Dazio UE di 3 euro sui pacchi e-commerce fino a 150 euro: cosa cambia dal 1° luglio 2026

N. 0 07/08/2026 Approfondimenti Pubblicato il 07/08/2026 13:35
Condividi questo articolo

Comprare online un prodotto economico spedito direttamente da un Paese extra-UE non funziona più come prima. Dal 1° luglio 2026 l'Unione europea ha eliminato la precedente franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro e introdotto, in via temporanea, un dazio doganale di 3 euro per articolo in determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

È questo il quadro nel quale si inserisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana – 2ª Serie speciale “Unione Europea”, n. 61 del 6 agosto 2026, a partire da pagina 103.

C'è però una precisazione fondamentale: il Regolamento 2026/1200 non è l'atto che ha deciso politicamente di introdurre il dazio. La misura nasce dal precedente Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio. Il 2026/1200 stabilisce invece diverse regole operative necessarie affinché le dogane possano applicare il nuovo sistema.

Testo ufficiale del Regolamento UE 2026/1200 su EUR-Lex

La prima cosa da sapere: non sono semplicemente “3 euro a pacco”

È probabilmente il punto più importante per il consumatore.

Il Regolamento UE 2026/382 stabilisce, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio di 3 euro per articolo sulle spedizioni interessate con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro.

Quindi parlare genericamente di “3 euro per ogni pacco” può essere fuorviante.

La distinzione tra spedizione e articolo è decisiva.

Immaginiamo un pacchetto contenente un solo articolo interessato dalla misura: il riferimento sarà 3 euro.

Ma se nella stessa spedizione ci sono più articoli distinti, il meccanismo può portare all'applicazione del dazio a ciascun articolo secondo le regole doganali introdotte.

Il Regolamento 2026/1200 modifica infatti le disposizioni sulle dichiarazioni doganali e stabilisce che, quando una dichiarazione riguarda due o più articoli di merci, le informazioni relative a ciascun articolo sono considerate separatamente. Inoltre limita i casi nei quali le merci possono essere raggruppate come un unico articolo.

Perché l'Europa ha cambiato le regole

Prima della riforma esisteva una franchigia doganale basata sulla soglia per le spedizioni di valore modesto.

In parole semplici, franchigia doganale significa che, entro determinate condizioni e limiti di valore, le merci potevano beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione.

Il Regolamento UE 2026/382 ha soppresso quella franchigia. Di conseguenza, le merci contenute nelle spedizioni fino a 150 euro non possono più essere considerate automaticamente esenti dal dazio solo perché rimangono sotto quella soglia.

Per gestire la fase di transizione, il legislatore europeo ha introdotto il dazio temporaneo di 3 euro.

La misura è prevista dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, salvo eventuali successivi interventi. La Commissione dovrà inoltre verificare se la futura infrastruttura informatica centralizzata europea per la riscossione dei dazi sulle vendite a distanza sarà effettivamente operativa entro luglio 2028.

Quali spedizioni sono interessate

Qui occorre evitare una semplificazione eccessiva.

Non basta dire: “qualsiasi pacco sotto i 150 euro paga 3 euro”.

Il Regolamento UE 2026/382 stabilisce la misura temporanea, nelle condizioni indicate dall'articolo 2, per spedizioni con valore intrinseco non superiore complessivamente a 150 euro, collegandola alle importazioni contemplate dalla disciplina e alle spedizioni postali definite dalla normativa doganale europea.

Il Regolamento 2026/1200 interviene poi specificamente sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, sulle dichiarazioni doganali, sulle garanzie e sulle spedizioni postali.

Tradotto: il bersaglio normativo sono le piccole importazioni nell'UE, comprese quelle generate dal commercio elettronico transfrontaliero.

Non si tratta quindi di una tassa generale su qualsiasi acquisto effettuato su internet.

Se un prodotto è già nell'Unione europea e viene spedito, per esempio, da un magazzino italiano a un consumatore italiano, non siamo davanti alla stessa operazione di importazione da un Paese terzo disciplinata da queste disposizioni.

Che cosa significa “valore intrinseco non superiore a 150 euro”

Il limite dei 150 euro riguarda la spedizione.

È quindi necessario distinguere due concetti:

valore della spedizione → serve a verificare se si rientra nella soglia prevista;

numero degli articoli → può incidere sull'ammontare del dazio temporaneo.

