Cybercrime e prove digitali all'estero: cosa cambia con la Convenzione ONU pubblicata in Gazzetta

Unione Europea N. 0 17/08/2026 Approfondimenti Pubblicato il 17/08/2026 17:20
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Una truffa parte da un computer situato in un Paese, utilizza un servizio online gestito da una società che si trova in un altro Stato e colpisce una vittima che vive in Italia. Dove devono indagare le autorità? E soprattutto: come possono ottenere rapidamente le prove digitali che si trovano all’estero?

È uno dei problemi centrali della criminalità nell’era di Internet.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 agosto 2026, 2ª Serie Speciale – Unione Europea, n. 64, pubblica la decisione con cui il Consiglio conclude, a nome dell’Unione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, insieme alla traduzione della Convenzione.

L'obiettivo è rafforzare la cooperazione internazionale contro determinati reati commessi attraverso sistemi informatici e facilitare la condivisione delle prove elettroniche nelle indagini relative a reati gravi.

Per capire perché questo tema riguarda anche il cittadino comune basta immaginare una normale truffa online.

Una vittima in Italia, il criminale all'estero e i dati in un terzo Paese

Immaginiamo che Marco viva a Torino.

Riceve un messaggio apparentemente inviato dalla sua banca:

“Abbiamo rilevato un accesso sospetto. Verifica immediatamente il tuo conto.”

Marco apre il collegamento e arriva su una pagina quasi identica a quella della banca.

Inserisce username, password e alcuni dati richiesti dal sito.

Poco dopo dal suo conto vengono sottratti 8.000 euro.

Marco presenta denuncia in Italia.

A prima vista potrebbe sembrare una normale indagine italiana. Ma quando gli investigatori iniziano a ricostruire l'accaduto scoprono una situazione molto più complessa.

Il sito utilizzato per la truffa potrebbe essere ospitato su un server situato in uno Stato.

L'indirizzo e-mail potrebbe essere gestito attraverso un servizio con sede in un altro.

I dati relativi all'account potrebbero essere conservati in un'altra giurisdizione ancora.

Il denaro potrebbe essere transitato attraverso diversi conti o strumenti digitali.

E l'autore della truffa potrebbe trovarsi fisicamente a migliaia di chilometri dall'Italia.

È questa la vera dimensione internazionale del cybercrime.

Il problema principale: il reato corre più velocemente dei confini

Nel mondo fisico siamo abituati a collegare un reato a un luogo.

Se viene rapinato un negozio di Torino, esiste un luogo preciso nel quale è avvenuto il fatto.

Nel mondo digitale la situazione può essere molto diversa.

Un singolo reato può coinvolgere contemporaneamente infrastrutture, persone, società e dati distribuiti in numerosi Stati.

Il criminale non ha necessariamente bisogno di attraversare una frontiera.

Sono i dati ad attraversarla.

Ed è proprio qui che la cooperazione internazionale diventa essenziale.

Cosa sono le prove elettroniche

Con l'espressione prove elettroniche si intendono, in termini semplici, informazioni in formato digitale che possono essere rilevanti per un'indagine o un procedimento penale.

Pensiamo, per esempio, ai dati relativi a un account, alle informazioni conservate da determinati fornitori di servizi, ai dati collegati alle comunicazioni o ad altri elementi digitali utili per ricostruire un'attività criminale.

Non significa che ogni dato digitale possa essere acquisito liberamente dalle autorità.

L'acquisizione e la condivisione delle informazioni devono avvenire attraverso gli strumenti giuridici previsti e con le garanzie applicabili.

La questione fondamentale è un'altra: Internet è globale, mentre i poteri delle autorità investigative sono normalmente legati alla giurisdizione degli Stati.

Perché serve una Convenzione internazionale

Immaginiamo un'indagine come un puzzle.

La polizia italiana possiede alcuni pezzi.

Un'autorità straniera ne possiede altri.

Una società che gestisce un servizio digitale potrebbe custodirne altri ancora.

Se questi pezzi non vengono messi insieme, diventa molto più difficile ricostruire l'intera vicenda.

La Convenzione ONU mira quindi a rafforzare la cooperazione internazionale, cioè l'insieme degli strumenti attraverso i quali Stati e autorità possono collaborare nelle indagini che superano i confini nazionali.

