Una nuova possibilità di scontare la pena fuori dal carcere, ma all’interno di un vero percorso terapeutico e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
È una delle principali novità introdotte dalla Legge 5 agosto 2026, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026.
Il provvedimento riguarda persone condannate che si trovano in una condizione effettiva e attuale di tossicodipendenza o alcoldipendenza e introduce una particolare forma di detenzione domiciliare collegata a programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
L’obiettivo è affiancare alla funzione della pena un percorso concreto di cura e reinserimento, quando esistono precise condizioni e il giudice ritiene che il programma sia realmente utile al recupero della persona e alla prevenzione di nuovi reati.
Non si tratta, quindi, di una cancellazione della pena né di una libertà automatica.
La pena continua a essere eseguita, ma può essere svolta secondo modalità differenti dal carcere tradizionale.
La legge interviene sul DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il testo unico che disciplina anche gli interventi relativi alla tossicodipendenza.
Viene introdotto il nuovo articolo 94-ter, dedicato alla “detenzione domiciliare in casi particolari”.
In determinate condizioni, una persona tossicodipendente o alcoldipendente condannata a una pena detentiva può chiedere di essere ammessa alla detenzione domiciliare nell'ambito di un programma terapeutico socio-riabilitativo.
Detenzione domiciliare significa che la pena non viene eseguita normalmente all'interno di un istituto penitenziario, ma nel luogo autorizzato dall'autorità giudiziaria e secondo precise prescrizioni.
In questo caso la misura è strettamente collegata alla partecipazione a un percorso di recupero.
Uno degli elementi più significativi riguarda il limite della pena.
La nuova misura può essere richiesta, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, quando deve essere eseguita una pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni.
Per determinati reati indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario il limite è invece, in linea generale, di quattro anni.
La legge contiene tuttavia specifiche eccezioni, tra cui quelle relative alle fattispecie richiamate degli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, per le quali rimane il limite di otto anni.
Questo significa che non basta essere in una condizione di dipendenza per ottenere la misura.
Devono essere verificati contemporaneamente diversi requisiti.
La domanda deve essere accompagnata da documentazione precisa.
Occorre dimostrare l'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e presentare un programma terapeutico socio-riabilitativo finalizzato al recupero.
Deve inoltre essere indicata la correlazione tra la condizione di dipendenza e il reato commesso.
Il programma può essere svolto presso una struttura privata accreditata oppure presso una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata nella cura e nella riabilitazione delle dipendenze.
Sono previste anche specifiche possibilità per programmi semiresidenziali.
Programma terapeutico socio-riabilitativo significa, in termini semplici, un percorso organizzato di cura e recupero che non si limita al trattamento sanitario della dipendenza, ma punta anche al progressivo reinserimento sociale della persona.
La nuova misura non scatta automaticamente.
Il tribunale deve valutare il caso concreto.
In particolare, deve ritenere che il programma proposto possa contribuire realmente al recupero della persona e che sia in grado di ridurre il pericolo della commissione di nuovi reati.
Il giudice stabilisce inoltre le prescrizioni da rispettare e le modalità con cui deve essere eseguito il programma.
Possiamo immaginare il sistema come una porta che può essere aperta soltanto dopo una serie di controlli: la presenza della dipendenza è il primo requisito, ma servono anche un programma credibile, le valutazioni dei servizi competenti e la decisione dell'autorità giudiziaria.
La legge prevede anche l'istituzione, presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una commissione centrale.
Il suo compito sarà elaborare linee guida sui metodi utilizzati per accertare i presupposti necessari all'accesso alla misura.
L'obiettivo è rendere le valutazioni il più possibile uniformi sul territorio nazionale.
Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, dovrà stabilire composizione e funzionamento della commissione.
Il decreto è previsto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
Una volta concessa la misura, il percorso non viene lasciato senza verifiche.
Il responsabile della struttura nella quale viene realizzato il programma deve inviare una relazione semestrale al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente.