Questa distinzione spiega perché la formula “3 euro sui pacchi fino a 150 euro” è utile come titolo giornalistico, ma non racconta completamente il funzionamento della norma.

Il legislatore europeo ha infatti previsto una specifica definizione di articolo proprio per permettere l'applicazione del dazio ai singoli articoli dichiarati. Il Regolamento 2026/1200 adegua di conseguenza le modalità applicative doganali.

Un esempio pratico: il piccolo acquisto online

Immaginiamo che un consumatore italiano acquisti da un venditore extra-UE un accessorio del valore di 12 euro, spedito direttamente in Italia.

Prima della riforma, la soglia di 150 euro aveva un'importanza fondamentale per la franchigia dal dazio.

Dal 1° luglio 2026 quella franchigia basata sulla soglia è stata eliminata.

Se la spedizione rientra nelle condizioni della misura transitoria, il dazio temporaneo entra quindi in gioco.

Questo significa che, soprattutto sui prodotti di valore molto basso, 3 euro possono rappresentare una percentuale significativa rispetto al prezzo della merce.

Su un articolo da 100 euro, 3 euro equivalgono al 3% del prezzo.

Su un articolo da 10 euro, gli stessi 3 euro equivalgono invece al 30%.

Ed è proprio sui cosiddetti acquisti “ultra-low-cost” che il peso relativo della misura può risultare più evidente.

Attenzione: dazio e IVA non sono la stessa cosa

Altro punto fondamentale.

Dazio doganale e IVA sono due cose differenti.

Il dazio è collegato all'importazione della merce secondo le norme doganali.

L'IVA è invece un'imposta sui consumi.

Il Regolamento 2026/1200 precisa espressamente che l'eliminazione della precedente franchigia doganale non modifica i regimi e le norme IVA applicabili alle vendite a distanza.

Quindi non bisogna interpretare i 3 euro come una nuova IVA né pensare che sostituiscano automaticamente l'IVA.

Sono due piani fiscali differenti.

Che cosa succede con IOSS

Nel commercio elettronico internazionale compare spesso la sigla IOSS, cioè Import One-Stop Shop, lo sportello unico per le importazioni utilizzato nel sistema IVA europeo per determinate vendite a distanza di beni importati.

Il nuovo sistema doganale è stato costruito cercando di coordinarsi con quello IVA.

Il Regolamento 2026/1200 stabilisce, tra l'altro, che quando non viene utilizzato lo specifico regime previsto dalla direttiva IVA, l'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica delle merci interessate deve trovarsi nello Stato membro nel quale termina la spedizione o il trasporto.

Esempio: un prodotto destinato realmente a un consumatore italiano non dovrebbe poter essere gestito arbitrariamente attraverso un altro Paese semplicemente per aggirare il corretto collegamento doganale previsto dalle nuove regole.

L'UE guarda anche ai maxi-carichi formati da migliaia di piccoli ordini

Il Regolamento 2026/1200 affronta anche un problema meno visibile al consumatore.

Un operatore potrebbe importare una grande spedizione contenente moltissimi piccoli ordini individuali.

La normativa chiarisce che le spedizioni individuali contenute in una spedizione collettiva devono essere considerate singolarmente quando, sulla base dei controlli doganali, emerge che il carico corrisponde in realtà a vendite a distanza individuali.

Il principio può valere anche quando queste merci vengono importate in massa nell'UE e collocate inizialmente in un deposito doganale prima della successiva immissione in libera pratica.

In termini molto semplici: mettere migliaia di piccoli ordini dentro un unico grande carico non trasforma automaticamente migliaia di vendite individuali in una sola vendita.

Cosa cambia per i consumatori

Per il consumatore italiano l'effetto più visibile potrebbe essere economico.

La normativa stabilisce il dazio doganale, ma ciò non significa necessariamente che ogni sito mostrerà al cliente una riga denominata “dazio UE: 3 euro”.

Nella pratica commerciale, il costo può essere gestito dagli operatori attraverso il prezzo finale, le condizioni di vendita o i meccanismi di importazione utilizzati.

È quindi prudente distinguere fra chi è responsabile doganalmente del pagamento e chi finisce economicamente per sostenere il costo.

Marketplace e venditori potrebbero decidere di assorbirlo, trasferirlo integralmente sul prezzo oppure riorganizzare logistica e distribuzione.