La Gazzetta del 17 agosto pubblica la Decisione (UE) 2026/1347 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione ONU contro la criminalità informatica, il cui titolo richiama espressamente sia la lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi informatici e di comunicazione sia la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi.

Torniamo alla truffa di Marco

Riprendiamo il nostro esempio.

Marco ha perso 8.000 euro.

Gli investigatori italiani ricostruiscono il falso sito e scoprono che alcuni elementi importanti dell'indagine si trovano all'estero.

A quel punto non basta semplicemente “entrare nel server” perché il server si trova fuori dalla giurisdizione italiana.

Servono strumenti di cooperazione.

Le autorità possono avere necessità, per esempio, di identificare chi controllava un determinato account, ricostruire informazioni tecniche, preservare dati che rischiano di essere cancellati oppure ottenere elementi conservati presso soggetti situati in altri Stati.

La cooperazione internazionale serve proprio a evitare che il confine geografico diventi automaticamente un ostacolo insuperabile all'indagine.

Il fattore tempo può essere decisivo

Nel mondo digitale una prova può essere estremamente fragile.

Pensiamo a un'abitazione nella quale è avvenuto un furto.

Una telecamera potrebbe aver ripreso il ladro. Ma se il sistema cancella automaticamente le registrazioni dopo pochi giorni, aspettare troppo significa rischiare di perdere una prova importante.

Nel digitale può accadere qualcosa di simile.

Alcune informazioni possono essere conservate solo per determinati periodi oppure essere modificate o eliminate.

Per questo nelle indagini informatiche non conta soltanto riuscire a ottenere una prova: spesso è fondamentale riuscire a preservarla in tempo.

Un altro esempio: la falsa piattaforma di investimento

Pensiamo a un secondo caso.

Una cittadina italiana vede sui social la pubblicità di una piattaforma che promette investimenti molto redditizi.

Versa inizialmente 500 euro.

Sul suo account compaiono rapidamente guadagni apparentemente eccezionali.

Un presunto consulente la convince quindi a investire altri 10.000 euro.

Quando prova a ritirare il denaro, però, iniziano i problemi.

Le viene chiesto un ulteriore pagamento per fantomatiche “tasse di sblocco”.

A quel punto capisce di essere stata truffata.

Anche in questo caso dietro una semplice pagina Internet può esserci una struttura internazionale: dominio registrato attraverso un soggetto, server collocati altrove, comunicazioni effettuate attraverso servizi diversi e persone coinvolte distribuite in più Paesi.

Un'indagine puramente nazionale rischierebbe di vedere soltanto una piccola parte della catena.

Cybercrime non significa soltanto hacker

Quando si parla di criminalità informatica si pensa spesso all'hacker che viola un computer.

Il fenomeno è molto più ampio.

Le tecnologie digitali possono essere utilizzate per commettere o facilitare diverse forme di criminalità, mentre le prove elettroniche possono assumere importanza anche nell'accertamento di reati gravi che non nascono necessariamente su Internet.

La distinzione è importante.

Da una parte abbiamo reati strettamente collegati ai sistemi informatici.

Dall'altra abbiamo reati nei quali computer, smartphone, servizi online e piattaforme digitali diventano strumenti utilizzati dagli autori oppure luoghi nei quali rimangono informazioni utili all'indagine.

Cosa significa per un cittadino italiano

La Convenzione non significa che dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ogni truffa online verrà automaticamente risolta.

La cooperazione internazionale resta complessa e dipende dalle procedure applicabili, dalle autorità coinvolte e dalle caratteristiche concrete dell'indagine.

Il cambiamento da comprendere è soprattutto strutturale.

Gli Stati cercano di costruire un quadro più efficace per affrontare una criminalità che non rispetta i confini geografici tradizionali.

Per il cittadino questo può tradursi, nel tempo, in maggiori possibilità per le autorità di ricostruire fatti nei quali informazioni e soggetti rilevanti sono distribuiti tra più Paesi.

Cosa significa per le imprese digitali

La questione interessa anche aziende tecnologiche, piattaforme e fornitori di servizi.

Molte delle informazioni utili alle indagini non si trovano infatti negli uffici della polizia, ma nelle infrastrutture utilizzate quotidianamente per fornire servizi digitali.