Eventuali violazioni devono essere segnalate all'autorità giudiziaria.
Al termine del programma viene inoltre predisposta una relazione finale.
Questo meccanismo serve a verificare che la misura alternativa non rimanga soltanto formale, ma corrisponda a un percorso terapeutico realmente seguito.
La legge disciplina anche l'ipotesi in cui il programma terapeutico non venga concluso positivamente.
In generale, il tribunale di sorveglianza può revocare la detenzione domiciliare.
Esistono però situazioni nelle quali l'esito negativo non dipende da violazioni delle prescrizioni.
In questi casi, alle condizioni previste dalla norma, può essere autorizzato il trasferimento presso un'altra struttura idonea.
Questa possibilità può essere utilizzata per non più di due volte.
L'idea è distinguere tra chi viola le regole e chi, pur rispettandole, incontra difficoltà nel percorso terapeutico inizialmente scelto.
La situazione cambia quando il programma viene concluso positivamente.
Il magistrato di sorveglianza, dopo aver rivalutato le prescrizioni e tenendo conto delle esigenze di reinserimento sociale, può disporre altre misure, tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale o la prosecuzione della detenzione domiciliare nei casi consentiti dalla nuova disciplina.
L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa che permette di eseguire la pena fuori dal carcere rispettando un programma e specifiche prescrizioni sotto la supervisione dei servizi competenti.
Sono inoltre previste verifiche periodiche sull'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza accertata può determinare la revoca delle misure alternative previste dalla disposizione.
La legge introduce anche l'articolo 94-quater.
Questa disposizione permette, entro precise condizioni, di collegare già la definizione del processo a un percorso terapeutico.
La disciplina si inserisce nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente conosciuta come patteggiamento.
In sostanza, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che vuole iniziare o continuare il programma può presentare la richiesta prevista dalla nuova normativa.
Sono comunque previste esclusioni e condizioni specifiche.
Non è quindi un nuovo “patteggiamento automatico” per chi ha problemi di dipendenza, ma una procedura sottoposta a requisiti e controlli giudiziari.
La legge modifica anche l'articolo 656 del codice di procedura penale.
Per i casi collegati al nuovo articolo 94-ter viene previsto che il pubblico ministero trasmetta senza ritardo al magistrato di sorveglianza l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e il programma terapeutico.
Il magistrato di sorveglianza deve provvedere entro 45 giorni sull'eventuale applicazione della misura.
È un elemento importante perché un programma terapeutico, per essere efficace, deve poter partire senza tempi incompatibili con le esigenze di cura.
La legge contiene disposizioni transitorie.
La disciplina dell'articolo 94-quater viene resa applicabile anche a procedimenti e processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ma con specifiche limitazioni.
Sono esclusi quelli nei quali sia già stata pronunciata la sentenza di primo grado.
In determinate circostanze l'imputato può formulare la richiesta nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della legge.
La riforma richiede anche risorse economiche.
La legge istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo pari a:
19.436.250 euro all'anno a decorrere dal 2026.
Cinque milioni di euro annui provengono dalle risorse rese disponibili dall'abrogazione prevista dall'articolo 5 della nuova legge.
Gli altri 14.436.250 euro annui vengono reperiti attraverso la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili richiamato dalla legge.
Il Ministero della salute dovrà monitorare l'utilizzo delle risorse.
Per la maggior parte dei cittadini la legge non produce un effetto diretto nella vita quotidiana.
L'impatto può però essere significativo per alcune categorie.
Riguarda innanzitutto persone detenute o condannate con problemi documentati di tossicodipendenza o alcoldipendenza e le loro famiglie.
Coinvolge inoltre comunità terapeutiche, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, servizi per le dipendenze, uffici di esecuzione penale esterna, avvocati e magistratura di sorveglianza.
Dal punto di vista collettivo, il provvedimento punta a utilizzare il percorso terapeutico anche come strumento per diminuire il rischio di nuovi reati.