La norma doganale non determina da sola quale strategia commerciale verrà adottata da ogni piattaforma.

Cosa cambia per i marketplace

Per le grandi piattaforme internazionali la questione è più complessa dei tre euro in sé.

Servono dati doganali corretti, identificazione delle singole merci, collegamento tra vendite e spedizioni e sistemi capaci di dialogare con le procedure doganali europee.

Il Regolamento 2026/1200 modifica infatti anche codici e requisiti utilizzati nelle dichiarazioni doganali e introduce adattamenti necessari al calcolo del nuovo dazio.

Per un marketplace che gestisce milioni di ordini, una piccola modifica applicata milioni di volte diventa un cambiamento operativo molto rilevante.

Cosa cambia per corrieri e operatori postali

Anche corrieri, poste e intermediari doganali entrano nella macchina della riforma.

Il Regolamento interviene sulle procedure riguardanti le merci trasportate sotto la responsabilità degli operatori postali, sul transito e sui dati delle dichiarazioni.

L'obiettivo è rendere possibile la gestione di enormi volumi di piccole spedizioni senza rinunciare alla corretta riscossione dei dazi.

È un po' come modificare il casello di un'autostrada sulla quale transitano milioni di veicoli: non basta stabilire il prezzo del pedaggio, bisogna anche costruire un sistema capace di identificarlo e riscuoterlo senza bloccare tutto il traffico.

Cosa cambia per i venditori extra-UE

Per un'impresa che vende dall'esterno dell'Unione direttamente ai consumatori europei, la soglia dei 150 euro non rappresenta più ciò che rappresentava nel precedente sistema di franchigia doganale.

Il venditore deve quindi considerare anche il possibile effetto della nuova disciplina sul prezzo finale e sulla competitività dei propri prodotti.

L'impatto relativo può essere particolarmente rilevante per chi basa il proprio modello commerciale sulla vendita di articoli dal prezzo di pochi euro.

Un'impresa che vende prodotti da 5, 8 o 10 euro può trovarsi davanti a una situazione molto diversa rispetto a un'impresa che vende prodotti da 100 o 140 euro.

E i negozi e le imprese italiane?

La misura può avere anche un effetto concorrenziale.

Un commerciante italiano sostiene normalmente costi connessi alla presenza sul mercato europeo: logistica, fiscalità, conformità dei prodotti e altri obblighi.

La crescita delle importazioni dirette di piccolissimo valore ha creato negli anni un mercato nel quale milioni di merci arrivano direttamente ai consumatori.

L'eliminazione della franchigia modifica uno degli elementi che caratterizzavano questo modello.

Non significa automaticamente che i prodotti extra-UE diventeranno più cari di quelli europei. Prezzi, economie di scala, trasporto e strategie commerciali continueranno a giocare un ruolo decisivo.

Ma il vantaggio derivante dalla precedente esenzione doganale basata sulla soglia viene meno.

Perché il dazio viene definito “temporaneo”

La parola temporaneo è essenziale.

Il Regolamento UE 2026/382 prevede la misura dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028.

Il motivo è legato anche alla trasformazione più ampia del sistema doganale.

Entro il 1° dicembre 2027, la Commissione deve valutare se l'infrastruttura informatica centralizzata europea prevista per riscuotere i dazi all'importazione sulle spedizioni delle vendite a distanza potrà essere realisticamente operativa entro il 1° luglio 2028.

Se non lo sarà, il regolamento prevede la possibilità che venga presentata una proposta per prorogare la misura transitoria.

Dunque il 1° luglio 2028 è la scadenza prevista dalla disciplina vigente, ma non è corretto affermare oggi che dopo quella data il sistema dei 3 euro scomparirà certamente senza essere sostituito o prorogato.

L'Europa controllerà anche eventuali spostamenti anomali delle importazioni

C'è un'altra disposizione interessante.

La Commissione deve valutare periodicamente se la misura provochi una deviazione dei flussi commerciali.

In parole semplici, l'UE vuole verificare se gli operatori cambieranno rotte, procedure o modalità di importazione per evitare l'applicazione della nuova disciplina.

La prima valutazione è prevista entro il 1° ottobre 2026, seguita da verifiche mensili. Se verranno individuate deviazioni dei flussi commerciali, la Commissione potrà valutare ulteriori misure transitorie.

