di portafoglio.
Per investimento di portafoglio si intende l'acquisto di titoli effettuato essenzialmente come investimento finanziario, senza l'intenzione di influenzare la gestione o il controllo dell'impresa.
Quindi comprare semplicemente azioni come investimento finanziario non equivale necessariamente ad acquisire il controllo strategico della società.
Il regolamento considera anche gli investimenti greenfield, cioè la creazione da zero di una nuova impresa o di nuovi impianti da parte di un investitore.
Questi investimenti rientrano nel quadro generale del regolamento, ma il testo precisa che non viene imposto a livello europeo un obbligo generale di autorizzazione preventiva per i greenfield.
Gli Stati membri conservano la possibilità di decidere se includerli nei propri meccanismi nazionali di controllo.
Il fascicolo contiene anche il Regolamento (UE) 2026/1388, dedicato alle piante ottenute mediante determinate nuove tecniche genomiche e ai prodotti che ne derivano.
È un provvedimento particolarmente importante per agricoltura, ricerca scientifica, imprese sementiere, industria agroalimentare e autorità di controllo.
Le nuove tecniche genomiche sono strumenti che consentono di intervenire in modo mirato sul patrimonio genetico di una pianta.
La nuova disciplina europea costituisce quindi uno dei temi che meritano un approfondimento autonomo, soprattutto per capire quali piante rientrano nelle nuove categorie, quali procedure devono essere rispettate e quali conseguenze possono esserci per agricoltori e consumatori.
Un ulteriore grande regolamento, il Regolamento (UE) 2026/1392, riguarda produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione.
Parliamo, in sostanza, del materiale utilizzato per ottenere nuove piante forestali.
La materia interessa vivai, imprese forestali, amministrazioni pubbliche e soggetti coinvolti nella gestione e nel rimboschimento delle foreste europee.
Il Regolamento (UE) 2026/1383 modifica inoltre il regolamento europeo relativo al commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate.
Le modifiche sono collegate alla CITES, cioè la convenzione internazionale che disciplina il commercio di specie animali e vegetali minacciate di estinzione.
L'impatto può riguardare importatori, esportatori, commercianti, collezionisti e operatori che trattano animali, piante o prodotti derivati dalle specie sottoposte a protezione.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1398 interviene sul riconoscimento di determinati organismi di controllo che effettuano verifiche e rilasciano certificati biologici nei Paesi terzi per prodotti destinati all'importazione nell'Unione europea.
È un tema tecnico ma con conseguenze concrete: la credibilità dell'etichetta “biologico” dipende anche dai controlli effettuati sui prodotti che arrivano da fuori dell'UE.
Nel fascicolo compare anche la Decisione (PESC) 2026/1437 del Consiglio, che modifica la decisione 2014/512/PESC sulle misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Si tratta quindi di un ulteriore tassello del quadro europeo delle misure restrittive connesse alla guerra.
Molte di queste norme sembrano lontane dalla vita quotidiana, ma riguardano settori che incidono direttamente sull'economia e sulla sicurezza.
Il controllo di un'impresa energetica può influire sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo di una società tecnologica può riguardare dati e tecnologie strategiche. Le regole sulle nuove tecniche genomiche possono interessare la futura produzione agricola. Le disposizioni CITES possono incidere sul commercio di animali, piante e prodotti derivati.
Il filo conduttore del fascicolo è quindi evidente: l'Unione europea cerca di aumentare la propria capacità di controllare settori considerati strategici senza rinunciare all'apertura del mercato.
Che cosa cambia per gli investimenti stranieri nell'Unione europea?
Viene rafforzato e reso più uniforme il sistema di controllo degli investimenti che possono avere conseguenze sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
Quali imprese sono maggiormente interessate?
In particolare quelle che operano in settori strategici come difesa, semiconduttori, tecnologie quantistiche, alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale, materie prime strategiche e determinate infrastrutture energetiche, digitali, finanziarie e di trasporto.
Una società con sede nell'UE può essere sottoposta a controllo?
Sì, in determinate circostanze, quando l'investimento viene effettuato tramite un'impresa stabilita nell'UE ma controllata direttamente o indirettamente da un investitore estero.
Tutti gli investimenti finanziari vengono controllati?
No. Il regolamento distingue gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo dai semplici investimenti di portafoglio privi dell'intenzione di influenzare gestione o controllo.
Quanto può durare il primo esame?
Il regolamento stabilisce che l'esame iniziale non dovrebbe superare 45 giorni di calendario dalla data in cui la presentazione viene considerata completa.
Un investimento già effettuato può ancora essere esaminato?
In determinate situazioni sì. Per investimenti non notificati attraverso il meccanismo di cooperazione, Stati membri e Commissione possono intervenire entro 15 mesi dalla realizzazione secondo le procedure previste dal regolamento.
Le nuove regole riguardano soltanto gli investimenti esteri?
Il sistema arriva a considerare anche determinati investimenti effettuati all'interno dell'UE quando dietro la società europea esiste il controllo diretto o indiretto di un investitore estero.
Immaginiamo un condominio con una stanza che contiene l'impianto elettrico, le chiavi degli accessi e il sistema di videosorveglianza.
Il condominio non vieta a una persona esterna di acquistare un appartamento. Ma se quell'acquisto permette anche di ottenere il controllo della stanza dove si trovano tutti gli impianti strategici, i condomini vogliono sapere chi è realmente l'acquirente e quali poteri otterrà.
Il nuovo sistema europeo sugli investimenti segue una logica simile: l'Europa continua ad accogliere capitali stranieri, ma aumenta i controlli quando l'investimento riguarda le “stanze strategiche” dell'economia e della sicurezza europea.
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