La logica può essere riassunta così: quando la dipendenza è collegata al comportamento criminale, intervenire sulla dipendenza può diventare parte integrante dell'esecuzione della pena e del percorso di reinserimento.
Immaginiamo una persona condannata a una pena che rientra nei limiti stabiliti dalla legge.
La persona presenta una dipendenza da sostanze documentata e propone l'ingresso in una comunità terapeutica accreditata.
Non può semplicemente chiedere: “Ho una dipendenza, quindi voglio uscire dal carcere”.
Deve presentare la documentazione richiesta, dimostrare l'attualità della dipendenza, indicare la relazione con il reato e proporre un programma terapeutico ritenuto adeguato.
I servizi competenti effettuano le proprie valutazioni.
Il tribunale esamina la situazione e decide se il programma offre concrete possibilità di recupero e se è compatibile con la prevenzione di nuovi reati.
Se la misura viene concessa, la persona rimane sottoposta a precise prescrizioni.
La struttura controlla il percorso e invia periodicamente le proprie relazioni.
In presenza di violazioni, interviene nuovamente l'autorità giudiziaria.
Chi può chiedere questa particolare detenzione domiciliare?
La misura riguarda persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che devono eseguire una pena e possiedono i requisiti stabiliti dal nuovo articolo 94-ter del DPR n. 309/1990.
La misura viene concessa automaticamente a chi dichiara di avere una dipendenza?
No. La condizione deve essere effettiva e attuale e deve essere accertata secondo le procedure previste. Occorrono inoltre un programma terapeutico adeguato e una decisione favorevole dell'autorità giudiziaria.
Qual è il limite della pena?
La disciplina prevede in generale un limite fino a otto anni. Per alcune categorie di reati il limite scende a quattro anni, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Si può svolgere il programma in una comunità terapeutica?
Sì. La legge contempla strutture private accreditate e strutture pubbliche residenziali del Servizio sanitario nazionale specializzate nella cura e riabilitazione dalle dipendenze.
Chi controlla che il programma venga rispettato?
La struttura responsabile del percorso, i servizi pubblici per le dipendenze, l'ufficio di esecuzione penale esterna e l'autorità giudiziaria hanno ruoli differenti nel sistema di verifica.
Ogni quanto viene verificato il percorso?
Il responsabile della struttura deve trasmettere una relazione semestrale agli uffici competenti e segnalare eventuali violazioni anche prima di questa scadenza.
Cosa succede se vengono violate le prescrizioni?
Le violazioni possono portare alla revoca della detenzione domiciliare secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Cosa accade se il programma terapeutico termina positivamente?
Il magistrato di sorveglianza può valutare, alle condizioni previste, l'affidamento in prova al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare finalizzata al reinserimento sociale.
La nuova disciplina può interessare processi già iniziati?
Sì, la legge contiene una disciplina transitoria per determinati procedimenti e processi pendenti, ma esclude quelli nei quali è già stata pronunciata una sentenza di primo grado.
Quanto finanzia lo Stato per l'attuazione della legge?
È istituito un fondo presso il Ministero della salute da 19.436.250 euro annui a partire dal 2026.
Pensiamo a una persona che abbia provocato diversi incidenti perché guidava continuamente sotto l'effetto dell'alcol.
Punirla impedendole di guidare è una risposta al comportamento commesso.
Ma se alla base del comportamento esiste una grave dipendenza e questa non viene affrontata, una parte del problema può rimanere.
La nuova disciplina segue una logica simile nel sistema penale: la pena rimane, ma in determinati casi può essere eseguita attraverso un percorso controllato che affronta anche la dipendenza collegata al reato.
Non significa “uscire dal carcere perché si è tossicodipendenti”.
Significa poter chiedere, quando tutti i requisiti sono rispettati e il giudice lo autorizza, che una parte essenziale dell'esecuzione della pena diventi un percorso terapeutico sottoposto a controlli.
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