Quando è entrata in vigore la novità

Qui occorre distinguere ancora una volta tra entrata in vigore formale e applicazione.

Il Regolamento di esecuzione UE 2026/1200 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 giugno 2026, è entrato in vigore il giorno successivo e si applica dal 1° luglio 2026.

La misura dei 3 euro prevista dal Regolamento UE 2026/382 si applica anch'essa dal 1° luglio 2026.

Pertanto, alla data della Gazzetta Ufficiale italiana del 6 agosto 2026, il nuovo sistema è già operativo.

FAQ – Domande frequenti

Il nuovo dazio è di 3 euro per pacco?

Non necessariamente. La normativa parla di 3 euro per articolo nelle spedizioni interessate fino a 150 euro. La distinzione è importante soprattutto quando una spedizione contiene più articoli.

Il limite di 150 euro riguarda ogni prodotto o la spedizione?

La misura temporanea riguarda una spedizione il cui valore intrinseco complessivo non superi 150 euro. All'interno della spedizione, però, il dazio è strutturato per articolo.

La nuova regola vale anche per un prodotto spedito dall'Italia?

La disciplina esaminata riguarda le importazioni e le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi o territori terzi. Non è una tassa generale sugli acquisti online effettuati all'interno dell'UE.

I 3 euro sostituiscono l'IVA?

No. Dazio doganale e IVA sono diversi. Il Regolamento 2026/1200 precisa che la modifica della franchigia doganale non cambia le regole IVA sulle vendite a distanza.

Da quando si applica il nuovo sistema?

Dal 1° luglio 2026.

Fino a quando resterà il dazio temporaneo?

La disciplina attuale prevede il periodo 1° luglio 2026 – 1° luglio 2028. Entro dicembre 2027 la Commissione dovrà però verificare lo stato della nuova infrastruttura informatica doganale e, se necessario, potrà proporre una proroga della misura transitoria.

Se compro tre prodotti economici nello stesso pacco pago soltanto 3 euro?

Non bisogna partire da questa conclusione. Il meccanismo è costruito sul dazio per articolo, non semplicemente sul pacco fisico. L'applicazione concreta dipende dalla composizione e dalla dichiarazione doganale della spedizione.

Il consumatore dovrà sempre pagare 3 euro direttamente al corriere?

La normativa stabilisce il trattamento doganale, ma non significa che in ogni modello commerciale il consumatore debba necessariamente ricevere dal corriere una richiesta separata di 3 euro. Il modo in cui il costo viene trasferito economicamente al cliente può dipendere dall'organizzazione della vendita e dell'importazione.

Paragone semplice per capire la norma

Immaginiamo un parcheggio che in passato permetteva alle auto sotto una determinata categoria di entrare gratuitamente.

Da luglio 2026 quel pass gratuito viene eliminato.

Il parcheggio introduce temporaneamente un nuovo sistema: per le operazioni interessate si applica un importo standard.

Ma c'è una particolarità: non bisogna guardare soltanto al furgone che entra dal cancello, ma anche agli articoli che sta trasportando.

È questo il concetto che aiuta a capire perché “3 euro per pacco” è una semplificazione e perché il nuovo sistema può incidere soprattutto sugli ordini composti da beni di valore molto basso.

In sintesi: cosa deve ricordare chi compra online

Il cambiamento può essere riassunto in pochi punti: dal 1° luglio 2026 è stata eliminata la precedente franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro; per determinate spedizioni fino a tale valore opera temporaneamente un dazio di 3 euro per articolo; IVA e dazio rimangono distinti; il sistema interessa le importazioni da Paesi e territori extra-UE e la misura transitoria è prevista, allo stato attuale, fino al 1° luglio 2028.

Per i consumatori, quindi, il messaggio corretto non è semplicemente “l'Europa mette 3 euro su ogni pacco”. La novità è più precisa: cambia il trattamento doganale delle piccole importazioni e il vecchio vantaggio della franchigia sotto i 150 euro viene eliminato.

Incorpora questo articolo

Copia e incolla questo codice HTML nel tuo sito web:

Anteprima:

Nota: Il widget è completamente responsive e si adatta automaticamente alla larghezza del contenitore.

Tocca un punto per ingrandirlo, oppure trascina per selezionare un'area e leggerla comoda. Tocca di nuovo per tornare indietro.