La collaborazione internazionale deve quindi confrontarsi con un equilibrio delicato: rendere più efficace la lotta alla criminalità senza trasformare la necessità investigativa in un accesso indiscriminato ai dati.

Per questo diventano centrali le garanzie procedurali, cioè le regole che stabiliscono quando, come e a quali condizioni determinati strumenti possono essere utilizzati.

Privacy e indagini: perché le due esigenze devono convivere

Uno degli errori più facili sarebbe pensare che combattere meglio il cybercrime significhi semplicemente permettere alle autorità di accedere più facilmente a qualsiasi informazione.

Non è così.

Da una parte esiste l'interesse pubblico a individuare gli autori dei reati.

Dall'altra esistono diritti fondamentali, protezione dei dati personali, riservatezza e garanzie procedurali.

La cooperazione internazionale deve quindi funzionare all'interno di un quadro giuridico.

Possiamo paragonarlo a una perquisizione nel mondo fisico: il fatto che una casa possa contenere una prova importante non significa che chiunque possa entrarvi liberamente.

Servono presupposti, autorità competenti e procedure.

Nel mondo digitale il principio di fondo è simile, anche se gli strumenti possono essere molto più complessi.

Perché questa Convenzione è importante

La pubblicazione contenuta nella Gazzetta Ufficiale mostra quanto la criminalità informatica sia ormai diventata una questione internazionale.

Il modello tradizionale nel quale un reato avviene in un Paese, viene commesso da una persona che vive nello stesso Paese e lascia tutte le prove nello stesso territorio è sempre meno adatto a descrivere molti fenomeni digitali.

Una truffa può colpire centinaia di persone in diversi Stati.

Una piattaforma può operare globalmente.

Un'infrastruttura digitale può essere distribuita tra più Paesi.

Le prove possono trovarsi lontano sia dalla vittima sia dall'autore del reato.

La risposta, inevitabilmente, deve quindi prevedere una maggiore capacità degli Stati di collaborare.

FAQ – Domande frequenti

La Convenzione ONU riguarda soltanto gli hacker?

No. Il tema comprende la lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi informatici e, più in generale, la cooperazione internazionale sulla condivisione di prove elettroniche relative a reati gravi.

Se vengo truffato online e il criminale è all'estero, posso comunque denunciare in Italia?

Una vittima in Italia può rivolgersi alle autorità competenti italiane. Saranno poi gli organi competenti a valutare il caso e gli eventuali strumenti di cooperazione internazionale necessari.

Perché le prove digitali possono trovarsi in un altro Paese?

Perché i servizi Internet utilizzati quotidianamente possono essere gestiti attraverso società e infrastrutture distribuite in diverse giurisdizioni.

Le autorità italiane potranno prendere liberamente dati conservati all'estero?

No. La cooperazione internazionale non equivale a un accesso indiscriminato. Devono essere rispettate le procedure, le competenze e le garanzie previste dal quadro giuridico applicabile.

Che cosa può essere una prova elettronica?

In senso generale può trattarsi di un'informazione digitale rilevante per ricostruire un reato: dati associati a servizi e account, informazioni tecniche, comunicazioni o altri elementi digitali, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge.

Perché è importante conservare rapidamente una prova digitale?

Perché alcune informazioni possono essere cancellate, modificate o conservate soltanto per un periodo limitato. Preservare un dato può quindi essere essenziale per consentirne l'eventuale acquisizione attraverso le procedure previste.

La nuova Convenzione eliminerà le truffe online?

No. Nessuna Convenzione può eliminare da sola il cybercrime. Può però contribuire a rafforzare gli strumenti attraverso i quali gli Stati collaborano quando un'indagine coinvolge più Paesi.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo che qualcuno rubi un'auto a Torino.

La telecamera che ha ripreso il furto si trova in Italia, il ladro fugge in Francia e alcuni documenti decisivi per identificarlo vengono trovati in Germania.

Per risolvere il caso le autorità dei diversi Paesi devono collaborare.

Nel mondo digitale accade qualcosa di simile, ma su una scala ancora più complessa.

La vittima può essere in Italia, il criminale in un altro continente, il server in un terzo Stato e il servizio utilizzato per la truffa gestito da una società situata altrove.

La Convenzione parte da una realtà ormai evidente: se il crimine attraversa i confini in pochi secondi, anche la cooperazione tra le autorità deve essere capace di attraversarli.

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